Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29865 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29865 Anno 2019
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2019
ORDINANZA
sul ricorso 6877-2015 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unita mente all’AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE” , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1764/2014 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 17/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2019 dal Consigliere NOME COGNOME;
-rilevato che :
-il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso trasmesso per la notifica il 10 marzo 2015 da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME nonché da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi solo RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1764/2014 emessa dalla Corte d’appello di Napoli; -la pronuncia impugnata aveva respinto sia l’appello principale proposto dai medesimi odierni ricorrenti nonché quello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8611/2009;
con la decisione appellata il giudice di prime cure aveva rigettato le domande proposte dai ricorrenti per contestare la legittimità della clausola identificata come articolo 2 e presente nei contratti di vendita collettivi con cui era stata formalizzata la cessione da parte della RAGIONE_SOCIALE ai loro mandatari degli appartamenti siti nel comprensorio individuato come RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO CINDIRIZZO9 “Torre Giulia” in virtù di atti sottoscritti ai sensi della legge 410/2001;
detta clausola prevedeva la partecipazione obbligatoria degli acquirenti al RAGIONE_SOCIALE manutenzione e la gestione delle infrastrutture degli impianti pubblici o di uso comune ricadenti nel comprensorio cosicché, per effetto dell’acquisto dell’unità immobiliare, COGNOME la COGNOME parte COGNOME acquirente COGNOME aveva COGNOME acquistato
automaticamente anche la qualità di membro del RAGIONE_SOCIALE accettandone espressamente i patti e le condizioni;
-ad avviso degli attori le disposizioni contenute in detta clausola erano da ritenersi nulle così come nullo era l’obbligo di partecipazione al menzionato RAGIONE_SOCIALE;
-per il caso in cui il giudice avesse ritenuto valida la clausola di ingresso gli attori avevano chiesto l’accertamento del loro formale recesso per giusta causa;
-costituendosi in primo grado il RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la pretesa attorea COGNOME e formulato, in via riconvenzionale, la domanda di declaratoria di assunzione della qualità di associati al RAGIONE_SOCIALE in capo agli attori, domanda che era stata pure respinta dal giudice di prime cure;
-la corte territoriale, decidendo le impugnazioni delle parti aveva richiamato l’ormai acquisita natura di RAGIONE_SOCIALE nonché la fonte dell’adesione al RAGIONE_SOCIALE per ciascuno degli acquirenti nella sottoscrizione della clausola inserita nei rispettivi contratti di compravendita ed identificata come articolo 2 in forza del preventivo assenso espresso dal RAGIONE_SOCIALE nell’articolo 3 dello statuto, a mente del quale l’ingresso si verifica per effetto della compravendita di unità immobiliari ubicate nel comprensorio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli;
– il giudice d’appello aveva rigettato, inoltre, l’eccezione di insussistenza del difetto dei poteri rappresentativi del mandatario COGNOME collettivo COGNOME ritenendo COGNOME omnicomprensiva l’autorizzazione rilasciata ai suddetti procuratori;
-parimenti infondata era stata giudicata dalla corte territoriale la doglianza secondo la quale la società di cartolarizzazione non era consorziata così come altrettanto infondato veniva ritenuto
l’assunto secondo il quale le disposizioni dell’articolo 2 del contratto configuravano una clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 1469-bis cod. civ.;
-la corte territoriale aveva poi COGNOME rigettato COGNOME la domanda di accertamento dell’intervenuto recesso degli attori per giusta causa, osservando come la circostanza che i servizi resi dal RAGIONE_SOCIALE riguardassero COGNOME solo in parte i consorziati, interessando per altra parte beni di proprietà demaniali, non rilevava ai fini della legittimità del recesso invocato, ma solo al profilo della misura della partecipazione dei consorziati alle spese di gestione del RAGIONE_SOCIALE;
-la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dagli attori sulla base di un motivo articolato in più profili, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso illustrato da memoria;
-in data 14 febbraio 2019 i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso notificato via PEC,rperò non ha fatto seguito 2 accettazione da parte del RAGIONE_SOCIALE;
considerato che •
-va preliminarmente dichiarata l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali hanno formalizzato la rinuncia agli atti versandosi in fattispecie di ricorso proposto da piu parti di rapporti processuali congiunti, ma scindibili (cfr. Cass. 552/1977);
-con il primo profilo si censura, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1372, 1326, 1332 cod. civ. nonché la violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 36 cod. civ. e dell’art. 1407 cod. civ., per avere la corte d’appello illegittimamente ricostruito l’adesione al RAGIONE_SOCIALE mediante la sottoscrizione da parte del mandatario
degli assegnatari degli immobili, della clausola inserita nel contratto da questi sottoscritto con la società RAGIONE_SOCIALE, contratto cui il RAGIONE_SOCIALE era estraneo, in violazione dello schema contrattuale disciplinato dall’articolo 1326 cod. civ. ; -con il secondo e terzo profilo si denuncia, altresì, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1349, 1362 e 1469 bis cod. civ. per non aver ritenuto abusiva e vessatoria la clausola d’ingresso inserita all’art. 2 dei contratti di vendita collettiva che ha disposto la loro obbligatoria partecipazione al RAGIONE_SOCIALE a seguito della qualificazione del GE.SE .CE quale consorzio di RAGIONE_SOCIALE e per avere al contempo illegittimamente interpretato l’art. 3 dell’atto costitutivo e l’art. 3 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE, valorizzando un’inesistente adesione preventive di quest’ultimo;
-i ricorrenti COGNOME denunciano, inoltre, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame ed omessa pronuncia sulla domanda di recesso per giusta causa, in violazione delle disposizioni di cui all’art.24 e 36 cod. civ.;
-i diversi profili di censura possono essere esaminati congiuntamente perché COGNOME riguardano doglianze in ordine al significato delle pattuizioni negoziali richiamate (art. 2 dei contratti di vendita collettiva e art. 3 dell’atto costitutivo e dello Statuto del consorzio);
-tali doglianze sono infondate;
-analoga questione è stata COGNOME già affrontata in precedente pronuncia (v. Cass. ord. 27634/2018) e COGNOME le clausole, diversamente da quanto eccepito dai ricorrenti, sono state ricostruite dal giudice del merito in conformità al principio
espresso da ormai consolidata giurisprudenza formatasi in proposito;
è stato cioè affermato che “l’art. 3 dello Statuto consortile regolamenta le modalità di adesione degli associati: essa si verifica nel caso di compravendita di unità immobiliari ubicate nel comprensorio; ne consegue che il RAGIONE_SOCIALE ha prestato il proprio assenso preventivo all’ingresso del nuovo associato; l’ingresso effettivo si concretizza secondo una modalità predeterminata, cioè con la conclusione del contratto di compravendita di ciascuna delle suddette unità immobiliari, senza che occorrano formalità ulteriori” ( cfr. Cass. 7427/2012; id. 20989/2014; id.18560/2016);
-la censura in relazione all’omessa pronuncia sul prospettato recesso è pure infondata, COGNOME nel senso che nella sentenza impugnata la corte distrettuale si è espressa sulla doglianza sollevata in proposito (cfr. pag. 5 della sentenza) seppure richiamando le argomentazioni del giudice di prime cure;
-in ogni caso il rigetto della possibilità dell’invocato recesso è conforme, oltre che all’interpretazione dell’art. 3 dell’atto costitutivo del RAGIONE_SOCIALE, anche al principio giurisprudenziale che in tema di consorzio di RAGIONE_SOCIALE, atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva, ha statuito che il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall’obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall’art. 1104 cod. civ., che consente l’ «abbandono liberatorio» nella comunione, bensì dall’art. 1118 cod. civ., che lo vieta nel condominio (cfr. Cass. 4125/2003; id.20989/2014; id. 27634/2018i);
atteso l’esito sfavorevole di tutti i profili di censura, il ricorso proposto dai restanti ricorrenti (con esclusione cioè di COGNOME e COGNOME) è da respingere;
– in applicazione del principio di soccombenza, tutti i ricorrenti (compresi COGNOME e COGNOME in difetto di adesione alla rinuncia ex art. 391 cod. proc. civ.) sono condannati in solido alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente come liquidate in dispositivo;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti non rinunzianti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13;
-i ricorrenti COGNOME e COGNOME, invece, non sono tenuti al versamento (cfr. quanto alla posizione dei rinunzianti Cass. 25485/2018; id. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di COGNOME e COGNOME; rigetta il ricorso proposto dagli altri ricorrenti e condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese che liquida in euro 4000,00, oltre euro 200,00 per spese e 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti non rinunzianti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile del 26 marzo 2019.
Il Presidente
Lorzz f o Orilia
DSP . OSITXTO1W KC”, INDIRIZZO , 1 Ti. 2019
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