Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11226 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11226 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9632/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 111/2021 depositata il 25/01/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila pur ritenendo che il Tribunale di Teramo avesse erroneamente dichiarato improcedibile, per mutatio libelli , la domanda revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 l.fall. proposta dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE contro NOME COGNOME (quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE ai fini dell’inefficacia di due pagamenti per complessivi € 18.608,43 effettuati da ABF al Merlino il 24.9.2013 e il 7.11.2013 attraverso una cessione di credito poi riqualificata come delegazione di pagamento -ha tuttavia rigettato la domanda, sul rilievo che non fosse possibile ravvisare una consecuzione, ai fini della pretesa retrodatazione del dies a quo del cd. periodo sospetto, tra la prima domanda di concordato preventivo pubblicata nel registro delle imprese il 18.11.2013 (dichiarata inammissibile il 3.5.2014) e la seconda domanda di concordato preventivo del 23.9.2014 (dichiarata inammissibile il 26.11.2015), cui era seguita la dichiarazione di fallimento in data 8.1.2016.
-Avverso detta decisione il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in due mezzi, cui NOME COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 67, comma 1, n. 2 e 69-bis l.fall. , in relazione all’art. 161 l.fall., per avere la corte d’appello escluso l’operatività del principio di consecuzione delle procedure solo in ragione della « cesura temporale di quasi un anno » tra la prima domanda di concordato preventivo e la seconda, cesura che avrebbe impedito « alla presunzione legale di operare », senza che fosse ipotizzabile, « in assenza di una norma ad hoc che lo consenta, situazioni analoghe con lo scopo di allargare surrettiziamente l’ambito di applicazione della norma stessa » (norma per vero mai menzionata). La corte territoriale avrebbe invece dovuto applicare l’orientamento di legittimità che a tali fini valorizza non tanto (o non solo) la successione cronologica tra le procedure, quanto l’identità della crisi aziendale.
2.2. -Il secondo mezzo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., avuto riguardo alle circostanze di fatto della identità della crisi economica sottostante alla prima domanda di concordato preventivo e al fallimento, nonché della sostanziale coincidenza tra la massa passiva esistente al momento del deposito della predetta domanda e il passivo accertato all’esito della verifica fallimentare, circostanze oggetto di discussione tra le parti (v. comparse e memorie specificate a pag. 8 del ricorso) e di apposite produzioni documentali della curatela (dettagliatamente elencate a pag. 7 del ricorso), da ritenersi decisive alla luce dell’orientamento di legittimità evocato nel primo motivo.
-I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
3.1. -La decisione risulta errata in diritto, laddove ravvisa nello iato temporale tra la prima domanda di concordato e la seconda un impedimento ex se all’operatività del principio di consecuzione tra procedure concorsuali.
In linea generale, e per orientamento giurisprudenziale inveterato -poi tradotto dal legislatore nell’art. 69-bis, comma 2, l.fall. -il fondamento di tale principio risiede nel fenomeno per cui diverse procedure concorsuali vengono ad essere originate da un medesimo stato di crisi o insolvenza, per cui la ‘consecutio’ si sostanzia nella loro considerazione unitaria (per lo più nella successione tra concordato preventivo e fallimento) con conseguente retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare ( ex plurimis , Cass. 24056/2021, 6045/2016, 5527/2006, 21326/2005, 17844/2002, sino a risalire a Cass. 3981/1956).
Pertanto, la ‘consecuzione’ è configurabile allorquando ci si trovi al cospetto di due, o più, procedure concorsuali, che, seppure formalmente distinte, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegate, avendo a presupposto un analogo fenomeno economico ( ex aliis , Cass. 21758/2022).
Anche le Sezioni unite (benché occupandosi del diverso tema della prededucibilità del credito del professionista che abbia assistito il
proponente la domanda di concordato) hanno di recente ribadito che «la consecuzione tra procedure concorsuali è ‘un fenomeno collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nell’art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale’ (Cass. 15724/2019) » e -soprattutto -che a tal fine non è « decisivo l’intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, ‘purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell’intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure’ (Cass.6290/2018, 33402/2021)» (Cass. Sez. U, 42093/2021; cfr. da ultimo Cass. 26159/2024).
3.2. -Alla luce dei richiamati principi è allora evidente che la motivazione della sentenza impugnata, oltre che poco perspicua nel riferimento ad una non meglio precisata « assenza di una norma ad hoc », è certamente riduttiva, poiché fa leva sulla distanza temporale intercorsa tra le due domande di concordato susseguitesi prima della dichiarazione di fallimento, non solo trascurando che tra la dichiarazione di inammissibilità della prima e il deposito della seconda sono intercorsi solo poco più di quattro mesi (all’interno di una successione procedurale che già a livello cronologico esprime una potenziale continuità), ma anche omettendo di valutare le specifiche circostanze di fatto allegate e documentate dalla curatela fallimentare proprio al fine di testimoniare quella medesimezza di sostrato economico della crisi che ha contrassegnato la vicenda (manifestata anche dalla sostanziale identità della massa passiva), di rilievo sicuramente decisivo per quanto detto sopra.
-Segue la cassazione con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, per un riesame della vicenda alla luce dei ricordati principi, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2025.