Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 411 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 411 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18876-2020 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 2265 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 21 gennaio 2020 (R.G.N. 642/2016).
R.G.N. 18876/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/10/2025
giurisdizione Opposizione contro cartella esattoriale relativa al pagamento di premi e sanzioni
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
- -Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, RAGIONE_SOCIALE), contro la cartella esattoriale n. 014 2012 00055449 04, notificata il 30 gennaio 2012 per il pagamento della somma di Euro 28.940,20, a titolo di premi assicurativi, sanzioni e interessi.
La Corte territoriale ha disatteso, preliminarmente, l’eccezione d’inammissibilità del gravame, per inosservanza dei requisiti previsti dall’art. 434 cod. proc. civ., e ha evidenziato che l’atto d’appello individua in modo univoco le questioni controverse e i punti contestati della sentenza impugnata.
Il credito dell’RAGIONE_SOCIALE è comprovato dall’accertamento ispettivo del 23 novembre 2009, che ha confermato «le omissioni salariali per le quali è stata richiesta l’integrazione del premio, oltre alle sanzioni civili e agli interessi di mora» (pagina 6 della pronuncia d’appello).
La medesima Corte d’appello di Bari, con sentenza pronunciata il 31 ottobre 2019, ha accolto il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che la RAGIONE_SOCIALE invoca a supporto del rigetto dell’impugnazione e dell’infondatezza della pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE.
–RAGIONE_SOCIALE. impugna per cassazione la sentenza d’appello , formulando tre motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale.
-L’RAGIONE_SOCIALE NAIL si difende con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
- -All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello, che avrebbe rigettato con motivazione inesistente o comunque apparente l’eccezione d’inammissibilità del gravame.
-Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, in via gradata, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ., in quanto la Corte di merito avrebbe errato nel reputare ammissibile un atto di gravame carente di ogni indicazione dei punti controversi, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza.
-Con la terza doglianza la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anzitutto per aver posto a fondamento della decisione una sentenza sprovvista di ogni efficacia di giudicato e, in secondo luogo, per avere acriticamente richiamato le valutazioni formulate in tale sentenza, peraltro impugnata per cassazione.
- -Come anche l’Istituto rileva nel controricorso (pagina 7), l a ratio decidendi della pronuncia impugnata s’incentra, in maniera dirimente, sulla sentenza n. 2266 del 2019, resa in pari data dalla medesima Corte d’appello , depositata il 9 gennaio 2020 e impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE con il ricorso recante il numero 18536 del 2020.
La trattazione di tale ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza, in particolare per la rilevanza nomofilattica della questione devoluta
con il dodicesimo motivo, concernente la sospensione della prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.).
- -La connessione tra la vicenda oggi sottoposta al vaglio di questa Corte e quella riguardante la pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE è avvalorata , in primo luogo, dal percorso argomentativo della decisione impugnata, che mostra di conferire importanza cruciale ai rilievi svolti dalla medesima Corte nella sentenza n. 2266 del 2019.
Convergono in tal senso anche le puntuali deduzioni delle parti.
Nella memoria illustrativa (pagina 2), la ricorrente osserva che il verbale ispettivo dell’RAGIONE_SOCIALE si correla all’accertamento RAGIONE_SOCIALE, che rappresenta l’oggetto del contendere nel giudizio di legittimità introdotto con il ricorso 18536-2020.
L’Istituto stesso, nel controricorso (pagine 7 e 8), adombra tale correlazione, allo scopo di corroborare la legittimità di una motivazione per relationem rispetto a una decisione che si reputa pertinente, in quanto investe una vicenda unitaria nella sua parte essenziale.
- -Le interrelazioni tra i temi controversi dei due giudizi, pur nella peculiarità che contraddistingue le pretese di ciascun Istituto, inducono a disporre la trattazione in pubblica udienza anche delle questioni poste con il presente ricorso.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME