Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22157 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 31/07/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22157 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere Rel.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Banca
Ad.20/06/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5958 R.G. anno 2024 proposto da:
Costa NOMERAGIONE_SOCIALE in liquidazione e
COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE e Banca di Credito Cooperativo di
Alba
;
intimate avverso la sentenza n. 778/2023 emessa dalla Corte di appello di Torino il 9 agosto 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. ─ NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante delle
Numero registro generale 5958/2024 Numero sezionale 2598/2025 Numero di raccolta generale 22157/2025 Data pubblicazione 31/07/2025
società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino con cui il loro gravame avverso la pronuncia di primo grado è stato accolto solo parzialmente: avendo cioè riguardo al capo relativo alle spese processuali.
Il ricorso si fonda su di un motivo e non è resistito.
2 . ─ E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ─ La proposta ha il tenore che segue.
«l mezzo di censura, con cui si denuncia nullità della sentenza o del procedimento in relazione alla violazione o falsa applicazione degli artt. 132 e 61 c.p.c., è privo di fondamento;
«i ricorrenti deducono il vizio di motivazione della sentenza con riguardo alla mancata nomina del c.t.u.;
«la Corte di appello si è espressa, sul punto, nei termini che seguono: ‘ Non vi è alcuno spazio per la disposizione di una consulenza tecnica contabile, perché non sono emerse illiceità in ordine alle condizioni oggetto di contestazione applicate ai rapporti bancari sub iudice , né vi è motivo per dubitare dell’esistenza di eventuali errori di calcolo, non essendo neppure state mai sollevate contestazioni per tale specifico profilo rispettose del disposto dell’art.1832 c.c.’ ;
«la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario (da ultimo: Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 21 aprile 2010, n. 9461; Cass. 5 luglio 2007, n. 15219);
«vero che la scelta del giudice del merito di non dar corso alla
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Numero di raccolta generale 22157/2025
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consulenza tecnica è sindacabile sul versante motivazionale: tuttavia la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ‘ , nella ‘ motivazione apparente», nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);
« l’indicata motivazione non presenta alcuna delle radicali carenze testé indicate e si colloca oltre la citata soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ ;
« d’altro canto, la deduzione dei ricorrenti secondo cui ‘ la c.t.u. rappresentava la fonte determinante per poter decidere la controversia ‘ , dovendo essere diretta ‘all’accertamento della precisa quantificazione degli importi dovuti, detratti gli interessi e le commissioni non dovute, nonché ad accertare il superamento del tasso soglia di usura ‘ risulta carente di aderenza alla sentenza impugnata;
«rammentato che, da un lato, la Corte di merito ha chiaramente spiegato le ragioni per le quali le doglianze formulate dagli appellanti quanto all’addebito di interessi (anche usurari) non potevano trovare accoglimento e che, dall’altro, i ricorrenti si dis interessano dei rilievi svolti, al riguardo, dal Giudice distrettuale, occorre rilevare che sono inammissibili, in sede di legittimità, censure, come quella in esame,
prive di specifica attinenza al decisum (per tutte: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450)».
─ Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni.
-Il ricorso è pertanto respinto.
-Non essendovi stata resistenza, non è luogo a pronuncia sulle spese processuali, né deve emettersi condanna della parte ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Va invece fatta applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 20 giugno 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME