Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20256 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 23186/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dal l’ AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE SICILIA , in persona dell’Assessore pro tempore, difes o per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliato, domicilio digitale
– resistente –
COMUNE DI FURNARI, COMUNE DI FALCONE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza n. 1365/2022 emessa dal Tribunale di Messina, depositata in data 28.7.2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella adunanza camerale del 7.5.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
con atto di citazione regolarmente notificato, NOME e NOME COGNOME riassunsero dinanzi al Tribunale di Messina il giudizio originariamente avviato dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. contro il RAGIONE_SOCIALE di Furnari, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE nonché il RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE, che aveva a sua volta chiamato in causa NOME COGNOME);
il Tribunale di Barcellona P.G. aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio (in favore del foro erariale) con ordinanza del 6.2.2013; – nel giudizio ut supra riassunto, gli attori insistettero per la declaratoria RAGIONE_SOCIALE responsabilità dei convenuti ex artt. 2043 e 2051 c.c., per i danni causati alle rispettive aziende agricole floro-vivaistiche, site nel RAGIONE_SOCIALE di Furnari, a seguito degli eventi alluvionali del 10-11 dicembre 2008, con conseguente condanna in solido tra di loro o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento dei danni quantificati in € 200.647,00 con riferimento all’azienda COGNOME NOME ed € 59.334,50, con riferimento all’azienda COGNOME NOME;
costituitesi, le parti convenute evocate in giudizio contestarono la fondatezza dell’azione ed eccepirono in via preliminare (in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE), l’incompetenza del Tribunale di Messina in favore del Tribunale Re gionale delle Acque Pubbliche;
il Tribunale di Messina, istruita la causa, con sentenza n. 1365/2022, pubblicata il 28 luglio 2022, accolse l’eccezione di incompetenza funzionale e per materia in favore del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Palermo, assegnando il termine di legge per la riassunzione;
Considerato che
avverso detta sentenza, propongono regolamento di competenza NOME e NOME COGNOME , sulla base di un unico motivo, cui resiste con memoria l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; – il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo
dichiararsi la competenza del Tribunale di Messina;
le altre parti intimate non hanno svolto difese;
c on l’unico motivo i ricorrenti lamentano l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale di Messina per violazione dell’art. 140, lett. e), del T.U. n. 1775/1933, giacché essi, nell’atto introduttivo del giudizio avevano dedotto che l’acqua e i detriti che in abbondante quantità avevano invaso i siti aziendali in occasione dell’evento alluvionale del 10 e 11 dicembre 2008 erano ivi rimasti in stagnazione e non avevano potuto defluire a cagione del fatto che l’alveo del torrente Feliciotto (o Saja Arancia) era invaso da vegetazione incolta e da rifiuti abbandonati illecitamente,
nonché a causa RAGIONE_SOCIALE totale mancanza di opere di smaltimento e di allontanamento delle acque reflue;
pertanto, i ricorrenti rilevano che i danni imputati ai convenuti, per quanto di ragione, derivano non già dal modo di essere di una non meglio precisata ‘ opera idraulica ‘ (come ritenuto dal Tribunale peloritano), bensì dall’incuria degli enti preposti all’ordinar ia manutenzione dell’alveo torrentizio;
Ritenuto che
la sentenza del Tribunale di Messina non può essere condivisa per una ragione ancor più assorbente, rispetto a quella esposta dai ricorrenti;
è ben noto, per consolidato insegnamento (Cass. n. 2776/1972; Cass. n. 965/1973; Cass. n. 8322/1991; Cass. n. 9783/2009; e molte altre), che in sede di regolamento di competenza i poteri di questa Corte non sono ancorati ai motivi, atteso che la Corte stessa deve statuire sulla competenza e, dunque, può valutare anche d’ufficio le regole dinamiche che ineriscono alla gestione del problema RAGIONE_SOCIALE competenza, ancorché
non sollecitata dal ricorso;
Considerato che
a seguito RAGIONE_SOCIALE riassunzione dopo la prima declinatoria di competenza operata dal Tribunale di Barcellona P.G. con ordinanza del 6.2.2013, le parti dinanzi ad esso evocate avevano l’onere di contestare la competenza del Tribunale del foro erariale ut supra dichiarata con il regolamento ad istanza di parte, naturalmente in base alle eccezioni di competenza di altro giudice ivi svolte nel rispetto dell’art. 38 c.p.c. , sicché
non avendolo fatto -, a seguito RAGIONE_SOCIALE riassunzione dinanzi al Tribunale peloritano, non potevano più discutere RAGIONE_SOCIALE competenza, né riproponendo le eccezioni già svolte, né in ogni caso proponendone di nuove;
solo il Tribunale di Messina, infatti, avrebbe potuto contestare l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione del giudice AVV_NOTAIO, ma solo per ragioni di competenza per materia o di territorio inderogabile, elevando il conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c. e nel termine indicato dall’art. 38, ult . comma, c.p.c., cioè entro l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.;
il mancato rilievo RAGIONE_SOCIALE propria incompetenza per materia da parte dello stesso giudice peloritano rende dunque incontestabile la competenza sotto ogni criterio (v. Cass. n. 17841/2014), sicché la declinatoria di competenza che occupa è senz’altro illegittima, essendosi oramai la controversia definitivamente radicata dinanzi al Tribunale di Messina; – peraltro, quanto precede esime la Corte dal dovere di individuare il giudice cui spetterebbe la competenza sulle domande proposte, dovendo escludersi che la Corte, quando rilevi che il giudice RAGIONE_SOCIALE riassunzione, invece di elevare il conflitto, si dichiari a sua volta incompetente, debba
individuare la competenza;
in altre parole, in siffatte ipotesi, questa Corte non può far altro che rimettere le parti davanti al giudice che ha erroneamente declinato la propria competenza, invece di elevare il conflitto;
infatti, a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 e conchiuso -con la correlativa modifica dell’art. 38 c.p.c. – il potere sia
delle parti, sia del giudice, di rilevare l’incompetenza entro l’udienza ex art. 183 c.p.c., anche il potere di elevazione del conflitto e dunque di interloquire sulla competenza ‘forte’ entro lo stesso limite, non può che prendersi atto che il mancato esercizio del potere e l’ irrituale declinatoria di competenza da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE riassunzione, determinano il consolidamento RAGIONE_SOCIALE competenza davanti a quest’ultimo;
pertanto, il regolamento ad istanza di parte ben può perseguire l’unico scopo di ottenere dalla Corte di cassazione la statuizione sul (mero) consolidamento RAGIONE_SOCIALE competenza, nei termini poc’anzi esposti , anche in forza dei poteri officiosi spettanti a questo giudice di legittimità;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con l’RAGIONE_SOCIALE, mentre possono integralmente compensarsi nei rapporti con gli intimati;
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Messina, assegnando per la riassunzione termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese, che liquida in € 2.050,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei rapporti con gli intimati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione,