Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33746 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33746 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 693-2019 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 2180/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 18/05/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 27.4.2010 COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Giudice di Pace di Putignano per sentir dichiarare risolto per inadempimento della convenuta, venditrice, il contratto di compravendita di una vettura usata, con conseguente condanna della medesima alla restituzione del prezzo pari ad € 3.200.
Nella resistenza della società convenuta il Giudice di Pace, con sentenza n. 157/2012, rigettava la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 2180/2018, il Tribunale di Bari, in veste di giudice di appello, rigettava il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propongono ricorso per la cassazione di tale pronuncia COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la nullità del procedimento per violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, per novità, la censura con la quale essi avevano dedotto, in seconde cure, la violazione dell’art. 1477 c.c. a fronte della mancata consegna, da parte del venditore, dei documenti attestanti la proprietà della vettura compravenduta.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 e 1477 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la mancata consegna dei documenti comprovanti la proprietà del veicolo compravenduto costituisce circostanza idonea ad impedire, o comunque limitare, il diritto dell’acquirente di disporre del bene.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
La sentenza impugnata evidenzia che gli attori, odierni ricorrenti, avevano agito in prime cure invocando la risoluzione del contratto di vendita a fronte della mancata consegna della vettura che ne costituiva oggetto ed affermando che il bene era stato successivamente trasferito dalla società venditrice ad un terzo.
Il primo profilo di inadempimento è stato escluso dal giudice di merito, poiché ha ritenuto conseguita la prova della consegna mediante la deposizione del teste COGNOME, che aveva affermato di aver ritirato la vettura presso la RAGIONE_SOCIALE, su incarico del COGNOME, e di averla portata da Padova a Putignano, consegnandola poi al predetto COGNOME (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
In relazione al secondo profilo, invece, il giudice di merito afferma che la mancata trascrizione al P.R.A. del trasferimento della proprietà del veicolo nel termine di 60 giorni dall’acquisto del bene non costituisce requisito di validità della compravendita, ma soltanto di opponibilità ai terzi, e ritiene quindi che il mancato completamento del relativo iter non possa costituire grave inadempimento del contratto (cfr. pag. 6 della sentenza). Sulla base di tale motivazione, il giudice di seconde cure ha considerato irrilevante la produzione, eseguita solo in appello da parte degli odierni ricorrenti, dell’estratto cronologico del P.R.A. (cfr. ancora pag. 6 della sentenza).
Il ragionamento seguito dal Tribunale non è affatto condivisibile. Fermo restando, infatti, che la mancata formalizzazione del trasferimento della proprietà del veicolo presso il P.R.A. non esclude la validità del relativo contratto di vendita, non trattandosi di pubblicità di natura costitutiva ed essendo sufficiente la consegna del bene al compratore (cosa che, nella specie, è avvenuta), tuttavia la mancata consegna dei documenti attestanti la proprietà del veicolo impedisce all’acquirente di poterne legittimamente disporre. La questione, dunque, non poteva essere risolta sulla base del mero rilievo dell’efficacia della trascrizione al P.R.A., e dunque con riferimento alla posizione dei terzi estranei alla vendita, ma doveva essere affrontata con riguardo alla condotta delle parti in relazione alla vicenda contrattuale avente ad oggetto la vendita del bene oggetto di causa. La condotta, adempiente o meno, del venditore, in altre parole, avrebbe dovuto essere valutata dal giudice di merito nell’ambito del negozio di compravendita, e dunque con riferimento al contenuto del relativo sinallagma: occorreva, dunque, verificare se la mancata formalizzazione del trasferimento -condotta alla quale la società RAGIONE_SOCIALE si era specificamente obbligata, posto che il corrispettivo pattuito per la compravendita era comprensivo delle relative spesecostituiva, o meno, grave inadempimento, tenendo conto, da un lato, del principio generale per cui il venditore è tenuto a consegnare, in uno alla cosa venduta, anche ‘… i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso …’ (cfr. art. 1477, ultimo comma, c.c.) e, dall’altro lato, che, in assenza della predetta formalizzazione, era preclusa al compratore, che pure aveva saldato il corrispettivo pattuito per la vendita, la facoltà di disporre liberamente del bene acquistato. Né la contestazione in ordine alla mancata consegna dei documenti dell’autoveicolo, esplicitata in appello, poteva considerarsi nuova, dovendosi ritenere
implicitamente contenuta in quella di mancata consegna del bene, rispetto a cui si configura come obbligazione accessoria, tanto più che la società convenuta aveva ammesso di avere intestato il veicolo ad un terzo.
L’accoglimento delle due censure comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, affinché sia valutato se la condotta del venditore possa integrare inadempimento grave, sia in riferimento alla clausola generale di cui all’art. 1477, ultimo comma, c.c., che in relazione allo specifico contenuto del sinallagma contrattuale. Nell’ambito di detto apprezzamento, il giudice di merito avrà cura altresì di tener conto delle richieste istruttorie che la società venditrice aveva formulato, al fine di dimostrare che la formalizzazione del trasferimento della proprietà del veicolo ad un terzo era stata richiesta direttamente dal COGNOME.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda