Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4175 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4175 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 18959/2016 proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
– Ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’ avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
– Controricorrente –
E nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con studio in Torino, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Torino ed elettivamente domiciato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
– Costituito in prosecuzione –
avverso la sentenza n. 800/2016 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 14.05.2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.09.2022 dal AVV_NOTAIO;
Udito il P.M in persona del AVV_NOTAIO che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e in subordine l’integrale rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sigg. NOME e NOME COGNOME, nella qualità di titolari delle rispettive aziende agricole, hanno proposto ricorso, sulla scorta di quattordici motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n. 800/2016 che -pronunciandosi in sede di rinvio dalla Cassazione (in esito all’annullamento della precedente sentenza della stessa Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello di NOME COGNOME avverso la
sentenza di primo grado) -ha confermato la sentenza del Tr ibunale di Torino n. 5076/2009 che aveva rigettato l’opposizione proposta dal medesimo NOME COGNOME -con l’intervento volontario in causa di NOME COGNOME – avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 11643/06.
In fatto, per quanto ancora interessa, il sig. NOME COGNOME -titolare dell’omonima azienda agricola, produttrice di pomodori in serra, in territorio di Marina di San Lorenzo (Reggio Calabria) propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 11643/2006 con cui il Tribunale di Torino lo aveva condannato a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE la somma di 47.340,27 euro, oltre accessori e interessi legali, a titolo di prezzo della fornitura di un prodotto chimico utilizzato in RAGIONE_SOCIALE come fertilizzante, denominato TARGA_VEICOLO.
Nel giudizio di opposizione intervenne anche il padre dell’opponente, NOME COGNOME, titolare di analoga impresa vivaistica e del pari raggiunto da altra ingiunzione di pagamento, per una distinta fornitura del medesimo prodotto, contro la quale aveva proposto separata apposizione.
Con l’atto di opposizione NOME COGNOME dedusse che il prodotto chimico vendutogli della società RAGIONE_SOCIALE aveva causato il disseccamento delle piantine di pomodoro col medesimo trattate e chiese la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 5076/2009, rigettò l’opposizione, ritenendo – sulla scorta degli accertamenti tecnici svolti in sede di ATP dal AVV_NOTAIO – che l’opponente non avesse provato la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE nel disseccamento delle colture de quibus .
Secondo il Tribunale, l’utilizzo del prodotto era stato avventato ed approssimativo, in quanto l’acquirente avrebbe dovuto effettuare una preventiva perlustrazione chimico fisica del terreno, onde appurare la compatibilità, la tollerabilità e l’eventuale pericolo di un’azione di addizione delle sostanze fertile con quelle residue nel terreno. Il primo giudice ritenne altresì, sulla scorta dell’istruttoria testimoniale, che le piantine di pomodoro poste a dimora da NOME COGNOME fossero già malate e sofferenti e sottolineò come il prodotto fornito da RAGIONE_SOCIALE non avesse mai determinato fitotossicità, ove utilizzato alle dosi e modalità indicate in etichetta, e come il relativo utilizzo dovesse essere preceduto dalla effettuazione di un saggio.
La Corte d’appello di Torino, adita con l’impugnazione dei signori COGNOME, dichiarò l’appello inammissibile, per carenza di specificità nell’esposizione dei motivi di gravame. Tale pronuncia è stata cassata da questa Suprema Corte con la ordinanza n. 13489 del 2013, che affermò l’erroneità della statuizione di inammissibilità dell’appello, ritenendo che le relative modalità di formulazione rispettassero il precetto di specificità dei motivi di impugnazione di cui all’articolo 342 cpc.
Il conseguente giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte di appello di Torino che, sulla scorta delle conclusioni di una consulenza tecnica dalla stessa affidata al profAVV_NOTAIO COGNOME, ha confermato, con la sentenza n. 800/2016, la pronuncia del Tribunale di rigetto dell’opposizione.
Avverso la sentenza della Corte di rinvio NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattordici motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; nel corso del giudizio di legittimità è intervenuto il fallimento della controricorrente e il Curatore si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione in prosecuzione.
La causa – chiamata una prima volta nella camera di consiglio del 26 novembre 2020 (per la quale tanto i ricorrenti quanto il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria) e, in quella sede, rinviata a nuovo ruolo – è stata discussa nella camera di consiglio del 22 settembre del 2022; in prossimità di tale udienza tanto i ricorrenti quanto il RAGIONE_SOCIALE hanno nuovamente depositato una memoria difensiva, mentre il AVV_NOTAIO generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta concludendo per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la costituzione in prosecuzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio di legittimità. Questa Corte ha infatti già precisato che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’art. 302 c.p.c. (Cass. n. 3630/2021).
Passando all’esame dei mezzi di impugnazione, si rileva quanto segue.
Il primo motivo è rubricato «Nullità della sentenza e degli atti del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): l’inosservanza a quanto disposto dalla Corte di cassazione nell’ordinanza di rinvio». Con tale motivo i Sigg.ri COGNOME denunciano l’inosservanza del dictum dell’ordinanza di cassazione e sostengono che la Corte torinese – disattendendo le loro richieste di rinnovazione della consulenza e, conseguentemente, basando la propria decisione sulla relazione del prof. COGNOME, dalla quale, a loro dire, non sarebbe scaturita alcuna risposta chiara – avrebbero omesso di svolgere l’accertamento richiesto dalla pronuncia della Corte di cassazione, di fatto duplicando la decisione del giudice di prime cure.
Il motivo è infondato perché, contrariamente a quanto ivi sostenuto, l’ordinanza di rinvio della Cassazione non ha affatto «rimesso il processo ai giudici di appello accogliendo la censura proposta alla sentenza del tribunale» (così si legge a pag. 19 del ricorso, primo capoverso dell’esposizione del motivo) ma si è limitata a cassare la statuizione di inammissibilità dell’appello, rinviando alla Corte territoriale perché esaminasse il gravame, senza in alcun modo pregiudicare l’esito di tale esame.
Quanto alla doglianza, pure svolta nel motivo, relativa alla mancata rinnovazione della C.T.U., la stessa va giudicata inammissibile, perché attinge l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito.
Il secondo motivo è rubricato «Nullità della sentenza e degli atti del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.): la presunta tardività delle censure della C.T.U.». Con tale motivo i ricorrenti si dolgono della decisione della Corte territoriale perché
avrebbe «disatteso tutte le censure svolte alla perizia COGNOME ritenendole tardive» (così si legge a pag. 20 del ricorso, primo capoverso dell’esposizione del motivo).
Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha disatteso «le contestazioni di nullità dell’elaborato peritale svolte da parte riassumente, trattandosi di aspetti che andavano esplicitati in sede di operazioni peritali o, al massimo, nel primo momento processuale successivo il deposito della relazione; cosa non verificatasi, perché nulla è stato detto all’udienza, successivo al deposito, di precisazione delle conclusioni» (pag. 6, primo capoverso, della sentenza). L’affermazione secondo cui «le contestazioni di nullità dell’elaborato peritale» devono essere proposte a pena decadenza nella prima udienza successiva al deposito della relazione di consulenza tecnica risulta conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che, nella sentenza n. 5624/2022, hanno affermato che «la mancata prospettazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello». La sentenza impugnata, in sostanza, ha giudicato tardive, correttamente, le contestazioni di nullità della consulenza, non le contestazioni alle valutazioni di merito del AVV_NOTAIO; queste ultime contestazioni non sono stato giudicate tardive, ma sono state implicitamente disattese. Donde l’insussistenza della denunciata violazione di legge.
Il terzo motivo è rubricato «Nullità della sentenza e degli atti del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): il
travisamento dei fatti operato disconoscendo quanto emerso dalla C.T.U.; difetto di motivazione». Con tale motivo i Sigg.ri COGNOME censurano il giudizio di fatto della Corte torinese secondo cui non sarebbe stata dimostrato che i danni lamentati da NOME COGNOME fossero imputabilità al prodotto fornito dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo, pur essendo riferito all’art. 360 n. 4 c.p.c., non denuncia un error in procedendo, ma censura l’accertamento di fatto operato dalla Corte territoriale (nella stessa rubrica, infatti, si parla di «travisamento di fatti… difetto di motivazi one»). Si tratta di doglianza inammissibile, in quanto il giudizio di fatto del giudice di merito è censurabile in cassazione solo per omesso esame di fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti.
Il quarto motivo è rubricato «Nullità della sentenza e degli atti del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): la nullità espletata nel corso del giudizio di rinvio: la mancata esecuzione delle analisi del prodotto e la mancata verbalizzazione della richiesta de qua ; difetto di motivazione». Con tale motivo i ricorrenti lamentano che il C.T.U. abbia disatteso la richiesta del Sig. NOME COGNOME di analizzare il contenuto di una tanica sigillata del fertilizzante L4 e denunciano la mancata rilevazione, da parte della Corte torinese, della nullità della consulenza tecnica per la mancata verbalizzazione delle richieste della parte opponente e, comunque, per la mancata esecuzione delle prove tecniche oggetto di tali richieste.
Il motivo è inammissibile perché i ricorrenti si dolgono dell’asserita nullità della C.T.U. senza confrontarsi con la ratio decidendi (che resiste all’impugnazione portata con il secondo motivo) secondo cui le eccezioni di nullità della consulenza erano
inammissibili, in quanto non proposte nella prima udienza successiva al deposito della stessa.
Il quinto motivo è rubricato «Nullità della sentenza e degli atti del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): la nullità della C.T.U. espletata nel cor so del giudizio di rinvio: l’errata valutazione dei test condotti dal C.R.A.; difetto di motivazione della sentenza impugnata». Con tale motivo i Sigg.ri COGNOME censurano la sentenza impugnata per essersi la Corte territoriale basata su dati inesistenti, così travisando i fatti.
Il motivo denuncia promiscuamente la nullità della C.T.U. (anche se, in effetti, nel motivo non si indicano ragioni di nullità della consulenza, bensì ragioni di inattendibilità delle relative conclusioni) e il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale. Sulla inammissibilità della doglianza relativa alla nullità della C.T.U., va richiamato quanto sopra affermato, con riferimento al quarto motivo di ricorso, in ordine alla mancata confutazione del rilievo della Corte distrettuale sulla tardività delle eccezioni di nullità della consulenza; sul travisamento dei fatti addebitato sia al C.T.U. che al giudice – è sufficiente rilevare come la censura si risolva in una doglianza di merito; donde la sua inammissibilità.
Il sesto motivo è rubricato «Nullità della sentenza e degli atti del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): la nullità della C.T.U. espletata nel corso di giudizio di rinvio: le analisi sui terreni COGNOME». Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver attribuito rilevanza alla mancata analisi del terreno, ancorché il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avesse affermato l’irrilevanza del tipo di terreno («gli effetti caustici del contatto non
possono essere ricondotti il tipo di suolo», pag. 31, terzultimo rigo, del ricorso).
Il motivo è inammissibile perché non risulta pertinente alla ratio decidendi . La Corte d’appello non ha ritenuto che esistesse una connessione tra il tipo di terreno e gli effetti caustici, ma ha ritenuto che, in mancanza di analisi del tipo di terreno, diventasse «decisiva la valutazione sulle modalità di distribuzione» del prodotto (pagina 7, righi 7 e 8, della sentenza). Si tratta di un ragionamento in fatto non censurabile in questa sede se non sotto il profilo, non coltivato nel motivo in esame, dell’omesso esame di fatto decisivo.
Il settimo motivo è rubricato «Nullità della sentenza e degli atti del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): il travisamento di fatti operato disconoscendo quanto emerso dalla C.T.U. e l’inadeguatezza delle dosi consigliate dalla RAGIONE_SOCIALE; difetto di motivazione».
L’ottavo motivo è rubricato «Sulla presunta nullità della sentenza e degli atti del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): il travisamento di fatti operato disconoscendo quanto emerso dalla C.T.U. e l’ambiguità delle indicazioni operative impartite dalla RAGIONE_SOCIALE; difetto di motivazione».
Il nono motivo è rubricato «Sulla presunta nullità della sentenza e degli atti del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): il travisamento dei fatti operato disconoscendo quanto emerso dalla C.T.U. circa l’errore in cui è stato indotto l’agricoltore».
Il settimo, l’ottavo e il nono motivo denunciano la nullità della sentenza, lamentando il travisamento di fatti conseguente alla mancata considerazione di talune risultanze emergenti dalla
C.T.U.; in particolare, il settimo motivo lamenta la mancata considerazione dell’affermazione del C.T.U. relativa all’inadeguatezza della dose, del volume e della modalità dell’intervento; l’ottavo motivo lamenta la mancata considerazione dell’affermazione del C.T.U. relativa all’ambiguità ed approssimatività delle indicazioni di utilizzo del prodotto; il nono motivo lamenta la mancata considerazione dell’affermazione del C.T.U. secondo cui la quantità di prodotto prescritta dalla RAGIONE_SOCIALE sarebbe superiore a quella di cui il RAGIONE_SOCIALE aveva rilevato la dannosità.
I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno giudicati inammissibili. Premesso che le doglianze ivi esposte non sono riconducibili al dedotto vizio di nullità della sentenza di cui al numero 4 dell’articolo 360 c.p.c., il Collegio osserva che anche la riqualificazione dei medesimi motivi con riferimento al numero 5 del medesimo articolo 360 c.p.c., invocata nella memoria dei ricorrenti, non salverebbe i medesimi dalla sanzione processuale dell’ inammissibilità, risultando essi privi di autosufficienza, in quanto fondati su frasi estrapolate dalla C.T.U., inidonee a mettere questa Corte in condizione di verificare la decisività delle circostanze che i ricorrenti assumono essere state accertate dal C.T.U..
Il decimo motivo è rubricato «Nullità della sentenza e degli atti del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.): il travisamento di fatti operato disconoscendo quanto emerso nella C.T.U. circa la diminuzione della concentrazione del prodotto dopo il danno arrecato ai Sigg.ri COGNOME». Con tale motivo i ricorrenti lamentano il travisamento di
fatti conseguente alla mancata considerazione di talune risultanze emergenti dalla C.T.U., con riferimento alla circostanza che la ditta produttrice, dopo l’incidente dei Sigg.ri COGNOME, avrebbe diminuito la concentrazione del prodotto.
Il motivo è inammissibile, per la parte relativa alla denuncia del vizio di nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per le stesse ragioni di inammissibilità dei motivi settimo, ottavo e nono; ed è altresì inammissibile, per la parte relativa alla denuncia del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per mancanza del requisito della decisività e, prima ancora, della specificità, non precisandosi, nel mezzo di impugnazione, di quanto il produttore abbia diminuito la concentrazione del prodotto.
L’undicesimo motivo è rubricato «Nullità della sentenza e degli atti del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.): il travisamento di fatti operato disconoscendo quanto emerso dall’A.T.P.». Con tale motivo i ricorrenti denunciano il vizio di omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’affermazione contenuta nella relazione di ATP del perito COGNOME in ordine alla «assenza di precise ‘istruzioni per l’uso’» dei prodotti RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo va disatteso, perché l’osservazione del perito COGNOME sulla genericità delle istruzioni per l’uso del prodotto non è stata trascurata dalla Corte torinese, che tale osservazione menziona nell’ottavo rigo di pagina 9 della sentenza, pur se dalla stessa non trae le conseguenze auspicate dai ricorrenti.
Il dodicesimo motivo è rubricato «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 196-197 c.p.c.». Con tale
motivo i ricorrenti sostengono che la Corte torinese, ove «avesse avuto dei dubbi in ordine alle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., avrebbe dovuto convocarlo a chiarimenti oppure nominarne un altro in sostituzione» (pag. 41, righi 1 e ss., del ricorso).
Il motivo è inammissibile, perché denuncia come violazione di legge il mancato esercizio della facoltà discrezionale del giudice di convocare il C.T.U. a chiarimenti o di disporre la rinnovazione della consulenza.
Il tredicesimo motivo è rubricato «Nullità della sentenza per violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.): la nullità della consulenza per mancata redazione del verbale delle operazioni». Con tale motivo i Sigg.ri COGNOME lamentano che la Corte di appello abbia omesso di rilevare la nullità della C.T.U. del prof. COGNOME per mancata verbalizzazione delle operazioni peritali.
Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni del quarto, in quanto non si confronta con la ratio decidendi (che resiste, come già evidenziato, all’impugnazione portata con il secondo motivo) secondo cui le eccezioni di nullità della consulenza erano inammissibili, in quanto non proposte nella prima udienza successiva al deposito della stessa. Può peraltro aggiungersi, per esigenze di nomofilachia, che questa Corte ha già chiarito che, «a norma dell’art. 195, secondo comma, c.p.c., se le indagini sono compiute dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO d’ufficio senza l’intervento del giudice, il AVV_NOTAIO deve farne relazione, tenendo conto delle osservazioni e istanze che le parti, anche a mezzo dei propri consulenti, possono presentare, ma non è obbligato a redigere un processo verbale (art.194, cod. proc. civ.)» (così Cass. n. 9890/2005).
Il quattordicesimo motivo è rubricato «Nullità della sentenza per errata applicazione dei principi della soccombenza sulle competenze di lite». Con tale motivo di ricorso, i Sigg.ri COGNOME censurano la sentenza impugnata perché, rigettando erroneamente un gravame che avrebbe dovuto essere accolto, la Corte ha applicato il principio della soccombenza a carico dei ricorrenti, in violazione di quanto previsto dagli artt. 91 ss. del codice di rito. Si tratta di censura inammissibile perché lamenta la violazione del principio di soccombenza nella regolazione delle spese muovendo da un presupposto (la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE) diverso da quello (la soccombenza dei Sigg. COGNOME) emergente dalla sentenza impugnata.
Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione all’attività processuale svolta in favore della società RAGIONE_SOCIALE in bonis.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la costituzione in prosecuzione del RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio di legittimità.
Rigetta il ricorso dei Sigg. NOME e NOME COGNOME.
Condanna i ricorrenti e a rifondere al RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di cassazione relative all’attività processuale svolta in favore della società RAGIONE_SOCIALE in bonis , liquidando tali spese in € 4.100, oltre € 200 per es borsi e oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione