Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25358 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4879/2024 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in SANREMO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende , con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE IMPERIA n. 526/2023 depositata il 02/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 28 febbraio 2024, illustrato da successiva memoria, COGNOME NOME chiede la cassazione con rinvio della sentenza n. 526/2023 del Tribunale di Imperia pubblicata in data 2 agosto 2023. La Asl 1 Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 Sistema Sanitario Regionale Liguria ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria.
La ricorrente ha visto respinta in entrambi i gradi di giudizio la domanda di risarcimento del danno conseguente all’esito di analisi di laboratorio effettuate dalla ARAGIONE_SOCIALE Imperiese con negligenza, imprudenza e imperizia. In particolare veniva negata l’acquisizione di una CTU che, secondo la ricorrente, avrebbe potuto dipanare il dubbio dei contrasti tra i referti delle analisi mediche tossicologiche circa l’assunzione di sostanze stupefacente da parte della ricorrente (cocaina), resesi necessarie ai fini del rilascio della patente di guida. In particolare deduceva che la negata CTU avrebbe potuto chiarire le ragioni dei differenti esiti dei referti dell’ASL 1 Imperiese del 18 gennaio 2018 e del 28 febbraio 2018 , rispetto a quello del 5 aprile 2018 del laboratorio del Centro Regionale Antidoping di Orbassano (prelievo del 26 marzo 2018).
Successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente si è ritualmente opposta alla proposta di definizione accelerata formulata da questa Corte in considerazione della ritenuta inammissibilità del ricorso, chiedendo la discussione del ricorso.
Il ricorso è affidato a un solo motivo.
Motivi della decisione
Con un unico motivo la ricorrente deduce ‘l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360, numero 5, codice di procedura civile -travisamento dei fatti per cui è causa’. In breve, nonostante gli accertamenti biologici eseguiti autonomamente dalla Testa sulla presenza di tracce di sostanze stupefacenti nel proprio corpo, i giudici di merito non avrebbero ritenuto di dar corso alla richiesta consulenza medica, sebbene fosse l’ unico mezzo idoneo per dipanare il dubbio creatosi tra gli esiti degli accertamenti della Commissione Medica Locale e quelli del Laboratorio Antidoping di Orbassano cui la ricorrente si era rivolta. Il Tribunale di Imperia avrebbe pertanto ragionato sulla base di un presupposto errato -l’asserito uso di cocaina da parte della ricorrente -dando così per assodata la bontà degli accertamenti eseguiti dalla Commissione Medica Locale ai fini della valutazione della sua idoneità a condurre autoveicoli.
Il motivo è inammissibile.
La chiesta CTU avrebbe dovuto chiarire, in tesi, le ragioni dei differenti esiti (attestanti la presenza di cocaina nel corpo della ricorrente) delle analisi dell’ASL 1 Imperiese del 18 gennaio 2018 e del 28 febbraio 2018 rispetto a quello del 5 aprile 2018 del laboratorio del Centro Regionale Antidoping di Orbassano (prelievo del 26 marzo 2018) a cui si rivolse privatamente la signora COGNOME. La CTU, tuttavia, non è stata disposta dai giudici di merito poiché dalla dinamica temporale degli esiti si evinceva come nei mesi successivi all’esame del 18.1.2018 le tracce della sostanza (cocaina) rilevata nell’esame tricologico eseguito dalla ASL fossero gradatamente scemate fino a scomparire. Pertanto, in assenza di prova contraria, e in ragione della irrilevanza degli esiti di una CTU medica disposta a distanza di tempo, il Tribunale, al pari del Giudice di Pace, ha ritenuto che nessuna negligenza/imprudenza/imperizia potesse essere ascritta alla
Commissione Medica Locale del 28.02.2018 nel rilevare le tracce di cocaina.
Come già riferito nel provvedimento di questa Corte contenente la proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, non accettata dalla ricorrente, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 348 -ter c.p.c., non essendo consentita, in sede di legittimità, la denuncia del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. a fronte di una c.d. doppia decisione conforme di merito (attesa la riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite).
Deve peraltro essere sottolineata in questa sede l’inammissibilità del ricorso diretto a censurare non tanto l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c., bensì la (in)congruità del complessivo esito della valutazione probatoria che, viceversa, il giudice a quo ha espletato in modo completo ed esaustivo, accedendo a un discorso giustificativo dotato di coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico -giuridica unicamente rilevanti in questa sede (cfr. Cass. SU 8053/2014).
Del resto, è principio noto che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio di valutazione tecnica delle prove (e non una prova vera e propria), come tale sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel potere discrezionale del giudice la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario. Sicché, anche allorché richiesta dalla parte, la motivazione dell’eventuale diniego di acquisizione può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e/o dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal giudice, come è avvenuto nel caso in questione (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 18299 del 04/07/2024; Cass. Sez.
6 -1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007).
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con spese legali poste a carico della ricorrente soccombente, liquidate come di seguito sulla base delle tariffe vigenti. Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod.proc.civ., ex art. 380 bis , comma 3, cod. proc. civ., la ricorrente va condannata all’ulteriore importo di € 500,00 e alla sanzione prevista ex lege per la mancata accettazione della proposta di definizione accelerata del ricorso, rivelatosi inammissibile in conformità al precedente provvedimento di questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ex art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ. condanna la ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo di € 500,00 in favore della controricorrente e di € 500,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 05/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME