Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17994 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Enna, INDIRIZZO, pec: EMAIL
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza dalla Corte di Appello di Catania n. 931/2020 pubblicata il 4.6.2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: consulenza tecnica di parte
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con sentenza n.4552/2014, pubblicata in data 29.11.2014, a definizione di due procedimenti riuniti, il primo di accertamento del saldo debitorio ed il secondo di opposizione a decreto ingiuntivo, promossi dalla RAGIONE_SOCIALE, afferenti ai medesimi rapporti bancari intrattenuti con la Banca Popolare di Lodi s.p.a. – ovvero un conto corrente ordinario n.172876 (già 1913029) con affidamento; un conto anticipi n.173381; un conto sovvenzioni n.00221- il Tribunale di Catania accoglieva la domanda della società correntista limitatamente al ricalcolo del saldo del conto sovvenzioni, rigettando le altre domande.
2. ─ Il Tribunale adito escludeva la esistenza di clausole contrattuali non validamente pattuite, mentre in ordine al superamento del tasso di cui alla legge 108/1996, rilevava che, secondo l’allegazione esposta nel giudizio dalla stessa opponente e dai risultati della consulenza tecnica di parte, redatta nell’interesse della correntista, il tasso sarebbe stato superato solo dal IV trimestre del 2008 ove fosse stata inclusa la c.m.s., che comunque andava esclusa, avendo una funzione diversa rispetto agli interessi.
Inoltre, statuiva l’irrilevanza dell’interesse previsto per il 2° trimestre 2005 riguardo ai fidi entro € 5.000 avendo la società usufruito di affidamenti di importo maggiore.
3.RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Catania che con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
a prescindere dalla statuizione del Tribunale riguardo la non rilevanza della c.m.s. ai fini del computo del tasso soglia, che non appare corretta anche per il periodo antecedente al 1°.1.2010, alla luce dei recenti arresti della Suprema Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303), tuttavia, la eccepita usurarietà riferita al IV
trimestre 2008, configura l’ipotesi della c.d. usura sopravvenuta che si caratterizza per pattuizioni, che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente non siano corrispondenti ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia.
In tali ipotesi, dunque, il tasso degli interessi concordato supera la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108/1996, solo nel corso dello svolgimento del rapporto;
Il limit e dell’affidamento fissato in € 300.000 è stato documentalmente provato con la produzione della richiesta di fido proveniente dalla società correntista del 31.5.2005 e la susseguente concessione. Pertanto, quanto previsto per gli affidamenti di importo minore o uguale a € 5.000 non è di alcuna rilevanza;
il CTU in I grado non ha mai accertato che nella stipula del contratto fosse stato indicato un tasso di interessi superiore al tasso soglia, poiché tale quesito non era stato formulato e, pertanto, i conteggi effettuati sulle rilevazioni del tasso soglia nel corso del rapporto non sono rilevanti, posta l’irrilevanza dell’usura sopravvenuta.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
-Con il primo motivo: Violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Catania fondato la propria decisione circa la verifica o meno del superamento del tasso soglia fissato dalla l. n. 108/1996, unicamente sul contenuto della consulenza tecnica di parte redatta dal AVV_NOTAIO depositata dalla RAGIONE_SOCIALE solo nel giudizio di appello e per avere, sulla base di tale, già di per sé, inammissibile produzione documentale, rigettato la CTU richiesta dalla società correntista nel giudizio di appello e avere
conseguentemente statuito che nel caso in esame all’epoca della stipula del contratto di conto corrente n. 172876 (ex 191302) stipulato inter partes in data 31.5.2005 non si era verificato alcun superamento del tasso soglia fissato dalla l. n.108/1996.
5.1 -La censura è inammissibile.
In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., n. 11892/2016; Cass., n. 30173/2021).
Peraltro, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico (Cass., n. 31964/2023). Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l’esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Cass., n. 25593/2023; Cass., n. 34450/2022). Quando il giudice di merito fa proprie le valutazioni del c.t. di parte lo fa nell’esercizio del suo potere di prudente apprezzamento dei fatti e nella specie dei fatti tecnici esposti nella c.t.p., che come veicolo che le contiene è un documento. Ne segue che, qualora il giudice di merito faccia proprie le considerazioni del c.t. di parte, chi impugna la decisione con cui il giudice abbia valorizzato tali considerazioni non se ne può disinteressare semplicemente assumendo che il giudice di merito non le poteva utilizzare. Questa Corte ha poi enunciato il seguente principio di diritto: «le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto
consacrate in un documento introdotto nel processo e nel quale il c.t.p. ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Ne segue che, qualora il giudice di merito le abbia apprezzate e le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso direttamente il suo convincimento e, pertanto, il ricorrente in Cassazione che avesse voluto criticare, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 nel testo di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 ovvero prospettando una violazione dell’art. 116 c.p.c., la decisione assunta dal giudice sulla base dei detti argomenti non se ne poteva disinteressare, adducendo che, in quanto provenienti dal c.t.p., non avrebbero potuto essere utilizzate dal giudice, ma era tenuto a sottoporle a critica secondo quanto consentiva il paradigma normativo invocato» (Cass., sentenza n.18303/2015).
6. ─ Con il secondo motivo: Violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., letto in combinato disposto con gli artt. 2, comma 4, l. n.108/1996, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. per avere la Corte d’Appello affermato l’insussistenza dell’usura originaria in seno al contratto di conto corrente n. 172876 (ex 191302) stipulato inter partes in data 31.05.2005 sull’errato presupposto che il tasso di interesse convenuto in tale contratto era contenuto entro la soglia antiusura del 14,25% stabilita per le aperture di credito in conto corrente superiori ad € 5.000 nel trimestre di riferimento (1° aprile 2005 -30 giugno 2005) e senza aver tuttavia considerato che per la determinazione del predetto tasso di interesse bisognava tener conto degli ulteriori oneri collegati all’erogazione del credito ed individuati documentalmente in seno al contratto, quali lo 0,50% previsto contrattualmente per l’utilizzo di somme superiori all’importo del fido concesso; e per non avere, pertanto, previa pronuncia di nullità della clausola concernente gli interessi usurari ai
sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., affermato la non debenza di alcun interesse in favore della Banca.
6.1 -La censura è inammissibile.
E’ bene previamente ricordare che i n materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010 -data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 -al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell’interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; ed ancora che nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass., n.33964/2022; Cass., n. 5282/2024).
Orbene, ferme queste premesse, nel caso che ne occupa, al fine di accertare se sia stato superato o meno il tasso soglia, la Corte di merito ha tenuto conto dei conteggi effettuati nella CTP che dà conto
di tutte le condizioni contrattuali previste e, applicando i vari criteri ipotizzabili, ha rilevato il superamento del tasso soglia esclusivamente nel corso del rapporto, giudicandola, quindi, come usura sopravvenuta del tutto irrilevante.
Ne discende allora che la censura sollecita unicamente una rimeditazione di questo assunto, sicché essa concreta, a ben intendere, una censura intesa a contestare un giudizio di fatto quale è quello che si innesta su una valutazione peritale, che come tale non è suscettibile di esame in questa sede.
7 .-Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000,00 per compensi e € 200 ,00 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione