Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7792 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7792 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2151/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (p.e .c.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME (p.e,c. EMAIL
-ricorrente – contro
COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovi difensori, dagli avv.ti NOME COGNOME con domicilio digitale: , e NOME
Stridi, p.e.c.: EMAILmunicipioEMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 573/2020, pubblicata in data 18 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Reggio Emilia propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo -emesso dal Tribunale di Reggio Emilia su istanza di Banca Farmafactoring s.p.a., quale cessionaria dell’originario creditore Edison s.p.a., per la somma di euro 212.203,83, di cui euro 182.573,61 a titolo di capitale per fatture non pagate ed euro 29.630,22 a titolo di interessi moratori, importi dovuti a fronte della fornitura di energia elettrica -deducendo di aver corrisposto quanto dovuto nei termini contrattualmente previsti ed eccependo, in via riconvenzionale, l’esistenza di un controcredito nei confronti della opposta.
All’esito dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio contabile, il Tribunale adito revocava il decreto ingiuntivo.
La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile l’appello .
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, con due motivi, cui resiste, mediante controricorso, il Comune di Reggio Emilia.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale il Comune controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‹‹ violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 191 e ss. c.p.c.›› , lamentando che il giudice di primo grado avrebbe ammesso la consulenza tecnica d’ufficio, meramente esplorativa, sebbene la controparte, sulla quale gravava il relativo onere, non avesse fornito idonei elementi di prova.
Sostiene che, anche qualora si volesse riconoscere funzione percipiente a ll’accertamento tecnico, comunque il consulente tecnico avrebbe dovuto valutare esclusivamente i documenti prodotti dalle parti, non potendo la indagine supplire carenze probatorie imputabili alle parti.
1.1. La censura è inammissibile sotto plurimi profili.
1.2. Innanzitutto, essa difetta di specificità, in quanto la ricorrente non ha specificato in misura adeguata, come era suo onere (Cass., sez. 1, 19/04/2016, n. 7737; Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11752; Cass., sez. U, 28/10/2020, n. 23745), le ragioni per le quali la consulenza tecnica d’ufficio dov rebbe ritenersi ‹‹ esplorativa ›› , a tal fine indicando quali documenti sono stati prodotti dalle parti sino al momento del conferimento dell’incarico e quali ulteriori elementi di prova sono stati acquisiti dal consulente nel corso delle operazioni peritali, né ancora il contenuto della documentazione di cui si lamenta l’irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico di ufficio -poi utilizzati dal giudice -sarebbero fondati su tale documentazione, non consentendo così a questa Corte di svolgere l’invocato sindacato.
1.3. A tanto deve aggiungersi che, poiché, nella specie, l’accertamento affidato in primo grado al c.t.u. aveva natura
contabile, in quanto diretto a ricostruire il rapporto dare- avere tra le parti e l’eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture e, dunque, natura percipiente (cfr. Cass., sez. 3, 13/03/2009, n. 6155), occorre considerare che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 3086 del 2022, superando l’orientamento espresso da Cass. n. 31886 del 2019 (e su cui fanno essenzialmente leva le critiche esposte nel motivo di ricorso), ha affermato i seguenti principi di diritto: ‹‹ In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio ›› .
Con specifico riferimento all’esame contabile, rilevante nella fattispecie per cui è causa, la medesima sentenza ha stabilito che ‹‹ ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni ›› .
Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite si sottolineano i riflessi che la complessità tecnica di alcune materie oggetto di controversia riverbera sulla latitudine dell’onere di allegazione, spiegando che si deve ‹‹ assecondare, con riferimento ai
profili istruttori della lite, l’idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l’esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente ›› (punto 32 della motivazione).
1.4. La sentenza qui impugnata, nel motivare il rigetto della opposizione, ha rilevato che l’accertamento contabile, con cui era stato affidato al consulente l’incarico di accertare se le fatture azionate con il ricorso monitorio fossero state oggetto di parziale o integrale pagamento da parte del Comune di Reggio Emilia e di verificare la congruità del calcolo degli interessi effettuati dalla Banca creditrice, è stato condotto ‹‹ in continua aderenza ai documenti agli atti ›› , ma non ha consentito di riscontrare la debenza di interessi moratori. A tale riguardo ha spiegato che, sebbene Banca Farmafactoring s.p.a. avesse dedotto la mora del Comune nei pagamenti, non aveva poi offerto prova documentale della ‹‹ effettiva data di ricezione delle fatture al fine di dimostrare il ritardo nel pagamento ›› , e ciò perché, come evidenziato dal c.t.u., ‹‹ la modalità di trasmissione (delle fatture) utilizzata era a mezzo posta cartacea ordinaria e per le fatture elettroniche agli atti non erano presenti le relative ricevute di trasmissione ›› .
Alla stregua dei principi sopra richiamati, va, dunque, esclusa non solo la asserita violazione degli artt. 191 e ss. cod. proc. civ., ma anche la contestata inversione dell’onere probatorio, dal momento che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura -come noto -quale ordinario giudizio di cognizione, nel quale incombe, secondo i principi generali in materia di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, come
quello di cui si discute, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, assumendo la parte opposta la veste sostanziale di attore e la parte opponente la posizione di convenuto (Cass., sez. 3, 03/03/2009, n. 5071; Cass., sez. 3, 12/12/2014, n. 26158; Cass., sez. 2, 20/08/2019, n. 21522)
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Reggio Emilia ritenuto inammissibili e non indispensabili le istanze istruttorie e per non avere neppure motivato sul rigetto delle stesse.
Sostiene che la prova non ammessa fosse idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttore e che la controparte aveva riconosciuto il tardivo pagamento.
2.1. Anche il secondo motivo non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità.
2.2. Manca, invero, nella doglianza la illustrazione della decisività della prova testimoniale -i cui capitoli sono stati ritrascritti in ricorso -di cui si lamenta la mancata ammissione.
Giova, al riguardo, rammentare che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è, in astratto, censurabile, o per inosservanza di norme processuali o per vizio di motivazione, ma in tale secondo caso solo nei ristretti limiti nei quali è oggi deducibile secondo il paradigma di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.; non può, in via di principio, essere posto in dubbio il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1, CEDU) di guisa che la sua violazione è certamente censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; una tale violazione è, però, configurabile allorquando il giudice del merito rilevi decadenze o preclusioni insussistenti (cfr.
Cass., sez. 2, 05/03/1977, n. 910) ovvero affermi tout court l’inammissibilità del mezzo di prova richiesto per motivi che prescindano da una valutazione, di merito, della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite; ove invece ci si muova in tale seconda prospettiva, ancorché la decisione del giudice di merito si risolva pur sempre nel rifiuto di ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, ma piuttosto «il potere (del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta» (Cass., sez. U, 22/05/2012, n. 8077; Cass., sez. 6 -1, 17/06/2019, n. 16214; Cass., sez. 3, 06/11/2023, n. 30810; Cass., sez. L, 01/07/2024, n. 18072).
La mancata ammissione della prova pone solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può, pertanto, essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass., sez. L, 14/10/2015, n. 20693; Cass., sez. L, 08/01/2015, n. 66; Cass., sez. 1, 07/03/2011, n. 5377; Cass., sez. L, 29/04/1999, n. 4369).
2.3. Nelle argomentazioni con cui la pronuncia impugnata ha risolto il merito della lite è implicita la conferma del giudizio di irrilevanza delle prove, non occorrendo una motivazione esplicita o un ulteriore provvedimento di rigetto (Cass., sez. L, 02/04/2004, n. 6570; Cass., sez. 3, 12/07/2005, n. 14611; Cass., sez. 2, 08/05/2017, n. 11176; Cass., sez. 2, 08/01/2019, n. 18025).
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione