Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27894 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27894 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26219-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del titolare e rappresentante legale COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1549/2022 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/07/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 2.12.2013 COGNOME NOME proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2487/2013, con il quale il Tribunale di Venezia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 131.625,93 in favore dello RAGIONE_SOCIALE, a fronte dell’attività professionale di assistenza e consulenza tributaria dal medesimo prestata all’opponente.
Nella resistenza della parte opposta il Tribunale di Padova, di fronte al quale il giudizio di opposizione era stato riassunto in seguito alla declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1845/2018, accoglieva in parte l’opposizione, configurando l’attività svolta dallo RAGIONE_SOCIALE come di consulenza, e non di mera assistenza, tributaria e riducendo il compenso ad € 117.006,81 iva inclusa.
Con la sentenza impugnata, n. 1549/2022, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dal COGNOME avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso lo RAGIONE_SOCIALE.
Con istanza del 7.6.2023 la parte ricorrente ha invocato la riunione del presente ricorso a quello distinto dal numero di ruolo generale NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto una diversa sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, società della quale COGNOME RAGIONE_SOCIALE è legale rappresentante.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l’istanza di riunione proposta da parte ricorrente, in quanto i due ricorsi, rispettivamente distinti dai numeri 31303/2021 e 26219/2022, sono stati proposti da diversi soggetti avverso differenti sentenze della Corte di Appello di Venezia. Non ricorrono dunque ragioni di connessione idonee a giustificarne la riunione.
Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, con essi la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato l’attività svolta da llo RAGIONE_SOCIALE in termini di consulenza tributaria, senza considerare tutte le evidenze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito e sulla scorta di una valutazione scorretta RAGIONE_SOCIALE stesse.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha evidenziato che il ricorrente era risultato destinatario di un processo verbale della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad una complessa operazione il cui valore era individuabile in € 6.500.000; che la contestazione mossa al COGNOME non era sovrapponibile al diverso accertamento condotto nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, della quale il primo era legale rappresentante (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che ‘vi è in atti prova documentale della consulenza prestata per la risposta al questionario predisposto dai verificatori, della prenotazione ed
esecuzione di alcuni incontri in contraddittorio, nonché della predisposizione concordata con il cliente dell’accertamento tramite adesione’ ; che ‘rispetto a tali decisioni rilevanti sul piano difensivo non può non ritenersi preventivamente espletata anche un’attività di esame e studio RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche e di analisi del sistema RAGIONE_SOCIALE partecipazioni societarie poste in essere dal contribuente sotto accertamento, inevitabilmente svolta dai medesimi componenti dello studio associato, la quale ha neces sariamente riguardato l’esame integrale della documentazione di supporto in possesso dell’Ufficio accertatore’ (cfr. pag. 5 della sentenza). La Corte distrettuale ha anche evidenziato che l’addebito contestato al COGNOME rientrava nelle complesse indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento penale a carico di esponenti e consulenti del gruppo RAGIONE_SOCIALE e che, dunque, ‘la scelta RAGIONE_SOCIALE risposte al questionario dei verificatori, se non effettuato con le risposte appropriate, presentava anche il rischio di possibile coinvolgimento dell’appellante nell’inchiesta in corso, la quale riguardava un presunto sistema di evasione fiscale su larga scala ormai ben noto alle cronache giudiziarie’ (cfr. ancora pag. 5 della sentenza). In definitiva, dunque, secondo la Corte di Appello ‘giocoforza le scelte difensive elaborate dallo studio RAGIONE_SOCIALE, che risultano licenziate d’intesa con il COGNOME presente ai colloqui con i funzionari dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE, imp licavano anche il necessario raffronto tra la posizione personale del COGNOME e la posizione contenziosa delineata a carico della RAGIONE_SOCIALE, anch’essa oggetto di separato accertamento fiscale da ritenersi sostanzialmente collegato al primo …’ anche se detto collegamento ‘… non ha comportato alcuna sovrapposizione o duplicazione di attività ricomprese nella pretesa fatta valere nei confronti della società
RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti lo studio appellato ha emesso una diversa nota compensi che dipendeva da un distinto incarico di assistenza e consulenza precipua’ (cfr. pag. 6 della sentenza). A tale articolata ricostruzione del fatto e RAGIONE_SOCIALE prove, che ha condotto la Corte veneziana a ritenere integrata la fattispecie della consulenza tributaria (cfr. sempre pag. 6 della sentenza), il ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo RAGIONE_SOCIALE prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e RAGIONE_SOCIALE risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del
23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Peraltro, la tesi di parte ricorrente si fonda sull’erroneo presupposto, ripreso anche in memoria, secondo cui la parte controricorrente si sarebbe limitata ad un mero deposito documentale presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, svalutando così la circostanza, evidenziata anche dalla decisione impugnata, secondo cui, al contrario, lo studio professionale aveva predisposto e depositato memorie difensive contenenti controdeduzioni e contestazioni alla richiesta proveniente dall’ufficio.
Infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta, nel caso di specie, viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico -argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.700, di cui
€ 200 per esborsi, oltre rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda