Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22014 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 136-2023 proposto da:
NOME, NOME, COGNOME NOME in proprio e in qualità di erede di NOME e per la società di fatto ad essi facente capo, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, in proprio e in qualità di erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
Oggetto
Impugnazioni civili
–
appello – evento
interruttivo
–
conoscenza legale
R.G.N. 136/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/06/2024
CC
– intimati –
avverso la sentenza n. 6071/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/01/2022 R.G.N. 5754/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato l’estinzione del giudizio tra COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, da un lato, e COGNOME NOME ed COGNOME NOME, dall’altro (tutti tra loro parenti o affini), in cui era stata pronunciata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato l’esistenza fino a gennaio 1998 di una società di fatto costituita tra tutte le parti in causa, accertato che COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati estromessi dalla stessa a decorrere da tale data, per l’effetto condannato le altre parti in solido al pagamento in favore dei primi di somme dovute a titolo di quote della società di fatto;
la Corte distrettuale ha motivato la propria decisione ritenendo fondata e idonea a definire il giudizio l’eccezione di estinzione formulata in via preliminare da NOME per mancata tempestiva riassunzione in conseguenza del decesso di COGNOME NOME ai sensi dell’art. 299 c.p.c.;
per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, con due motivi; resiste NOME COGNOME con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Col legio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo i ricorrenti deducono (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nullità della sentenza o falsa applicazione degli artt. 303, 305 e 307 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione; si sostiene che nessun
(come invece ritenuto dalla Corte d’Appello nella fattispecie concreta);
con il secondo motivo deducono (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione del principio del giusto processo e violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 303, 305, 307 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 156, 331, 299, 303, 101 c.p.c.; si evidenzia che NOME era già stata citata in giudizio unitamente al d e cuius sia in primo grado che in grado di appello, e che pertanto nei suoi confronti non avrebbe dovuto essere dichiarata alcuna causa interruttiva, operando il principio di unicità in senso sostanziale della parte;
è fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato che il ricorso in appello era stato notificato nei confronti di COGNOME NOME il 16.1.2015 con fissazione al 2.6.2018 della prima udienza di discussione; che il predetto era deceduto il 29.07.2017 (così producendosi l’effetto automatico di interruzione del giudizio di cui all’art. 299 c.p.c., applicabile anche nel giudizio di appello); che ai fini della prosecuzione del giudizio il termine ratione
temporis semestrale per la riassunzione dalla conoscenza dell’evento interruttivo doveva ritenersi decorrente dal 25.10.2017 (data di deposito da parte degli appellanti di controricorso in Cassazione avverso altra sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, nel quale avevano convenuto NOME NOME. erede di COGNOME NOME); che pertanto l’atto di prosecuzione del giudizio notificato in data 11.7.2018 era tardivo rispetto alla data di conoscenza del predetto evento interruttivo individuata, appunto, al 25.10.2017;
osserva il C ollegio che non è condivisibile l’affermazione della Corte di merito circa l’individuazione del termine per la prosecuzione del giudizio interrotto in atto di altro giudizio;
questa Corte ha chiarito (proprio con la sentenza n. 8835/2023 citata da parte controricorrente; v. anche la giurisprudenza di legittimità richiamata in tale pronuncia) che l’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello, con la conseguenza che la morte della parte, qualora si sia verificata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla; che l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione, per effetto della d eclaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. -sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell’art. 299 c.p.c. decorre dall’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell’art. 300, terzo comma, c.p.c. decorre dall’interruzione anziché dalla data in cui
le parti ne abbiano avuto conoscenza -ad opera della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 159/1971); che, ferma l’automatica interruzione del giudizio di gravame, anche qualora l’evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all’art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all’art. 331 c.p.c. (operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio); che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c.p.c.;
a tali principi non si è conformata la sentenza gravata, che doveva dare rilievo alla conoscenza legale dell’atto interruttivo risultante nel presente processo e non in altro differente, seppure tra le stesse parti: in tal senso, da ultimo, si è pronunciata Cass. 29/05/2024, n. 15004, in cui si è precisato e ribadito che la ‘ conoscenza legale si deve estendere anche all’individuazione dello specifico processo colpito dall’interruzione e al collegamento alla vicenda processuale sulla quale l’evento è destina to a incidere ‘;
conclusivamente, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per il riesame nel merito della fattispecie, nonché per la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell ‘ Adunanza camerale del 5 giugno 2024.