SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12917 2025 – N. R.G. 00006852 2024 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. NOME COGNOME, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6852 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2024, discussa e decisa, ai sensi degli artt. 281 sexies terzo comma e 281 terdecies c.p.c. a seguito dell’udienza cartolare del 9.6.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia, C.F.
INDIRIZZO presso lo studio legale dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione
Attrice
E
(C.F./P.IVA: , in persona dell’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio legale COGNOME, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020, Rep. 32163, Racc. 14918 P.
Convenuta
OGGETTO: rapporti bancari; consegna documenti
CONCLUSIONI
All’udienza cartolare di discussione, i procuratori delle parti così concludevano:
La difesa dell’attrice: ‘Che il Tribunale adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.’;
La difesa della convenuta: ‘Voglia l’Illustrissimo Tribunale adito così giudicare: In via principale: – rigettare le domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa; In ogni caso: – con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per l egge o, quanto meno, con compensazione delle spese di lite.’.
Premesso in fatto che:
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio la esponendo:
che aveva stipulato con la Banca il contratto di credito revolving n. 0000010264964, riconducibile alla disciplina del credito al consumo;
-che con comunicazione a mezzo pec dell’8 novembre 2023, richiedeva alla l’invio di copia del contratto e dell’estratto conto storico, istanza rimasta tuttavia priva di riscontro;
-che i plurimi solleciti per l’ottenimento bonario della documentazione non avevano prodotto alcun effetto utile;
-che gravava in capo alla l’obbligo di consegnare la contrattualistica e, più in generale, ogni documento afferente al rapporto bancario intrattenuto;
che, quindi, chiedeva la consegna dei documenti richiesti.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale esponeva:
che il contratto oggetto della richiesta documentale risultava stipulato in data 29 novembre 2004 e, pertanto, alla data dell’istanza ex art. 119 TUB formulata dalla Sig.ra in data 8 novembre 2023, era decorso un termine superiore al decennio;
che considerata la protrazione nel tempo del rapporto, pur avendo effettuato accurate ricerche, non riusciva a rinvenire copia del contratto, provvedendo conseguentemente al deposito di apposita denuncia di smarrimento;
-che parte attrice invocava l’applicazione dell’art. 119 TUB al fine di ottenere la consegna degli estratti conto, omettendo tuttavia di considerare il limite temporale espressamente previsto dal legislatore;
-che la richiesta avanzata si riferiva genericamente all”estratto conto storico’, senza tuttavia delimitare il periodo di interesse, nonostante il rapporto fosse stato acceso sin dal novembre 2004;
che tale formulazione appariva priva di determinazione e non conforme ai limiti temporali imposti dalla normativa, secondo cui l’obbligo documentale a carico dell’intermediario si circoscrive al decennio antecedente la richiesta;
-che, nondimeno, pur in presenza dell’accertata vetustà del rapporto e dell’indeterminatezza dell’istanza stragiudiziale, manifestava la propria disponibilità a trasmettere la documentazione disponibile, limitatamente al periodo decennale antecedente la r ichiesta, in ossequio a quanto disposto dall’art. 119 TUB.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, istruita con l’acquisizione di documenti, veniva discussa e trattenuta in decisione a seguito dell’udienza cartolare del 9.6.2025, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito delle conclusioni e delle comparse conclusionali.
OSSERVA IN DIRITTO
Deve essere accertata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente.
Ed invero, risulta documentalmente provato che è titolare della carta di credito UniCreditCard RAGIONE_SOCIALE portante gli ultimi tre numeri 964, come emergente dall’estratto conto della carta di credito al 31.08.2023, a valere sul c/c n. 0000010264964 comunicato dalla resistente.
Parimenti, non risulta essere in contestazione l’avvenuta richiesta di cui all’art. 119 TUB da parte di , in data 08.11.2023, ricevuta in pari data dalla con cui la ricorrente ha richiesto la consegna di copia documentale del contratto in essere , dell’estratto conto storico e della eventuale liberatoria di estinzione (all. 2 fascicolo ricorrente).
A fronte della richiesta dei documenti, non vi è prova che la resistente abbia adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dal citato art. 119 TUB entro il termine di novanta giorni ivi previsto; al contrario, la resistente, depositando in atti la denuncia di smarrimento del contratto di apertura del rapporto dedotto in giudizio, ha dato la prova di non avere la disponibilità materiale della documentazione contrattuale.
In termini generali, in ordine alla consegna dei documenti contabili viene in rilevo il citato art. 119, co. 4, TUB, il quale prevede che ‘ il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni ‘.
Giova richiamare al riguardo la giurisprudenza prevalente, secondo cui il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’art. 119,
comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis . Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. civ. sez. I ordinanza 29.11.2022 n. 35039). L’obbligo di consegna dei documenti di cui al citato art. 119 TUB deriva dal principio generale di buona fede contrattuale, segnatamente dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c.
Non può condividersi la tesi sostenuta dalla resistente, in punto di applicazione del regime temporale decennale, previsto dall’art. 119 TUB, anche in ipotesi di richiesta di copia del contratto di apertura del rapporto.
Il limite temporale dell’obbligo di consegna della documentazione contabile , infatti, deve ritenersi applicabile soltanto alla documentazione contabile e non a quella contrattuale, la quale deve invece essere conservata dalla Banca anche oltre il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da essa nascenti non si siano prescritti.
Nella fattispecie concreta, dunque, appare evidente che la avrebbe dovuto provvedere alla consegna della documentazione contrattuale.
Tuttavia, alla luce delle deduzioni svolte dalla e delle risultanze documentali dalle quali emerge che il vicedirettore della filiale ha provveduto a sporgere denuncia in ordine allo smarrimento della documentazione contrattuale (doc. 2 fascicolo di parte resistente), l’obbligazione di consegna documentale è diven uta inesigibile con riguardo al contratto, in quanto resasi impossibile per causa sopravvenuta.
In particolare, come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di merito prodotta dalla ricorrente, cui si ritiene di dover dare seguito, ‘ lo smarrimento del contratto, al pari del documento, determina l’impossibilità di adempiere all’obbligazione di dare (art. 1463 c.p.c.), avente ad oggetto un cosa specifica Dovendo però la prova essere fornita dall’obbligato, la giurisprudenza di merito si è orientata nel ritenere necessaria quantomeno la presentazione di una denuncia di smarrimento in quanto n on appare che l’estinzione dell’obbligazione possa essere rimessa ad una mera dichiarazione della parte obbligata; ‘ (cfr. Trib. Firenze n. 3523/2023; Trib. Roma n. 10066/2025).
In definitiva, deve ritenersi che lo smarrimento del contratto, denunciato dall’Istituto di credito in data 10.07.2024, ha determinato l’impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione di consegna della documentazione contrattuale, con conseguente venir meno dell’interess e ad agire in capo alla ricorrente, circostanza evincibile anche dalle conclusioni della comparsa conclusionale, con le quali ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere, peraltro ritenendosi soddisfatta dalla produzione degli estratti conto afferenti agli ultimi dieci anni del rapporto contrattuale.
Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto della proposizione della denuncia di smarrimento da parte della e del deposito degli estratti conto solo successivamente alla instaurazione dell’odierno giudizio , devono porsi a carico della resistente e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. NOME COGNOME definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda formulata da parte ricorrente;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 20.9.2025
Il Giudice Dott. NOME COGNOME