Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29046 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA BATTAGLIA NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17810/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona della procuratrice AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al controricorso;
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrenti-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1032/2021, depositata l’11 /05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal dott. NOME COGNOME BATTAGLIA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., NOME COGNOME propose un’azione di accertamento negativo del credito (pari a € 13.825,47) vantato da RAGIONE_SOCIALE in relazione ai consumi della propria utenza di energia elettrica sita in Rosolini, relativi al periodo dal 1° novembre 2008 al 17 ottobre 2012. In via riconvenzionale, la società convenuta domandò il pagamento della suddetta somma.
Il Tribunale di Siracusa accolse la domanda, sul presupposto che i consumi fossero stati determinati da una manomissione del contatore, della quale non era stato possibile individuare il momento di insorgenza, con conseguente impossibilità di quantificare i consumi effettivi.
La Corte d’appello di Catania riformò la sentenza di primo grado, osservando come, ‘a fronte della manomissione del contatore, onere dell’interessato dimostrare l’effettività dei consumi, eventualmente differenti da quelli richiesti dalla società somministrante, e la non addebitabilità ad esso utente della manomissione del contatore’ (pag. 6 del la sentenza impugnata). Quanto all’entità della somma richiesta, secondo la Corte d’appello la relativa quantificazione era stata correttamente operata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘che compiuto il ricalcolo sulla base dei criteri di verifica a ta le società demandati dalla delibera della RAGIONE_SOCIALE indipendente di settore’ (vale a dire prendendo in esame ‘la potenza tecnicamente prelevabile di KW 13,5 per le ore di utilizzazione della fornitura pari a 1800ore/anno -periodo di ricostruzione dal 01/11/2008 giorno successivo alla posa del CE, alla data di esecuzione della ver ifica il 17/10/2012, oltre all’addebito delle spese di verifica e danneggiamento CE) ‘ (pag. 9 della sentenza impugnata). Il giudice di secondo grado dichiarò, inoltre, inammissibile (perché proposto in seno alla comparsa di costituzione tardivamente depositata , rispetto al termine di venti giorni prima dell’udienza )
l’appello incidentale del COGNOME, finalizzato alla riforma della statuizione di rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, che aveva indotto il giudice di primo grado a condannare l’odierno ricorrente al pagamento delle spese processuali anche nei confronti di tale ultima società.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nonché memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c..
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE hanno depositato (per gli uffici del medesimo difensore) due distinti controricorsi, nonché memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c.
In data 5 dicembre 2023 è stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., nel senso del rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di ricorso, il COGNOME deduce anzitutto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1559 ss., 1218 e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello addossato su di lui l’onere della prova circa la non imputabilità della manomissione del contatore. L’eventuale consumo abusivo di energia da parte di terzi -a suo dire – non poteva in alcun modo essere ascritto a sua responsabilità, dal momento che il contatore si trovava all’esterno dell a sua abitazione, su un palo dell’E nel al confine con la via pubblica : ‘era onere, pertanto, della società RAGIONE_SOCIALE, che richiedeva il pagamento degli asseriti e ipotetici consumi di energia elettrica, e della società RAGIONE_SOCIALE dimostrare di aver effettuato in maniera corretta la verifica e la ricostruzione dei consumi stessi’ (pag. 12 del ricorso).
Nel corpo dello stesso motivo, il COGNOME censura anche la violazione dell’art. 702bis c.p.c., per avere il giudice d’appello ritenuto tardiva la costituzione dell’appellato (e, conseguentemente, inammissibile l’appello incidentale da lui proposto), in relazione al termine di venti giorni prima dell’udienza, mentre avrebbe dovuto considerare quello di dieci giorni, di cui all’art. 702 -bis , comma 3, c.p.c. ( ratione temporis vigente).
Il motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni.
In ordine alla ripartizione dell’onere della prova in caso di contestazione afferente ai consumi nell’ambito del contratto di somministrazione di energia elettrica, la sentenza impugnata richiama Cass., n. 297/2020 (‘ in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite ‘); Cass., n. 836/2021 ( nella cui motivazione, dopo il testuale richiamo alla massima, sopra riportata, di Cass., n. 297/2020, si legge: ‘ la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 – 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 01) ‘ ); e Cass., n. 13605/2019 (nella cui motivazione si legge: ‘ l’utente che contesti l’anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva – in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento – deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo ( … ) ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del
contatore (in difetto di tale prova, l’utilizzo, anche se abusivo, della utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l’imputazione di tali consumi al titolare della utenza) ‘ ).
Più di recente, si sono pronunciate in argomento (tra le pronunce massimate) Cass., n. 28984/2023 (alla cui stregua, ‘ in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi ‘) , e Cass., n. 17401/2024 (secondo cui, ‘ in tema di somministrazione di energia elettrica, l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell’utente sulla base delle indicazioni del contatore – meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti – non priva l’utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola) ‘ ).
Tanto premesso, con riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che ‘la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la
valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.)’ (Cass., n. 13395/2018). Nel caso di specie, il giudice di merito non ha, invero, alterato l’assetto degli oneri probatori immanente nel sistema (come delineato dalla sopra riferita giurisprudenza di legittimità), ma ha rigettato la domanda dell’utente dopo aver ritenuto che, incontestata la circostanza della manomissione, egli non avesse fornito adeguata dimostrazione delle cautele adottate al fine di neutralizzare eventuali condotte di terzi. Il ricorrente deduce che la propria ‘mancanza assoluta di responsabilità’ dovrebbe evincersi dalla circostanza che il contatore si trovasse all’esterno della sua abitazione (nonché dall’a rchiviazione del procedimento penale inizialmente instaurato a suo carico), ma tale assunto non scalfisce la ratio decidendi appena illustrata, rispetto alla quale, anzi, la volontaria collocazione del contatore al di fuori della propria sfera di immediato controllo milita per un innalzamento delle cautele esigibili dal titolare dell’utenza .
Quanto al motivo afferente all’art. 702 -bis c.p.c., si deve ribadire che ‘l ‘impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all’art. 702ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l’adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario ‘ (Cass., n. 6318/2020; Cass., n. 24379/2019), sicché l’assunto del ricorrente si rivela sguarnito di qualsivoglia addentellato normativo.
Con il secondo motivo di ricorso, il COGNOME censura l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il giudice di merito adeguatamente apprezzato le risultanze delle bollette da lui prodotte nel giudizio di merito (che dimostravano consumi ben superiori nel periodo in cui era stato in funzione il contatore manomesso, rispetto a quello successivo alla sua sostituzione), in ragione delle quali sarebbe spettato alla società odierna controricorrente ricostruire gli effettivi consumi suscettibili di essere fatti gravare sull’utente, sceverandoli da quelli attribuibili, invece, alla manomissione da parte di terzi.
Il motivo è inammissibile, dal momento che , sotto l’egida del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., mira in realtà nuovamente a censurare il ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito. Invero, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che, ‘ in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio ‘ (Cass., n. 10525/2022); e che ‘ l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie’ (Cass., n. 17005/2024). Occorre aggiungere, inoltre, che, ‘ in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali ‘ (Cass., n. 7090/2022, sulla scia di Cass., Sez. un., n. 8053/2014).
Nel caso di specie, la motivazione si mostra ampiamente sufficiente ad illustrare l’ iter logico seguito dal giudice di merito, anche sul punto della rideterminazione dei consumi da parte di RAGIONE_SOCIALE , potendosi qui richiamare (anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.) la motivazione di Cass., n. 13605/2019, nella parte in cui ha convalidato il ragionamento probatorio della sentenza impugnata, osservando che ‘ la Corte distrettuale infatti pervenuta a ritenere presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali: 1-la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire -una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi- una distinta prova dell’esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall’utente finale) applicato da RAGIONE_SOCIALE per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso; 2-la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di RAGIONE_SOCIALE quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell’AEEG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società somministrata (art. 1560 comma 1 c.c.) ‘ .
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
Al rigetto della domanda consegue, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° comma, c.p.c., liquidate come in dispositivo, sussistendone i rispettivi presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 2 .200,00 (di cui € 2 .000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di € 2.000,00 ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile del 12