SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 115 2025 – N. R.G. 00000620 2024 DEPOSITO MINUTA 09 01 2026 PUBBLICAZIONE 09 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Lecce Prima Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NOME COGNOME COGNOME Presidente rel
Dott. NOME COGNOME – Consigliere
Dott. ssa NOME COGNOME – Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al NNUMERO_DOCUMENTO d el Ruolo Generale delle cause dell’anno 2024 , promosso da
SA. (P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in LecceINDIRIZZO INDIRIZZO appellante P.
e
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici della stessa in Lecce, INDIRIZZO P.
All’udienza collegiale del 03.10.2024, la Corte, previo deposito memorie da parte dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con contestuale deposito del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All’esito di una verifica fiscale condotta da militari della Guardi a di Finanza eseguita nei confronti di (di seguito , nei locali sede della società venne rinvenuta
documentazione costituita da
-un registro denominato ‘ registro delle presenze mensili ‘ sul quale erano annotat i manualmente ‘ il mese e l’anno di rifermento, le generalità del dipendente che ha lavorato nel giorno corrispondente, il numero delle ore effettuate giornalmente, eventuali festività godute ‘;
-‘ alcuni fogli mobili scritturati manualmente sui quali, tra l’altro, è indicato il giorno il mese e l’anno d i riferimento, i dati identificativi del lavoratore, il numero di ore prestate giornalmente ‘.
Sempre nel corso della verifica vennero identificate le persone intente al lavoro e descritta l’attività da esse svolta. Dagli stessi lavoratori, ascoltati dai militari, vennero acquisite ulteriori informazioni. Nel verbale redatto al termine degli accertamenti i militari diedero atto di avere raffrontato i dati risultanti dai modelli UNILAV (ore mensili lavorate e compensi percepiti) con quanto annotato nella documentazione extra contabile, facendo particolare attenzione a data di assunzione, mansione svolta, orario di lavoro, retribuzione percepita. Da tale verifica emerse, con riferimento agli anni 2010 e 2011, che a. alcuni lavoratori avevano percepito una retribuzione superiore per avere lavorato un maggior numero di ore, b. altri non risultavano essere mai stati assunti, c. altri ancora, infine, regolarmente assunti e poi licenziati, avevano proseguito, di fatto, il rapporto di lavoro anche dopo il licenziamento. Tutti questi lavoratori, per ciascun tipo, vennero individuati e generalizzati.
Sulla base della verifica della Guardia di Finanza la direzione RAGIONE_SOCIALE del lavoro di Lecce (ora ispettorato RAGIONE_SOCIALE del lavoro, ITL per brevità), in data 18 novembre 2016 emise ordinanza ingiunzione n.476/16 con la quale, per la violazione dell’art. 3, c. 3, l. 73/02, come sostituito dall’art. 4, c . 1, l . 183/2010, ‘ per aver impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro ‘, e dell’art. 39, c. 1 e 2 D.L. 112/08, convertito nella l . 133/08 ‘ per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro o per aver effettuato registrazioni infedeli incidenti sul trattamento retributivo, previdenziale o fiscale ‘ -a e a venne irrogata, in solido, la sanzione di € 31.050,00 .
Avverso detta ordinanza, con ricorso del 30 gennaio 2017 propose opposizione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituì RAGIONE_SOCIALE contestando il fondamento dell ‘opposizione chiedendone il rigetto.
Il processo, istruito con prova testimoniale e prova documentale, venne deciso con sentenza del 10.01.2024 con la quale il tribunale:
ritenne che non potesse attribuirsi rilevanza alle sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia -Sez. Distaccata di Lecce, richiamate dalla ricorrente, poiché le stesse, pur essendo fondate sul medesimo accesso ispettivo da cui aveva tratto origine la sanzione irrogata con l ‘ ordinanza opposta, riguardavano questioni di natura esclusivamente fiscale;
r igettò l’eccezione di vizio di motivazione dell’ordinanza ingiunzione opposta, ritenendo che nel caso di specie era stato adeguatamente assolto l’obbligo motivazionale in virtù del richiamo al contenuto del rapporto del 03.07.2012 e al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 001 del 05.03.2012;
rigettò l’eccezione inerente la violazione dell’art. 12, c. 5, dello Statuto dei diritti del contribuente;
ritenne infondata l’opposizione , evidenziando come la prova dei fatti contestati emergesse dal contenuto della documentazione extra contabile rinvenuta nel corso della verifica della RAGIONE_SOCIALE. Rilevò, in particolare, che:
erano emerse incontestabili divergenze tra la documentazione ufficiale, costituita dal Libro Unico del Lavoro, e la documentazione extracontabile, rappresentata da registri presenze mensili e fogli mobili scritturati manualmente, in relazione ai lavoratori interessati alle violazioni contestate;
la ricorrente, a fronte degli elementi presuntivi emersi dalle suddette documentazioni, non aveva fornito prova idonea a contestarne il valore probatorio;
era incontestabile la circostanza che la documentazione extracontabile si riferisse ai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE. poiché il registro delle presenze mensili recava il timbro della società, né poteva ritenersi che detta documentazione si riferisse a domiciliata presso gli stessi locali che risultavano essere sede della ricorrente;
le collaborazioni occasionali ex art. 61, c. 2, D. lgs. 276/2003 avrebbero comunque dovuto essere comunicat e al RAGIONE_SOCIALE.
Le spese di lite vennero integralmente compensate tra le parti.
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.
Si è costituito l’ RAGIONE_SOCIALE ed ha chiesto il rigetto dell’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi.
All’udienza collegiale del 03.10.2024, la Corte, previo deposito memorie da parte dei procuratori delle parti, fissava per la discussione e la decisione della causa con lettura del dispositivo l’udienza del 13.02.2025, con concessione dei termini di rito per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l ‘unico e articolato motivo di appello , l’appellante censura il ‘ singolare ‘ percorso logico giuridico seguito dal primo giudice per giungere alla decisione, percorso che, a giudizio dell ‘ appellante, avrebbe recepito le conclusioni dell ‘ autorità ingiungente, prescindendo del tutto dalle risultanze istruttorie. Il primo giudice avrebbe dato rilevanza agli esiti dell ‘ accertamento ispettivo, pur ‘ in assenza di riscontri che ne (confortassero) la fondatezza ‘ , omettendo di considerare che, al contrario, le conclusioni cui erano pervenuti i militari della RAGIONE_SOCIALE erano state smentite dalle emergenze istruttorie acquisite in giudizio. La deducente sostiene che alcuna valenza può essere attribuita alla documentazione ‘extracontabile’ rinvenuta dalla RAGIONE_SOCIALE, ‘ della quale risulta essere incerta persino l ‘ origine ‘ , essendo operativa presso la sede di Sa. altra azienda, la la quale ha stipulato con la prima un contratto di fitto d’azienda. L’appellante rappresenta, altresì, che nessuno degli 8 dipendenti asseritamene ‘ in nero ‘ è stato ascoltato dai militari della RAGIONE_SOCIALE e che, in relazione alle contestate infedeli registrazioni sui LUL, solo un lavoratore su 28 interessati dalla sanzione è stato ascoltato. Infine, a sostegno di quanto dedotto, l’appellante fa riferimento alle sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sez. Distaccata di Lecce, già richiamate in primo grado e disattese.
1.1. La censura è infondata. Deve, infatti, rilevarsi che gli elementi presuntivi posti a fondamento della decisione gravata -elementi oggetto di generica contestazione negli atti di appello -sono sufficienti a dare prova delle violazioni contestate.
Osserva la corte come emergano due dati inequivoci:
nei locali sede della vennero rinvenuti dei fogli manoscritti sui quali venivano annotati, mese per mese, giorno per giorno, il numero di ore lavorate da ciascun dipendente;
le annotazioni riportate su detti fogli sono -per la parte che interessa le contestazioni sanzionate -in contrasto con la documentazione ‘ ufficiale ‘ , risultando un diverso numero di ore lavorate per ciascun dipendente e alcuni lavoratori che non erano tra quelli formalmente dipendenti della
Che le annotazioni in questione, integranti una contabilità parallela ed informale, siano riferibili alla non può essere messo in discussione per il solo fatto -allegato dall ‘ appellante -che presso gli stessi locali, oltre alla aveva la propria sede anche altra società,
Premesso che di tale assunto non vi è prova (non è in atti il contratto di affitto di ramo di azienda dal quale dovrebbe risultare tale circostanza), va osservato che:
sulla gran parte dei fogli manoscritti è apposta l ‘ indicazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e, in alcuni casi, il timbro della stessa società;
i nominativi dei lavoratori riportati corrispondono a dipendenti di come emerge dalle dichiarazioni di quei lavoratori che sono stati sentiti.
Ebbene, a fronte di tali circostanze, deve escludersi che il contenuto della documentazione extracontabile non rappresenti la realtà dello svolgimento dei diversi rapporti di lavoro, non potendosi ricondurre, dal punto di vista logico e della comune esperienza, a tali annotazioni altro scopo se non quello di tenere memoria dei soggetti, tempo per tempo, alle dipendenze di e delle ore di lavoro effettivamente svolte. Nel contrasto tra i dati ufficiali e quelli, extracontabili, annotati manualmente, in assenza di una giustificazione alternativa attendibile della esigenza di annotare nel modo accertato le presenze al lavoro, a meno di voler ritenere che gli appunti manoscritti non avessero alcuna funzione ed alcun collegamento con la realtà, deve agli stessi riconoscersi la effettiva rappresentazione del reale svolgimento dei rapporti lavorativi. Ne deriva che devono ritenersi adeguatamente provate le circostanze di fatto sulle quali si fondano le contestazioni di cui alla ordinanza opposta, la quale, quindi, merita di essere confermata.
In conclusione, la sentenza gravata va integralmente confermata.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell’appellante di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell’appellante di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione.
Lecce, 13 febbraio 2025
Il presidente est.
dr. NOME COGNOME