Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4637 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
AVV_NOTAIO COGNOME
Presidente – COGNOME.
AVV_NOTAIO COGNOME
AVV_NOTAIO – COGNOME.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– Rel. AVV_NOTAIO – Ud. 24/10/2023
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ha pronunciato la seguente
R.G.N. 9654/2017
sul ricorso 9654-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli
avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4965/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2016 R.G.N. 5299/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE indicata in epigrafe agiva, con azione di accertamento negativo del credito, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE; controversa l’e ffettiva esposizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE istante, il Tribunale respingeva la domanda proposta;
la Corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione della parte privata, accoglieva parzialmente il gravame e accertava la sussistenza di un debito minore, al momento della instaurazione della lite; per il resto, rigettava l’appello della RAGIONE_SOCIALE;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con tre motivi;
ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 437 cod.proc.civ. nonché motivazione apparente;
le censure investono l’attività processuale de i Giudici di merito e, in particolare, l’esercizio di poteri officiosi in relazione a documenti tardivamente prodotti, senza che neppure fosse motiva ta l’ indispensabilità degli stessi; il riferimento è alle consulenze tecniche, i cui esiti sono stati recepiti dai giudicanti;
il motivo è, complessivamente, da respingere;
quanto, in particolare, alla denuncia di un vizio motivazionale, le censure, da un lato, non sono illustrate secondo i principi di Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014 (costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), dall’altro, non evidenziano una carenza o una contraddizione irrimediabili del ragionamento decisionale, atte a integrare la violazione dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. Quest’ultima disposizione, per il tramite dell’art. 132 nr. 4. cod.proc.civ., infatti, dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., sez. un., n. 8053 citata);
nello specifico, la Corte di appello ha posto a fondamento del decisum gli esiti della relazione peritale espletata dinanzi al Tribunale. Ha giudicato l’elaborato corretto, motivato, supportato dalla documentazione allegata e non contraddetto dai rilievi della parte qui ricorrente. Ai motivi di appello, la Corte territoriale ha, poi, opposto anche le risultanze di una seconda consulenza, disposta in sede di gravame;
11. l’adesione al parere dei consulenti tecnici d’ufficio delinea il percorso logico della decisione e costituisce una adeguata motivazione;
12. è principio di questa Corte che il Giudice di merito non sia tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni per le quali aderisce alla relazione peritale: il richiamo, anche per relationem dell’elaborato, implica una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 11917 del 2021; di recente, Cass. nr. 33118 del 2023, punto 18, con relativi richiami);
13. potrebbe, piuttosto, discutersi della plausibilità della operata adesione; tuttavia, sul piano della correttezza della decisione, i rilievi sono genericamente sviluppati, senza che vi sia neppure la trascrizione delle due consulenze, necessarie a verificare la fondatezza delle critiche. Come argomentati, i rilievi si pongono in contrasto con l’onere di specificità richiesto dal codice di rito. Detto onere, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della cedu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se il motivo non trascrive adeguatamente il contenuto degli atti medesimi, in modo tale da soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione (v. Cass. n. 12481 del 2022; Cass. n.6769 del 2022; v., anche, Cass., sez. un., n. 8950 del 2022);
14. con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
l’omissione è riferita a gli «altri motivi di impugnazione» che non sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte di appello a sostegno dell’inammissibilità della acquisizione della produzione documentale da parte del giudice di primo grado;
i rilievi sono inammissibili perché, oltre a non essere specifici, pongono questioni non di fatto -ma di dirittoestranee al paradigma censorio evocato (v., ex plurimis, in motiv. Cass. nr.32759 del 2021);
con il terzo motivo è dedotta la nullità della CTU ai sensi dell’art. 345 cod.proc.civ. perché fondata su una serie di documenti non acquisiti legittimamente al processo;
anche il terzo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per le medesime ragioni esposte in relazione al primo motivo;
conclusivamente il ricorso va respinto, con le spese che vengono liquidate secondo soccombenza;
20. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in Euro 8.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 24