Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16041 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16041 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7993-2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’ avvocato NOME COGNOME.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-controricorrente avverso il decreto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositato in data 17.01.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del G.D. al RAGIONE_SOCIALE che aveva dichiarato inammissibile, perché ultratardiva (ovvero presentata oltre il termine di cui all’art. 101 , 1°. comma l. fall.) la domanda dell’opponente, depositata il 26.7.2018, di ammissione al passivo, con collocazione ipotecaria e privilegiata, del credito di € 995.815,26, vantato in forza di contratto di finanziamento.
2. Il tribunale ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della domanda fosse imputabile alla banca, rilevando: i) che non v’era prova che questa avesse ricevuto la comunicazione di cui all’art. 92 l. fall., in quanto il curatore aveva documentato di aver inviato via PEC la predetta comunicazione il 13.7.2016, ma aveva prodotto solo la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell ‘avviso in formato PDF, senza rispettare le modalità di cui all’art. 9 della l. n. 53/1994 previste, a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio, dal successivo art. 11 per la dimostrazione dell ‘avvenuta notifica telematica; ii) che tuttavia era stata provata la notifica a mezzo ufficiale giudiziario dell’avviso di vendita dell’immobile su cui era iscritta l’ipoteca a garanzia del credito, consegnata il 26.1.2017 a mani di addetto alla ricezione presso la filiale di RAGIONE_SOCIALEcredito RAGIONE_SOCIALE, con spedizione in pari data della raccomandata alla sede legale di Udine della destinataria; ii) che dunque, considerato altresì che una mail per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEcredito del RAGIONE_SOCIALE V.G. avente ad oggetto ‘ RAGIONE_SOCIALE allegato comunicazione ex art. 92 l. f. ‘ risultava consegnata nella casella di posta elettronica dell’opponente , ricorrevano plurimi elementi convergenti da cui desumere che il curatore aveva adempiuto al proprio obbligo di informazione: le predette circostanze, complessivamente valutate, dimostravano infatti che l’opponente aveva avuto conoscenza del fallimento o avrebbe potuto averla usando l’ordinaria diligenza.
2.Il decreto, pubblicato il 17.1.2019, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, 6 ° comma, Cost. e dell’art. 132, 2 ° comma, n. 4, c.p.c., sul rilievo che il tribunale avrebbe contraddittoriamente affermato, da un lato (e peraltro correttamente), che il F allimento non aveva provato l’avvenuta notificazione dell’avviso ex art. 92 l. fall. e, dall’altro (ed in modo inconciliabile con la prima affermazione), che la prova era stata fornita mediante produzione ‘ della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della comunicazione nonché scansione in formato PD F dell’avviso ex art. 92 l.f. ‘ inviato via EMAIL il 13.7.2016.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111, 6° comma, Cost., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale, pur nella corretta valutazione che l’onere della prova della conoscenza del fallimento fosse a carico della curatela fallimentare, avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta tale prova attesa la presunta, rituale notifica alla banca dell’avviso ex art. 107 l. fall., con ciò esprimendo una motivazione ‘incongrua ed illogica’, non aderente al minimo costituzionale, posto che la mera spedizione postale mediante raccomandata a.r. da parte dell’Ufficiale giudiziario di copia d i tale avviso presso la sua sede legale centrale, in Udine, INDIRIZZO, non ne dimostrava l’avvenuta ricezione, che sin da subito era stata contestata. La ricorrente sostiene, inoltre, che il t ribunale avrebbe ulteriormente errato nel ritenere che l’avviso ex art. 107 l. fall. fosse stato validamente notificato ‘presso la filiale di RAGIONE_SOCIALEcredito in RAGIONE_SOCIALE con la consegna dell’atto a mani dell’addetto alla ricezione in data 26.01.2017′ , poiché tale notifica, non eseguita presso una sua filiale ovvero una sua sede secondaria sarebbe stata palesemente nulla e dunque improduttiva di effetti giuridici.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La ricorrente evidenzia di aver contestato, in sede di merito, la validità della notifica degli avvisi ex art. 107, 3 comma, l. fall., con la conseguenza che il
tribunale avrebbe omesso di esaminare compiutamente il fatto decisivo dato dalla mancanza di prova della ricezione dell’avviso presso la sede legale di Udine e del vizio della notifica eseguita a RAGIONE_SOCIALE e recapitata ad un addetto alla ricezione, così incorrendo nel denunciato vizio.
I tre motivi -che possono essere esaminati congiuntamente -devono essere accolti in quanto la motivazione sulla quale si fonda la pronuncia impugnata risulta sostanzialmente incomprensibile e dunque violativa dei canoni di cui all’art. 111, 6° comma, Cost. e 132, 2° comma, n 4 cod. proc civ..
4.1. Il tribunale, infatti, dopo aver contraddittoriamente affermato che non c’era prova dell’avvenuta ricezione dell’avviso ex art. 92 l.fall. ma che una comunicazione mail avente ad oggetto l’avviso risulta va pervenuta all’indirizzo PEC della banca, ha, altrettanto contraddittoriamente, dapprima accertato che risultava invece provata la notificazione d ell’avviso ex art. 107, mediante consegna dell’atto a mani dell’addetto alla ricezione presso la filiale di RAGIONE_SOCIALE della banca, per poi subito dopo smentirsi, laddove (implicitamente mostrando di ritenere che detta consegna non integrasse una rituale notificazione) ha finito col concludere che la prova di cui era onerato il RAGIONE_SOCIALE era stata fornita in via presuntiva, sulla scorta del complesso delle circostanze indicate.
4.2 Va d’altro canto ri cordato che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. Cass. 35963/2023; 30846/2023; 21760/022), cui il collegio presta convinta adesione, il curatore non può fornire in via presuntiva la prova che il creditore abbia avuto conoscenza del fallimento, ma deve provare o che questi abbia ricevuto l’avviso ex art. 92 l. fall. o che abbia avuto conoscenza effettiva, in una data determinata (a partire dalla quale va valutata l’imputabilità dell’eventuale ritardo nella presentazione della domanda) del l’apertura della procedura mediante un atto o un fatto equipollenti, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che gli sarebbe stata assicurata dal ricevimento dell’avviso .
4.3 Il provvedimento impugnato, che difetta di un chiaro e concreto accertamento in termini, secondo l’una o l’altra delle due alternative indicate, va pertanto cassato, con rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale
di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione che si atterrà al principio enunciato e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’ 11.04.2024