Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 402 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 402 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24480/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di 2449/2020, depositata il 21/05/2020.
ROMA n.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME ricorre per due mezzi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 21 maggio 2020 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda risarcitoria fondata sulla mancata consegna delle copie fronte retro di taluni assegni bancari, occorrenti all’attore al fine di intraprendere un’azione giudiziale nei confronti di due mediatori finanziari.
– Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
3. Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e seguenti c.c., 1375 c.c. e 119, quarto comma, del testo unico bancario, in correlazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che la banca fosse incorsa in inadempimento contrattuale per aver omesso di consegnare gli assegni ad essa richiesti.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c., in correlazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto indimostrato il nesso causale tra la mancata consegna degli assegni per impossibilità di iniziare l’azione giudiziaria nei confronti dei due mediatori finanziari.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1 . – È inammissibile il primo mezzo.
L’attore ha agito in giudizio esponendo di aver richiesto prima direttamente ad un funzionario della banca, mediante consegna brevi manu di una lettera, corredata di un allegato, e poi a mezzo di raccomandata, la consegna di un certo numero di assegni bancari tratti all’ordine dei due mediatori finanziari asseritamente infedeli, nei cui confronti egli intendeva intraprendere un’azione risarcitoria.
La Corte d’appello, conformemente al primo giudice, nel respingere l’appe llo, ha evidenziato che « dal materiale istruttorio non possa trarsi alcuna certezza sulla circostanza che l’allegato (contenente l’indicazione dei singoli assegni e prodotto in sede di memoria istruttoria) corredasse effettivamente le due lettere inviate alla banca, dapprima dal correntista, in data 13/10/2010, e poi dall’avvocato »: dunque la Corte territoriale ha reputato, conformemente al primo giudice, che non potesse discorrersi di alcun inadempimento della banca, visto che non risultava che essa non fosse stata posta in condizione di individuare gli assegni oggetto della richiesta.
Con il ricorso per cassazione, il ricorrente sostiene che, così facendo, la banca avrebbe mantenuto un comportamento contrario buona fede, giacché, una volta ricevuta la raccomandata senza l’allegato, avrebbe dovuto richiedere a quali assegni intendesse far riferimento il correntista (così a pagina 12 del ricorso): ma, al di là del fatto che detta prospettazione, concernente la violazione del principio di buona fede, non risulta affatto esaminata dalla sentenza impugnata, ed è pertanto da ritenere inammissibile perché nuova (tra le tantissime Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675), neppure avendo il ricorrente chiarito nel ricorso dove e come simile prospettazione fosse stata avanzata, con conseguente violazione del principio di autosufficienza, è assorbente il rilievo che la censura è estranea all’ambito della violazione di legge, giacché, lungi da misurarsi con il significato e la portata applicativa delle
norme richiamate in rubrica, ha ad oggetto il governo del materiale istruttorio, giacché in buona sostanza mira ad ottenere il ribaltamento del giudizio di merito, sollecitando l’affermazione di un giudizio di inadempimento laddove il giudice di merito, tenuto conto che il debitore non era stata posto in grado di adempiere, ha invece ritenuto che l’inadempimento non vi fosse.
È difatti cosa nota che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).
4.2. – Il secondo mezzo è assorbito.
5. – Le spese seguono la soccomb enza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, nei confronti della controricorrente, delle spese sostenute
per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4. 200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfe ttarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022.