SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 148 2026 – N. R.G. 00001039 2024 DEPOSITO MINUTA 21 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TRIESTE
in persona del AVV_NOTAIO, applicata da remoto ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 117/2025 convertito nella Legge n. 148/2025, ha pronunciato, all’esito del deposito di note effettuato ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1039/2024 R.G.
promossa da
(c.f.
), elettivamente domiciliato in Trieste, INDIRIZZO di
C.F.
INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore,
contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in atti, convenuta, P.
Oggetto : Altri contratti atipici.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
, affetto da anni da apnee notturne e roncopatia, si era rivolto alla
per sottoporsi a un intervento chirurgico volto a risolvere tali problematiche, beneficiando di una copertura assicurativa privata stipulata dal proprio datore di lavoro,
Dopo aver ottenuto un preventivo dettagliato per una serie di interventi (tonsillectomia, faringoplastica, chirurgia endoscopica dei seni nasali e riduzione dei turbinati), la compagnia assicurativa aveva autorizzato la copertura delle spese, con una franchigia di € 1.000,00 a carico del ricorrente.
Tuttavia, a seguito dell’intervento, il sig. aveva constatato che erano state eseguite esclusivamente la turbinectomia e la drug induced sleep endoscopy, mentre gli altri interventi preventivati non erano stati effettuati. Nonostante ciò, la aveva richiesto comunque il pagamento della franchigia, pari a € 1.122,00, e la compagnia assicurativa aveva
già rimborsato una somma superiore a quella prevista dal tariffario per il solo intervento di turbinectomia.
Il ricorrente lamentava che il modello di consenso informato sottopostogli presentava una clausola ambigua relativa all’eventuale utilizzo di un ‘oral device’, lasciando al medico la totale discrezionalità di modificare il piano operatorio senza fornire motivazioni e senza garantire al paziente una reale possibilità di scelta consapevole. In particolare, il sosteneva di non essere stato adeguatamente informato circa la natura e le implicazioni dell’oral device, né sulla possibilità che l’intervento chirurgico potesse essere limitato alla sola turbinectomia, opzione da lui non desiderata e formalmente non autorizzata in assenza dell’intervento principale sui seni nasali. Tale situazione avrebbe determinato, secondo il ricorrente, un vizio del consenso informato, con conseguente inadempimento contrattuale da parte della .
Il ricorrente chiedeva la risoluzione del contratto di spedalità per inadempimento ex art. 1453 c.c., nonché il risarcimento del danno per perdita di chance , quantificato nell’importo necessario a sottoporsi a un nuovo intervento presso altra struttura, non potendo più beneficiare della copertura assicurativa privata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con
In subordine, chiedeva il risarcimento per la lesione del diritto all’autodeterminazione, sia in relazione al primo consenso informato (uso dell’ oral device ), sia per la violazione del secondo consenso informato (esecuzione della sola turbinectomia in assenza dell’intervento principale), danni che vengono quantificati rispettivamente in € 11.010,22 e € 5.000,00, o nella diversa somma ritenuta congrua dal AVV_NOTAIO.
In conclusione, chiedeva che venisse accertata l’inesistenza, nullità o inefficacia del consenso informato, dichiarato l’inadempimento contrattuale della risolta la relativa obbligazione e riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
La costituendosi, sottolineava che il , ex dipendente aveva beneficiato di una copertura assicurativa privata che prevedeva il pagamento diretto delle prestazioni chirurgiche da parte dell’assicurazione, con esclusione della franchigia a carico dell’assistito.
Evidenziava che il paziente aveva sottoscritto sia il preventivo sia le condizioni e i termini del percorso di cura, accettando espressamente la franchigia e i diritti di segreteria, e che il ricovero era avvenuto regolarmente, con pagamento diretto da parte dell’assicurazione delle prestazioni effettivamente rese, mentre la franchigia di € 1.000,00, oltre IVA e diritti di segreteria, era rimasta insoluta nonostante le reiterate richieste della clinica.
La contestava la fondatezza delle pretese attoree, ritenendole pretestuose e infondate sia in fatto che in diritto. Sosteneva che il era stato ampiamente informato sulle finalità delle cure e sulle strategie terapeutiche, e che il consenso informato sottoscritto contemplava la possibilità che, in base ai riscontri diagnostici acquisiti durante la narcosi, il chirurgo potesse decidere di prescrivere un trattamento non chirurgico o di soprassedere a determinati interventi.
La struttura precisava che il paziente aveva firmato anche un secondo modulo di consenso informato relativo all’intervento di FESS e chirurgia dei turbinati, e che l’intervento eseguito era stato deciso in base alle condizioni anatomo-funzionali riscontrate intraoperatoriamente, nell’esclusivo interesse del paziente, escludendo quindi la sussistenza di un inadempimento informativo o contrattuale. Ribadiva, inoltre, che il ricorrente non contestava la prestazione sanitaria in sé, né la diligenza e la perizia con cui era stata eseguita, escludendo così ogni ipotesi di responsabilità sanitaria.
In via preliminare, la resistente eccepiva l’improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento delle condizioni obbligatorie di procedibilità previste dall’art. 8 L. 24/2017 e dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010, nonché per mancato invito alla negoziazione assistita, trattandosi di controversia relativa a servizi di assistenza sanitaria esclusi dalla disciplina consumeristica ADR.
Nel merito, la sosteneva di aver adempiuto correttamente a tutti gli obblighi informativi, che non sussistevano i presupposti per la risoluzione del contratto, né alcuna responsabilità risarcitoria, in quanto il danno lamentato dal ricorrente non era stato provato e, comunque, non era causalmente imputabile alla struttura. Sottolineava che il avrebbe potuto avvalersi della copertura assicurativa anche dopo l’intervento, fino al 31 dicembre 2023, e che, in ogni caso, avrebbe potuto ricorrere al Servizio RAGIONE_SOCIALE per eventuali ulteriori interventi.
In via riconvenzionale, la chiedeva la condanna di al pagamento della somma di € 1.122,00, corrispondente alla franchigia e ai diritti di segreteria non coperti dall’assicurazione, oltre agli interessi legali dalla messa in mora fino al saldo, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 602/2025 dell’8 ottobre 2025 il presente giudizio veniva assegnato alla scrivente in forza di quanto previsto dall’art. 3 D.L. n. 117/2025.
All’udienza del 20 gennaio 2026 la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va rigetta l’eccezione di improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della procedura di mediazione. Il giudizio ha, infatti, ha ad oggetto non tanto una fattispecie di responsabilità sanitaria, ma di un inadempimento contrattuale per la mancata acquisizione del consenso. Si tratta dunque di una controversia in cui la prestazione sanitaria non costituisce l’oggetto del giudizio ma solo lo sfondo all’interno del quale si sarebbe concretizzato il presunto inadempimento.
Per quanto concerne l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, è sufficiente prendere atto dell’ordinanza del 22 novembre 2024 con la quale è stato assegnato alle parti il termine di 15 giorni per la spedizione dell’invito alla negoziazione assistita. L’invito è stato inviato il 30 novembre 2024 e la procedura di negoziazione si è conclusa con esito negativo (cfr. verbale). La condizione di procedibilità risulta dunque soddisfatta.
Nel merito la domanda proposta da non merita accoglimento.
Il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione dell’obbligo informativo in tema di possibile prescrizione di un trattamento non chirurgico ( oral device ) in luogo della chirurgia velo-laringo-faringea, deducendo l’ambiguità del modulo e la conseguente lesione del diritto all’autodeterminazione.
Dalla modulistica di consenso acquisita agli atti risulta nel ‘Consenso informato per procedura diagnostica e intervento chirurgico’ è testualmente riportata la seguente clausola: ‘Possibilità che il Chirurgo, in base ai riscontri diagnostici acquisiti durante la narcosi (D.I.S.E.) decida di prescrivere un trattamento NON chirurgico (es. Oral Device) e di soprassedere in questa fase alla chirurgia velo-faringo-laringea (fatti salvi i casi in cui il paziente ha preliminarmente dichiarato di rifiutare uso di Oral Device come sotto indicato)’. Lo stesso modulo contiene una sezione dedicata ed espressa all’accettazione o al rifiuto dell’ oral device (‘ACCONSENTO / NON ACCONSENTO ALL’UTILIZZO DI ORAL DEVICE’), nonché le ulteriori dichiarazioni del paziente di avere ricevuto informazioni chiare, complete ed esaustive, di avere compreso modalità, rischi, benefici, alternative e la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento; la pagina reca data e sottoscrizioni. Dalla copia in atti risulta dunque che il ricorrente ha espresso consenso all’utilizzo dell’ oral device.
Le allegazioni attoree che denunciano una pretesa ‘ambiguità’ del modulo sono, dunque, smentite dal testo del documento sottoscritto.
La clausola riportata nel modulo è grammaticalmente e semanticamente univoca: essa anticipa al paziente che l’esito della D.I.S.E. può condurre il chirurgo a soprassedere alla chirurgia velofaringea e a prescrivere un trattamento non chirurgico (oral device); altresì, riserva al paziente la facoltà di rifiutare ex ante tale opzione, apponendo la scelta ‘non acconsento’ nello spazio a ciò destinato. Tale formulazione esclude in radice qualsiasi ambiguità, poiché: (i) individua la condizione (riscontri intraoperatori); (ii) descrive la conseguenza (prescrizione dell’ oral device e differimento della chirurgia); (iii) consegna al paziente una scelta binaria, espressa e tracciabile (acconsento/non acconsento).
Nel caso di specie, non soltanto il modulo era chiaro, ma il ricorrente ha esercitato la propria autodeterminazione in senso positivo, acconsentendo espressamente all’utilizzo dell’ oral device nella sezione dedicata del modulo.
Ne consegue che manca il presupposto stesso della doglianza: non vi è stata mancata acquisizione del consenso, né informazione carente circa l’eventualità di non eseguire la chirurgia e optare per l’ oral device ; al contrario, tale evenienza è stata prevista, spiegata e accettata dal paziente per iscritto.
Non risulta che l’informazione resa fosse incomprensibile, fuorviante o contraddittoria rispetto al trattamento proposto; né che il ricorrente fosse stato indotto a dichiarazioni non corrispondenti alla sua effettiva volontà. La struttura modulare del consenso (con campi spuntabili, dichiarazioni di comprensione, possibilità di revoca in ogni momento) e la sottoscrizione del ricorrente depongono per una acquisizione libera e consapevole del consenso, nei limiti e con le alternative esattamente prospettate.
La domanda risarcitoria connessa alla mancata acquisizione del consento per l’applicazione dell’ oral device deve essere pertanto rigettata.
Il ricorrente chiede poi la risoluzione del contratto di spedalità e il risarcimento del danno per la violazione del consenso informato in relazione all’esecuzione della sola turbinectomia senza l’operazione FESS, affermando di non avere prestato consenso alla sola turbinectomia. La resistente contesta la domanda deducendo che il ricorrente ha sottoscritto i moduli di consenso (NUMERO_DOCUMENTO FESS/«chirurgia dei turbinati») contenenti anche la clausola di possibile modifica della tecnica in base alla valutazione intraoperatoria, che il ricorrente non contesta alcun danno alla salute né la correttezza tecnico-professionale dell’atto, che difettano allegazione e prova di conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali di apprezzabile gravità.
In atti risultano due moduli: il già esaminato ‘Consenso informato per procedura diagnostica e intervento chirurgico’ (con richiamo alla DISE, alla possibilità di prescrivere oral device e di soprassedere alla chirurgia velofaringea) e il ‘Consenso informato FESS’, nel cui corpo è riportata la ‘CHIRURGIA DEI TURBINATI’ tra le procedure proposte e la clausola sulla eventuale modifica intraoperatoria della tecnica. Dall’esame del modulo di Consenso informato FESS risulta anche che il ricorrente ha manifestato il consenso all’intervento endoscopico (FESS), ma non anche per la chirurgia dei turbinati (cfr. il relativo campo non selezionato).
Il ricorrente riconosce di non lamentare alcuna malpractice e di non avere riportato un danno alla salute da quell’intervento, limitando la pretesa al solo profilo del consenso.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che, in materia di responsabilità professionale del medico, l’inadempimento dell’obbligo di informazione nei confronti del paziente può assumere rilievo risarcitorio anche in assenza di un danno alla salute, oppure quando il danno alla salute non sia direttamente ricollegabile alla violazione del diritto all’informazione. In particolare, la tutela risarcitoria è riconosciuta ogniqualvolta, a carico del paziente, siano configurabili conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità, derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione, purché tali conseguenze superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non si traducano in meri disagi o fastidi di natura futile (Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847; conforme Cass. ord. 22 agosto 2018, n. 20885).
È stato altresì affermato che le conseguenze dannose derivanti, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all’autodeterminazione – verificatasi a seguito di un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque in assenza di un consenso legittimamente prestato – devono essere specificamente allegate dal paziente, sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico se correttamente informato. Il presupposto della domanda risarcitoria è, infatti, costituito dalla scelta soggettiva del paziente; peraltro, la manifestazione del consenso alla prestazione sanitaria rappresenta esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione rispetto al trattamento medico proposto (Cass. 11 novembre 2019, n. 28985).
In definitiva, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può dar luogo a due distinti tipi di danno: da un lato, un danno alla salute, che sussiste quando sia ragionevole ritenere – e il paziente ne dia prova – che, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; dall’altro, un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, che si configura quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale (in quest’ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cass. 2847/2010; ord. 20885/2018; Cass. 28985/2019).
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha sottoscritto: ‘in rapporto alla valutazione intraoperatoria’, di modificare tecnica e tipo di intervento;
(i) un consenso generale (DISE + eventuali procedure) che contempla la facoltà del chirurgo, (ii) un consenso ‘FESS’, nel cui oggetto è testualmente proposta anche la
In tale secondo modulo però il ricorrente non ha selezionato il campo relativo al consenso per la chirurgia dei turbinati, manifestando il consenso in modo espresso solo per l’intervento endoscopico FESS.
Ciò posto, la domanda va rigettata per difetto di allegazione e prova del danno-conseguenza. Il ricorrente non descrive specificamente sofferenze soggettive, angosce, timori, ripercussioni esistenziali o limitazioni apprezzabili indotte dall’asserita esecuzione non autorizzata della turbinectomia, non allega interferenze (anche solo temporanee) sulla sfera personale/relazionale o professionale e non indica spese o perdite economicamente qualificabili.
Nel ricorso si limita, infatti, a richiedere in via equitativa la somma di € 5.000,00 per ‘autonoma violazione del consenso’, senza che siano articolati specifici fatti-sintomo del pregiudizio non patrimoniale che, secondo costante giurisprudenza, deve essere di apprezzabile gravità e non meramente futile (Cass. 2847/2010; ord. 20885/2018). L’assenza di tali allegazioni – prima ancora che di prova – impedisce in radice la configurabilità del danno da lesione dell’autodeterminazione.
Ne deriva che la domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.
Parimenti va rigettata la domanda di risoluzione del contratto di spedalità.
Come noto, la risoluzione è rimedio tipicamente sinallagmatico, esigendo un inadempimento non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.
Nel caso di specie è incontroverso che la struttura abbia erogato una parte significativa delle prestazioni oggetto del contratto di spedalità (ricovero, DISE, atto chirurgico ai turbinati, degenza, ecc.) e il ricorrente non contesta la correttezza tecnica dell’intervento né allega esiti lesivi sulla salute. La violazione informativa non presenta gravità tale da alterare l’equilibrio sinallagmatico del rapporto, anche in considerazione delle clausole documentate nei moduli di consenso circa la modificabilità intraoperatoria della procedura. In difetto di un pregiudizio concretamente apprezzabile sull’economia del contratto, la domanda risoluzione non può trovare accoglimento.
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale con la quale la ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 1.122,00 a titolo di franchigia, diritti di segreteria e iva.
La domanda riconvenzionale è fondata.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. allegato n. 3 del fascicolo del ricorrente) emerge che a carico dell’assistito era prevista una franchigia di € 1.000,00 e nelle Condizioni e Termini del Percorso di cura (cfr. documento n. 3 del fascicolo di parte resistente) è
espressamente indicato che ‘Restano sempre a carico Paziente i Diritti di Segreteria (in Ricovero € 100,00 + IVA, Diurno/Day Hospytal € 70,00 + IVA)’.
Ne consegue che il ricorrente , il quale ha peraltro riconosciuto l’esistenza della franchigia, deve essere condannato al pagamento della somma di € 1.122,00 in favore della oltre interessi legali dal 4 dicembre 2023 (data della messa in mora) fino al soddisfo.
Contrariamente a quanto sostenuto dal , non rileva la circostanza che l’importo già rimborsato dalla di circa € 5.500,00 fosse superiore al tariffario RAGIONE_SOCIALE accettato dalla clinica in sede di preventivo. L’eventuale non dovutezza della somma rimborsata da può essere fata valere solo da quest’ultima, ma non già dal ricorrente che, invece, ha sottoscritto la previsione contrattuale comprendente l’obbligo di corrispondere la franchigia e le spese di segreteria (cfr. Condizioni e Termini del Percorso di Cura).
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente. Esse vanno liquidate in misura prossima ai valori minimi, considerata la natura documentale della causa e l’assenza di complesse questioni di diritto.
p.q.m.
il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta tutte le domande proposte da ; condanna al pagamento in favore della della somma di € 1.122,00, oltre interessi legali dal 4 dicembre 2023 fino al soddisfo; condanna al pagamento in favore della delle spese del giudizio, liquidate in € 98,00 per spese ed in € 2.600,00 per compensi, oltre
spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trieste, il 21 gennaio 2026
Il Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME