Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34788 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34788 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
sul ricorso 2093/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliate in Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in INDIRIZZO;
-ricorrenti –
– intimato – contro NOME;
nonchè da
NOME , titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME e domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME , domiciliate in Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 1071/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 da COGNOME NOME
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME ha concesso in locazione un suo terreno -sito in Bitontoalla società RAGIONE_SOCIALE, ed alla società RAGIONE_SOCIALE.
Entrambi i conduttori hanno realizzato sul terreno un impianto per la distribuzione di carburanti, che poi hanno però dato in gestione allo stesso COGNOME.
2.-Avuto termine il rapporto, il COGNOME ha agito nei confronti delle due società per vedersi riconosciuti alcuni emolumenti previsti dal contratto (bonus, margini di fine gestione ed altro), mentre le due società convenute hanno, a fronte di tale citazione, proposto una domanda riconvenzionale con la quale hanno preteso interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei carburanti, da loro forniti al COGNOME.
3.-Il Tribunale di Bari ha accolto in parte la domanda principale, riconoscendo alcune somme e voci tra quelle rivendicate dal NOME e ne ha negate altre, ed ha interamente accolto la domanda riconvenzionale.
La Corte di Appello di Bari, adita dal COGNOME , ha in parte accolto l’impugnazione riconoscendo ulteriori somme a costui, dovute al maggiore lasso di tempo da prendere in considerazione, ma ha rigettato l’appello quanto alle questioni oggetto della domanda riconvenzionale delle due società, ossia quanto alla condanna del COGNOME al pagamento degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento del carburante.
4.-Questa sentenza è fatta qui oggetto di ricorso principale da parte delle due società RAGIONE_SOCIALE, che censurano il capo relativo al riconoscimento degli emolumenti contrattuali al NOME, e da quest’ultimo con ricorso incidentale, per censurare invece la decisione di obbligarlo a pagare gli interessi di mora. Le due società hanno replicato al ricorso incidentale con relativo controricorso.
Le società ricorrenti principali hanno presentato memoria.
Considerato che
5.Il ricorso principale.
E’ fondato su due motivi.
5.1.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 194 e 184 c.p.c., nonché di norme della Costituzione, quali l’articolo 111 e gli articoli 62 e 191.
La tesi è la seguente.
Il giudice è arrivato ad aumentare le somme riconosciute al COGNOME, e da costui rivendicate in base al contratto di gestione, sulla base dei calcoli effettuati dal CTU. E tuttavia, quest’ultimo, per arrivare a quei calcoli, ha acquisito documenti forniti direttamente dal consulente di parte o dalle parti stesse, in violazione del principio dispositivo, ed in violazione delle regole che limitano l’indagine peritale a quanto già in atti. Con la conseguente nullità della CTU e della sentenza che vi ha fatto affidamento.
Il motivo è infondato.
La questione, a tacere d’altro, è risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno precisato che <> (Cass. Sez Un. 3086/ 2022).
Ove anche i documenti acquisiti fossero riferiti a fatti diversi da quelli allegati dalle parti – ma dallo stesso motivo di ricorso risulta diversamente – si tratterebbe di nullità relativa, da eccepire nella prima difesa immediatamente successiva all’atto nullo (sempre Cass. Sez. Un. 3086/ 2022). Non v’è prova, né allegazione, che ci sia stata tempestiva eccezione.
6.- Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 92 c.p.c.
I ricorrenti si dolgono del fatto che, nonostante vi sia stata in primo grado una soccombenza reciproca, le spese sono state compensate solo in parte e non per l’intero.
Il motivo è infondato.
E’ infatti nel potere del giudice di merito decidere una compensazione parziale e porne la differenza a carico della parte la cui domanda era di valore inferiore.
Questo il principio di diritto: <> (Cass. 1269/ 2020).
7.Il ricorso incidentale .
7.1- Con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta violazione degli articoli 62, 184 e 94 c.p.c., nonché 112 c.p.c.
Il ricorrente incidentale, ossia NOME, come già detto, si duole del capo di sentenza che lo obbliga a corrispondere alle due società, da cui aveva avuto in gestione la stazione di carburanti, gli interessi di mora per il ritardato pagamento della merce.
Con tale primo motivo egli ritiene che, al pari delle sue controparti, il CTU ha deciso su documenti acquisiti irritualmente, e che lo stesso giudice ha disatteso un accordo novativo, dal cui contenuto poteva agevolmente evincersi che il diritto agli interessi non era fondato.
Il motivo va disatteso.
Quanto alla censura di irrituale acquisizione dei documenti da parte del CTU, il motivo -a parte i profili di inammissibilità, non specificando quali fossero i documenti cui si riferisce e perché fossero fuori dal tema di decisione assegnato al consulente dal giudice – è comunque infondato e al riguardo si rinvia a quanto già detto sub 5), relativamente alla medesima censura fatta dai ricorrenti principali.
La seconda censura è inammissibile in quanto mira a sindacare il giudizio sulle prove: apparentemente si fa censura di omessa pronuncia (che avrebbe dovuto comunque essere di omesso esame di un atto rilevante, la novazione, per l’appunto), in quanto di fatto si assume che della novazione non si è tenuto conto quale prova della infondatezza del diritto altrui: dunque si censura un giudizio complessivo sul valore probatorio acquisito, che qui è incensurabile.
Resta poi il fatto che non è allegato specificamente in che termini la questione della novazione sia stata posta al giudice di appello. E soprattutto non si dice perché dalla novazione dovrebbe dedursi la rinuncia al diritto o la sua successiva riduzione.
8.- Il secondo motivo prospetta una violazione degli articoli 115, 184 c.p.c. Il giudice di merito ha escluso un ritardo colpevole delle due società nella riconsegna del terreno al NOME, dal quale, come si ricorderà era stato concesso in locazione.
Sostiene il ricorrente che, in base ai documenti in atti, se esaminati correttamente, non c’è alcuna prova del fatto che le due società si ano state nella impossibilità sopravvenuta di consegnare il terreno in tempo, come previsto dal contratto, a fine locazione.
Anche qui è richiamato l’accordo novativo. Si sostiene che il giudice erroneamente ha dato a tale scrittura efficacia, per l’appunto , novativa, mentre in realtà solo il termine per la consegna era stato variato, e la mera modifica del termine non può costituire novazione oggettiva.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, la proroga del termine non ha costituito ragione di decisione. Scrivono i giudici di appello che <>. Segue l’apprezzamento di tale argomentazione difensiva, che fa leva su circostante di fatto che avrebbero impedito il rispetto del termine, e che qui non possono essere apprezzate diversamente da come ha fatto il giudice di merito.
Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati. Le spese del presente giudizio di legittimità di conseguenza compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma 6.10.2023
Il Presidente