Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25419 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25419 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 10699/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOMEa seguito di revoca del mandato all’avvocato NOME COGNOME);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale indicato in atti, quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle vittime della strada, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5719/2022, depositata il 22/02/2022 e la proposta di
definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., depositata il 19.12.2024 e comunicata il 27.12.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso depositato il 19 maggio 2023, NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma primo, n. 4, c.p.c., l ‘ ordinanza di questa Corte di cassazione, Terza Sezione civile, n. 5719 del 22 febbraio 2022, che ne rigettava il ricorso avverso la sentenza n. 810/2019 della Corte di appello di Reggio Calabria, la quale, a sua volta, ne aveva respinto la domanda proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (poi RAGIONE_SOCIALE, quale impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro, verificatosi il 14 aprile 2002, allorquando, alla guida della sua motocicletta, veniva investito da un veicolo, il cui conducente era rimasto sconosciuto, che lo aveva fatto cadere per terra procurandogli gravi lesioni.
1.1. -Il ricorrente lamenta l ‘ errore di fatto che sarebbe stato commesso con la predetta ordinanza n. 5719/2022, avendo il Collegio ritenuto che il ricorso ‘non riporta, nemmeno indirettamente, il giudizio del CTU sul nesso di causa, e non consente di poter verificare se effettivamente quel giudizio è stato espresso nei termini indicati in ricorso’, mentre tale affermazione sarebbe smentita ‘dalla presenza nel fascicolo di parte allegato al ricorso depositato dinanzi la Suprema Corte della consulenza medico legale’, come da attestazione di cancelleria del 6 aprile 2023.
Sicché, ad avviso del ricorrente, l ‘ errore revocatorio sarebbe da ravvisare nell ‘aver la Corte di cassazione ‘dichiarato un
documento inesistente laddove invece andava valutato nel merito essendo unito al ricorso’.
-Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
-In data 27 dicembre 2024 è stata comunicata alle parti la proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c., con prognosi di inammissibilità.
-In data 10 febbraio 2025 la RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di adozione dell ‘ ordinanza ex art. 391 c.p.c., non avendo il ricorrente chiesto la decisione della causa nel termine di 40 giorni previsto dall ‘ art. 380bis , secondo comma, c.p.c.
-In data 6 marzo 2025 è stata depositata ‘comparsa di costituzione di nuovo difensore’ del ricorrente, avendo questi revocato il mandato all ‘ avv. COGNOME e nominato l ‘ avv. NOME COGNOME
-In data 10 marzo 2025, il ricorrente, rappresentato e difeso dall ‘avv. COGNOME ha depositato ‘ricorso per la revocazione per errore di fatto ex art. 391 bis c.p.c.’, precisando di impugnare ‘l’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 5179/2022, mediante revocazione della ordinanza di conferma del 19/12/2024 resa nel ricorso RG 10699/2023 ‘ .
Il ricorrente assume che il ricorso per revocazione depositato il 19 maggio 2023 sarebbe stato dichiarato inammissibile con l ‘ordinanza del 19 dicembre 2024, ivi ribadendosi, ‘seppur sinteticamente ed apoditticamente, il mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso’, ma così incorrendo in ‘un evidente errore di fatto, travisando il contenuto degli atti processuali e ignorando che il documento peritale era stato chiaramente riportato con sufficiente specificità e autosufficienza’ e, segnatamente, alle pagine 7-9 dei ricorso originario.
Il ricorrente sostiene, quindi, che la Corte di cassazione avrebbe dovuto ‘valutare ogni prova nella sua interezza’ e tenere conto che la CTU non è atto di parte, così da non potersi ritenere
‘esonerata dall’ analizzare tale documento, indipendentemente che fosse stato esplicitamente citato o meno nel ricorso stesso’.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato, in data 18 marzo 2025, ulteriore controricorso avverso il ‘ricorso per revocazione dell ‘ ordinanza del 19.12.2024 emessa nel procedimento n. 10699/2023’.
-Il ricorrente ha depositato, in data 8 maggio 2025, istanza per la trattazione della causa in pubblica udienza; con provvedimento del 9 maggio 2025 il Presidente titolare della Sezione ha rimesso al Collegio della già fissata (per il 6 giugno 2025) adunanza in camera di consiglio la decisione sull ‘ istanza.
– Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale ha anche reiterato l ‘ istanza di discussione della causa in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente, i due ricorsi di NOME COGNOME, quello notificato il 4 maggio 2023 e depositato il 19 maggio 2023 e quello, successivo, notificato il 17 febbraio 2025 e depositato il 10 marzo 2025, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., anche se di fatto già riuniti sotto lo stesso numero di ruolo.
-In riferimento al primo ricorso -quello per revocazione, ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma primo, n. 4, c.p.c., dell ‘ ordinanza di questa Corte di cassazione, Terza Sezione civile, n. 5719 del 22 febbraio 2022, che è stato notificato il 4 maggio 2023 e depositato il 19 maggio 2023 -, deve essere dichiarata l ‘ estinzione del giudizio di cassazione da esso introdotto.
Infatti, in data 27 dicembre 2024 è stata comunicata alle parti la proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c., depositata il 19 dicembre 2024, con prognosi di inammissibilità e il ricorrente non ha chiesto la decisione della causa nel termine di 40 giorni previsto dall ‘ art. 380-
bis , secondo comma, c.p.c., per cui il ricorso è da intendersi rinunciato.
Come posto in rilievo da Cass., S.U., n. 14986/2025, ove l ‘ estinzione del giudizio derivi da un impedimento di carattere processuale (nella specie, la mancanza di una richiesta di decisione) intervenuto in una fase successiva alla proposta stessa, in tali ipotesi, non può ritenersi che la causa sia stata definita in conformità con la proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza ai sensi del terzo comma dell ‘ art. 380bis c.p.c.
La conformità non può, infatti, logicamente sussistere tra la soluzione prospettata nella proposta e l ‘ esito del giudizio determinato dall ‘ assenza di un successivo requisito formale che condiziona la possibilità di ottenere la decisione, esito che necessariamente prescinde dalle ragioni della proposta.
In assenza dell ‘ istanza di decisione, richiesta dall ‘ art. 380, comma secondo, bis c.p.c., l ‘ estinzione deve essere pronunciata ai sensi dell ‘ art. 391 c.p.c.
-In riferimento al secondo ricorso, quello notificato il 17 febbraio 2025 e depositato il 10 marzo 2025, va rilevato, anzitutto, che lo stesso è proposto per revocazione ex art. 391bis c.p.c. ‘avverso l’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 5719/2022, mediante revocazione della ordinanza di conferma del 19/12/2024 resa nel ricorso RG 10699/2023′ (p. 2 ricorso); in particolare, il ricorso è proposto ‘per errore di fatto, avverso l’ ordinanza del 19/12/2024 della Corte di Cassazione, che ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dal ricorrente in relazione alla valutazione della consulenza tecnica d ‘ufficio’ (sempre p. 2 del ricorso).
3.1. – Il ricorso è inammissibile e lo è per una pluralità di concorrenti ragioni, ciascuna di per sé assorbente.
3.1.1 – Anzitutto, perché il ricorrente ha consumato il potere di impugnare l ‘ ordinanza di questa Corte n. 5719/2022, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal medesimo RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 810/2019 della Corte di appello di Reggio Calabria.
È orientamento consolidato (tra molte: Cass., S.U., n. 7841/1993; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 2704/2005; Cass. n. 12739/2012; Cass. n. 18604/2014; Cass. n. 24332/2016; Cass. n. 8552/2020; Cass. n. 25437/2020 Cass. n. 5788/2024) che il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, con la conseguente radicale inammissibilità di un nuovo atto successivamente notificato a modifica od integrazione del ricorso originario, sia se concerna l ‘ indicazione dei motivi, sia ove tenda a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti.
Nell ‘ ordinamento processuale civile vige, infatti, il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. E a tal riguardo, la tempestività deve essere valutata tenendo conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, che comunque non deve essere già spirato al momento della richiesta della notificazione della seconda impugnazione, ma del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell ‘ impugnante.
Nella specie, è già dirimente osservare che il ricorso notificato il 17 febbraio 2025 -pur a prescindere dal rilievo che non è solo sostitutivo del primo ricorso, ma di esso anche integrativo (perché rivolto anzitutto contro la proposta di definizione accelerata di cui all ‘ art. 380bis c.p.c.) – si palesa ampiamente tardivo, giacché proposto ben oltre il termine di sessanta giorni dalla proposizione della prima impugnazione (notificata il 4 maggio 2023), ma anche del termine, c.d. lungo (art. 327 c.p.c.), di sei mesi dalla pubblicazione dell ‘ ordinanza n. 5719 del 22 febbraio 2022.
3.1.2. -Inoltre, il ricorso in esame è inammissibile anche per l’ulteriore ‘ oggetto ‘ dell’impugnazione, essendo rivolto anche, e direttamente, contro la proposta di definizione accelerata di cui all ‘ art. 380bis c.p.c., depositata il 19 dicembre 2024 e comunicata il 27 dicembre 2024.
Va, difatti, rammentato -come posto in evidenza dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 9611 del 10 aprile 2024) -che detta proposta «non costituisce alcun vincolo né alcuna preclusione per il giudizio del collegio, è priva di autonomia, non ‘decide’ anticipatamente, non definisce il procedimento, né si colloca in una fase diversa e compiuta rispetto a quella che poi porta la Corte a procedere ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c.».
Dunque, la proposta ex art. 380bis c.p.c. «non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione del collegio rivela una intrinseca natura impugnatoria rispetto a quella. La proposta e l ‘ordinanza del collegio non danno luogo, cioè, a ‘due decisioni’ sulla stessa causa, rimanendo unico il convincimento decisorio espresso nel provvedimento finale reso ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c.» , che ha unicamente ‘ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata’.
In definitiva, la natura giuridica della proposta ex art. 380bis c.p.c. rende affatto evidente che non si tratta di atto contro il quale è ammissibile un ricorso per cassazione.
-Quanto innanzi esposto in riferimento ad entrambi i ricorsi dà piena contezza delle ragioni del mancato accoglimento dell ‘ istanza di fissazione della trattazione del ricorso in pubblica udienza, non ricorrendone affatto i presupposti ai sensi dell ‘ art. 375, primo comma, c.p.c.
-Va, dunque, dichiarato estinto il giudizio di cassazione introdotto con ricorso notificato il 4 maggio 2023 e depositato il 19 maggio 2023.
Ne consegue che occorre provvedere ai sensi dell ‘ art. 391 c.p.c. e, quindi, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle vittime della strada (FGVS), delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
Data l ‘ estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso notificato il 4 maggio 2023 e depositato il 19 maggio 2023, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, poiché l ‘ impugnazione non è stata rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile (tra le altre: Cass. n. 33132/2024; Cass. n. 2526/2025).
-Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il successivo ricorso notificato il 17 febbraio 2025 e depositato il 10 marzo 2025.
Il ricorrente soccombente va condannato al pagamento, in favore della società controricorrente, delle relative spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso
notificato il 17 febbraio 2025 e depositato il successivo 10 marzo, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, sussistono poiché l ‘ impugnazione è stata dichiarata inammissibile o improcedibile (tra le altre: Cass. n. 33132/2024; Cass. n. 2526/2025).
Tale attestazione, tuttavia, rimane condizionata all ‘ effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all ‘ amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione (nella specie, il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: cfr. p. 7 ricorso e doc. 6.3.2025 depositato il 10.3.2025) o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno (Cass., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
riuniti i ricorsi:
a ) dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione introdotto con ricorso notificato il 4 maggio 2023 e depositato il 19 maggio 2023;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
b ) dichiara inammissibile il successivo ricorso notificato il 17 febbraio 2025 e depositato il 10 marzo 2025;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME