Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1106 Anno 2026
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 1106 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14274/2021 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Condominio di INDIRIZZO e di INDIRIZZO in Alghero , in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Alghero, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Cagliari, RAGIONE_SOCIALE Distaccata di Sassari, n. 358/2020, depositata il 16 novembre 2020. udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 812/2019, emessa in data 27/06/2019, il Tribunale di Sassari dichiarava dovuta una sola ‘quota fissa’ in relazione alla utenza idrica oggetto di causa e respingeva le altre domande proposte dal Condominio di INDIRIZZO e di INDIRIZZO, sito in Alghero (di seguito, Condominio).
In particolare, esclusa la prescrizione dei crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE per consumi idrici del Condominio, il Tribunale negava l’applicazione RAGIONE_SOCIALE tariffa residenti in difetto di idonea dimostrazione del possesso dei relativi requisiti e riteneva legittimo l’importo richiesto per deposito cauzionale con la fattura del 06/10/2014, accogliendo la domanda del Condominio attore solo in relazione alla cd ‘quota fissa’, ritenuta applicabile per ogni singolo contatore e non per ogni unità immobiliare facente parte del complesso condominiale.
Il Condominio proponeva appello censurando la sentenza: i) per avere erroneamente escluso l’eccepita prescrizione dei crediti pretesi da RAGIONE_SOCIALE per consumi; ii) per avere erroneamente ritenuto legittima l’applicazione RAGIONE_SOCIALE tariffa non residenti, essendo onere del gestore attin gere attraverso l’anagrafe RAGIONE_SOCIALE utenze gli elementi necessari acquisibili d’ufficio per qualificare esattamente le stesse e non potendosi chiedere all’utente di fornire i relativi dati; iii) per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di illegittimità RAGIONE_SOCIALE somme pretese a titolo di deposito cauzionale, stante il mero richiamo a precedenti pronunce del tribunale o norme di legge e regolamenti non meglio precisati; iii) per avere omesso di pronunciarsi sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE fattura emessa il 28/04/2016 per il pagamento del conguaglio dovuto per partite pregresse relative agli anni 2005-2011, pari ad € 10.048,42.
Nel costituirsi, COGNOME resisteva all’appello, riproponendo l’eccezione di inammissibilità dell e conclusioni del Condominio relative all’eccepita prescrizione , perché introdotta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., mentre nell’atto di citazione il fatto estintivo
eccepito riguardava solo le somme pretese per conguaglio partite pregresse.
La Corte d’appello, respinta ogni altra censura, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, dichiarava non dovuto quanto richiesto da RAGIONE_SOCIALE con la fattura del 28/04/2016 a titolo di conguagli per partite pregresse relative agli anni 2005 -2011.
Con riferimento a tali conguagli, richiamando pronunce già adottate, la menzionata Corte affermava che le integrazioni tariffarie non potevano che valere per il futuro, consentendo di evitare il procrastinarsi del disequilibrio, ma non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato, poiché al contrario, operando le modifiche tariffarie retroattivamente per i consumi già effettuati, si realizzava , nell’ambito del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evidente violazione del principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi e, dall’altro, una netta violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente ed ex post il corrispettivo pattuito.
Inoltre, secondo la stessa Corte era del tutto evidente che le somme pretese a titolo di conguaglio solo nel 2016, nell’ambito del rapporto contrattuale di somministrazione relativo a consumi relativi al periodo 2005-2011, non potevano che riguardare diritti di credito ormai prescritti ai sensi de ll’art. 2948 c.c., decorrendo il termine quinquennale di prescrizione – non dalla data RAGIONE_SOCIALE delibera dell’RAGIONE_SOCIALE competente che, in concreto, aveva determinato ‘monetariamente’ l’entità de i conguagli – ma dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere, e cioè dal momento di erogazione RAGIONE_SOCIALE fornitura.
Avverso tale statuizione, COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di impugnazione.
L’intimat o si è difesa con controricorso.
Fissata udienza in camera di consiglio, con istanza depositata il 22/11/2023 la ricorrente ha chiesto la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa in pubblica udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2979/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 2979 del l’0 1/02/2024), è stata fissata udienza pubblica per la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa.
In data 19/02/2024 il controricorrente ha chiesto che, verificati i criteri tabellari di assegnazione RAGIONE_SOCIALE cause, il ricorso venisse assegnato alla Terza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di questa Corte.
Nel frattempo, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rimetteva alle Sezioni Unite un procedimento che poneva questioni giuridiche analoghe a quelle poste nella presente controversia, le quali hanno deciso la causa con sentenza n. 23858/2025 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025), cassando con rinvio la decisione impugnata, perché venisse data applicazione al seguente principio di diritto: «In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 RAGIONE_SOCIALE delibera AEEG SI 643/NUMERO_DOCUMENTO/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione RAGIONE_SOCIALE disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato’».
Fissata nuova udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006
(‘Codice dell’ambiente’), dell’art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m. del 22/07/2012, dell’art. 1339 c.c. ed, infine, RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/R/IDR, oltre che RAGIONE_SOCIALE delibera n. 18 del 26/06/2014 dell’RAGIONE_SOCIALE -che ha provveduto alla quantificazione e al riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012 ai sensi dell’art. 31 dell’allegato A alla Deliberazione dell’RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/R/IDR – e del regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrato (par. B.16), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l a Corte d’appello operato una errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni che regolano il sistema tariffario nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrato.
Secondo la ricorrente, la definizione RAGIONE_SOCIALE c.d. partite pregresse ad opera RAGIONE_SOCIALE competenti RAGIONE_SOCIALE amministrative (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del RAGIONE_SOCIALE (art. 154 del d. lgs. n. 152 del 2006, c.d. ‘ Codice dell ‘ ambiente ‘ ). In particolare, a fronte di un nuovo metodo tariffario RAGIONE_SOCIALE, i costi esistenti all’anno base – non considerati in precedenza ai fini tariffari – sono stati legittimamente inseriti dalle competenti RAGIONE_SOCIALE amministrative, come componenti RAGIONE_SOCIALE tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9 Dir. 2000/60/CE). In tale quadro, le determinazioni tariffarie entrano di diritto, e per espressa disposizione legislativa, nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c., poiché il contratto d’utenza di un RAGIONE_SOCIALE pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle RAGIONE_SOCIALE Amministrative, rispetto ai quali il Gestore non ha alcuna autonomia decisionale. Pertanto NOME, nel procedere alla riscossione RAGIONE_SOCIALE c.d. partite pregresse, si è limitata a
dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa primaria di riferimento.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., oltre che degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 (‘Codice dell’ambiente’), dell’art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e 19, d.l . n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m. del 22/07/2012, RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/R/IDR, RAGIONE_SOCIALE delibera n. 18 del 26/06/201 4 dell’RAGIONE_SOCIALE e del regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrato (par. B.16), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che gli importi richiesti a titolo di conguaglio fossero prescritti, senza considerare che il diritto alla riscossione di tali conguagli è sorto – e dunque il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione è cominciato a decorrere – nel momento in cui RAGIONE_SOCIALE è stata autorizzata a fatturare i relativi importi, a seguito RAGIONE_SOCIALE loro effettiva quantificazione, e dunque a partire dal 26 giugno 2014, data RAGIONE_SOCIALE delibera n. 18 del Commissario straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il controricorrente ha rivolto istanza alla RAGIONE_SOCIALE Presidente per l’assegnazione alla sezione tabellarmente competente, individuata nella Terza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE Presidente ha demandato al RAGIONE_SOCIALE ogni decisione sul punto.
Questo RAGIONE_SOCIALE ritiene che la controversia rientri nelle attribuzioni di questa RAGIONE_SOCIALE, competente in RAGIONE_SOCIALE di Pubblica Amministrazione, riguardando i temi RAGIONE_SOCIALE natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle RAGIONE_SOCIALE regolatrici del pubblico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., tenuto conto
che l’atto contiene la necessaria e sufficiente esposizione dei fatti di causa, che consente di ricostruire la RAGIONE_SOCIALE del contendere ai fini RAGIONE_SOCIALE comprensione dei motivi di doglianza prospettati in sede di legittimità.
È altresì infondata l’eccezione di inammissibilità de i motivi di ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n n. 4 e 6, c.p.c., avendo la parte chiaramente indicato i capi RAGIONE_SOCIALE decisione censurata e le ragioni poste fondamento RAGIONE_SOCIALE doglianze chiaramente descritte, illustrando e depositando gli atti su cui il motivo si fonda.
Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.
4.1. Come sopra evidenziato, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23858/2025 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) hanno affrontato la stessa questione e hanno accolto il corrispondente motivo di doglianza, escludendo che il gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potesse pretendere dall’utenza conguagli applicando con efficacia retroattiva il nuovo regime tariffario, ma ritenendo lo stesso gestore potesse esigere conguagli relativi al periodo precedente esigibili in base al regime esistente nei periodi di riferimento degli stessi.
4.2. Ai fini RAGIONE_SOCIALE illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, è utile una preliminare ricostruzione normativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, posto che la domanda compre un arco temporale amplissimo, che ha visto una convulsa evoluzione normativa e regolamentare.
4.2.1. Gli artt. 13, 14, 15 RAGIONE_SOCIALE l. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge Galli) hanno introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrato (SII), costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di RAGIONE_SOCIALE per usi civici, di fognatura e depurazione RAGIONE_SOCIALE acque reflue.
La disciplina, frutto di impulso eurounitario, ha avuto il fine di salvaguardare il patrimonio RAGIONE_SOCIALE e, allo stesso tempo, di realizzare più efficaci ed efficienti sistemi di gestione del RAGIONE_SOCIALE. Essa ha individuato
la tariffa come sistema di copertura dei costi di gestione del RAGIONE_SOCIALE. La complessiva attuazione RAGIONE_SOCIALE legge Galli ha implicato una profonda ridefinizione organizzativa, tra cui in particolare la razionalizzazione dell’elevato numero di gestioni territoriali in precedenza esistenti, nel tentativo di conseguire più adeguate dimensioni gestionali sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e politico-amministrativi, il tutto con la finalità di ottenere maggiori efficienza e trasparenza di costi.
La menzionata legge ha individuato, in particolare, gli RAGIONE_SOCIALE (ATO), quali aree di dimensione territoriale allargata, volte a meglio realizzare gli obiettivi di efficientamento del RAGIONE_SOCIALE, demandandone il disegno a Regioni e Province Autonome, cui è stata affidata la pianificazione, la scelta del gestore del RAGIONE_SOCIALE, definendo la relativa convenzione, determinare le tariffe e svolgere attività di RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto concerne le tariffe del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, gli artt. 13 e 14 RAGIONE_SOCIALE legge Galli hanno disegnato il cosiddetto Metodo Normalizzato che, quanto in specifico al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, doveva appunto realizzare la remunerazione in tariffa, garantendo l’orien tamento ai costi oltre a una remunerazione del capitale investito.
In particolare, il comma 2 dell’art. 13 l. n. 36 del 1994 ha stabilito che la tariffa dovesse essere determinata tenendo conto RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE risorsa idrica e del RAGIONE_SOCIALE fornito, RAGIONE_SOCIALE opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione RAGIONE_SOCIALE opere, dell’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione RAGIONE_SOCIALE aree di salvaguardia, in modo tale che fosse assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il comma 3 dello stesso articolo ha, poi, previsto l’elaborazione di un «metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento» .
A tal fine è stato emanato il d.m. 1° agosto 1996, il quale ha previsto una tariffa secondo il metodo di RAGIONE_SOCIALE tariffario dei limiti di
prezzo, in applicazione RAGIONE_SOCIALE deliberazione CIP n. 34 del 18 dicembre 1991, stabilendo un price cap , un prezzo ‘ k ‘, fissato dall’RAGIONE_SOCIALE preposto all’RAGIONE_SOCIALE, che è stata costruita su un meccanismo di contenimento dell’aumento tariffario variamente modulato in relazione ai livelli raggiunti dalla tariffa reale negli anni precedenti.
Per quanto d’interesse, con l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 29 del 1997, il legislatore regionale ha individuato un unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, corrispondete all’intera Regione RAGIONE_SOCIALE. La tariffa stabilita dall’RAGIONE_SOCIALE d’ambito è stata, pertanto, unica per tutto il territorio regionale. La stessa risulta essere stata adottata in sede di prima applicazione nel 2005 (cfr. Tar RAGIONE_SOCIALE, Sez. II, 12 aprile 2017, n. 651, confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301, richiamata nella delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 2014, che ha indicato i criteri di conguaglio per le partite pregresse).
Nel frattempo, a livello eurounitario, con specifico riferimento a tariffe e costi, è intervenuto l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/60/CE (cosiddetta direttiva quadro RAGIONE_SOCIALE acque), il quale ha previsto che, entro il 2010, tutti gli Stati membri avrebbero dovuto organizzarsi per garantire il recupero integrale dei costi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo il rispetto del principio ‘chi inquina paga’ e dell’internalizzazione dei costi ambientali a carico degli inquinatori/utenti e politiche dei prezzi dell’RAGIONE_SOCIALE che incentivassero i consumatori all’uso efficiente RAGIONE_SOCIALE risorsa e selezione dei costi recuperabili sulla base di modelli di analisi economica del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sua ottimale gestione.
La disciplina prevista dalla legge Galli è stata sostituita dal d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. ‘Codice dell’ambiente), che ne ha sostanzialmente recepito le previsioni per le parti di interesse.
Per quanto in specifico riguarda le tariffe, l’art. 154, comma 1, d.lgs. cit., originariamente recitava: «La tariffa costituisce il corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrato ed è determinata tenendo conto RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE risorsa idrica e del RAGIONE_SOCIALE fornito, RAGIONE_SOCIALE opere
e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione RAGIONE_SOCIALE opere, dell’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione RAGIONE_SOCIALE aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio ‘ chi inquina paga ‘ . Tutte le quote RAGIONE_SOCIALE tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrato hanno natura di corrispettivo.»
La previsione circa l’ «adeguatezza del capitale investito» è, poi, venuta meno, a seguito RAGIONE_SOCIALE consultazione referendaria indetta nel 2011.
L’art. 154, comma 1, d.lgs. cit. è stato, quindi, abrogato limitatamente alle parole «dell’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione del capitale investito» , a decorrere dal 21 luglio 2011, dall’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 116 del 2011 e successivamente modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), d.l. n. 133 del 2014, conv. con modif. in l. n. 164 del 2014.
Per quando riguarda l’elaborazione RAGIONE_SOCIALE tariffa, l’art. 154, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, ha previsto che il Ministro dell’ambiente, su proposta dell’RAGIONE_SOCIALE, procedesse alla definizione con decreto RAGIONE_SOCIALE componenti di costo per la determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’RAGIONE_SOCIALE, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”.
L’art. 154, comma 4, ha, poi, stabilito che la tariffa base dovesse essere stabilita per ciascun ATO dall’ente di governo proposto, nell’osservanza del decreto ministeriale sopra menzionato, e applicata dai soggetti gestori, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE Convenzione e del relativo disciplinare, ai sensi dell’art. 154, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006.
L’art. 170, comma 3, lett. l), d.lgs. cit. ha, comunque, precisato che fino all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 154, comma 2, d.lgs. cit., avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996, il quale, come sopra evidenziato, aveva regolato la determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffa di riferimento secondo il Metodo Normalizzato.
4.2.2. Per quanto d’interesse, con l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2013, nelle more del riordino del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’introduzione del Cod i ce dell’ambiente, sono state attribuite ad un Commissario straordinario le RAGIONE_SOCIALE già svolte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , fino al 31 dicembre 2014.
La l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 4 del 2015 ha previsto anch’essa l’istituzione di un unico RAGIONE_SOCIALE (ATO) e ha istituto l’RAGIONE_SOCIALE di governo dello stesso, che ha sostituito l’RAGIONE_SOCIALE d’ambito anche per l’approvazione RAGIONE_SOCIALE tariffe.
Occorre tenere presente che, sempre per quanto riguarda le tariffe, c on l’art. 2 d.l. n. 79 del 1995, convertito in l. n. 172 del 1995, è stata demandata in via transitoria al CIPE l’elaborazione e l’aggiornamento RAGIONE_SOCIALE tariffe RAGIONE_SOCIALE, come fissate dagli articoli 13, 14 e 15 RAGIONE_SOCIALE l. n. 36 del 1994 «in caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all’art. 13, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all’elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE tariffe del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al RAGIONE_SOCIALE di fognatura e di depurazione».
Tale regime suppletivo è stato riproposto nell’art. 31 RAGIONE_SOCIALE l. n. 448 del 1998 e da successive analoghe disposizioni fino al 2010.
Con l’entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2009 (conv. con modif. in l. n. 166 del 2009), è cessata la competenza ‘transitoria’ in supplenza del CIPE, rispetto alla determinazione ed all’aggiornamento
tariffario, che è stata assegnata all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 214 del 2011), con la precisazione che tali RAGIONE_SOCIALE dovessero essere esercitate con i medesimi poteri attribuiti a quest’ultima RAGIONE_SOCIALE dalla l. n. 481 del 1995, recante norme per la concorrenza e la RAGIONE_SOCIALE dei servizi di pubblica utilità.
In effetti, l’art. 10, comma 14, lett. d), d.l. n. 70 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 106 del 2011) aveva inizialmente demandato all’RAGIONE_SOCIALE di predisporre il metodo tariffario, ma a tale RAGIONE_SOCIALE, è subentrata, prima ancora RAGIONE_SOCIALE sua entrata in funzione, proprio l’RAGIONE_SOCIALE (in virtù del menzionato art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011).
L’RAGIONE_SOCIALE ha, poi, provveduto ad approvare, con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, il Metodo Tariffario Temporaneo (MTT) per il periodo transitorio 2012-2013.
La stessa RAGIONE_SOCIALE ha successivamente adottato, a modifica e integrazione RAGIONE_SOCIALE deliberazione 585/2012/R/IDR, la deliberazione n. 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, recante l’approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex CIPE (MTC), sempre per gli anni 2012 e 2013.
Con deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 la RAGIONE_SOCIALE ha approvato il Metodo Tariffario Integrato (MTI), applicato a partire dal 2014.
A seguito del parere del Consiglio di Stato n. 267 del 25 gennaio 2013, con delibera n. 38/2013/R/IDR del 31 gennaio 2013, la stessa RAGIONE_SOCIALE ha avviato il procedimento per la restituzione agli utenti finali RAGIONE_SOCIALE componente tariffaria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrato relativa alla ‘remunerazione del capitale investito, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio31 dicembre 2011 non coperto dal Metodo Tariffario Transitorio ‘ , che
si è concluso con la deliberazione n. 273/2013/R/IDR del 25/06/2013, la quale ha indicato i criteri per la determinazione dell’importo da restituire, prevedendo che questo dovesse essere pari all’importo previsto in ciascun Piano di RAGIONE_SOCIALE, dedotte esclusivamente le seguenti voci di costo: i) gli oneri fiscali in ragione dell’imposta effettivamente pagata, ii) gli oneri finanziari effettivamente sostenuti e documentati dal gestore, iii) gli accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta e fficiente da parte dell’RAGIONE_SOCIALE o del soggetto competente.
L’RAGIONE_SOCIALE è stata attiva fino al 2018, quando è stata sostituita da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, che ha esteso le sue competenze anche al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
4.2.3. Proprio nelle premesse alla deliberazione dell’RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013, si legge il riferimento alle ‘partite pregresse’, poiché l’RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE misure necessarie a portare a compimento il quadro regolatorio in via di definizione fosse necessario disciplinare, tra le molteplici altre situazioni, «il trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferimento RAGIONE_SOCIALE competenze all’RAGIONE_SOCIALE, da evidenziare puntualmente come componente distinta dalla bolletta, al fine di favorire la massima trasparenza per l’utenza» .
L’articolato RAGIONE_SOCIALE deliberazione regola minuziosamente la RAGIONE_SOCIALE dei conguagli agli artt. 6 e 9, ma riguardano la gestione RAGIONE_SOCIALE tariffa nel primo periodo di applicazione e in quello di transizione (rispettivamente, l’anno 2014 e gli anni 2012 -2013), senza riferirsi ad eventuali conguagli riferiti al periodo precedente al 2012.
Nell’allegato A alla menzionata deliberazione, contenente la disciplina del Metodo Tariffario Idrico, sono spiegate le componenti di conguaglio. In particolare, al comma 1 dell’art. 29 dell’allegato A è stabilito, come regola, che, a partire dal 2014 viene determinata la
componente di conguaglio riferita all’anno precedente (a – 2), da inserire nella formula per determinare il VGR (vincolo ai ricavi del gestore). È, poi, precisato, al successivo comma 2, che «I conguagli determinati da RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e altri soggetti competenti relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore del MTT, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe in approvate per l’anno in corso utilizzando le regole indicate all’Articolo 31 e successivi.»
Solo l’art. 31 del menzionato allegato A, nel regolare la quantificazione e il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE partite pregresse, ha previsto al primo comma che «3.1. Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autori tà.»
Il secondo comma dello stesso articolo ha precisato, poi, che «3.2. Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell’anno (a -2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso; c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.»
In attuazione di tale previsione il Commissario straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE ha approvato, con la delibera n. 18 del 26 giugno 2014, il riconoscimento e la quantificazione dei conguagli
relativi alle partite pregresse, relative cioè a forniture precedenti al 2012-2013.
4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza sopra menzionata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) hanno escluso che la delibera 643/2013/R/IDR potesse introdurre una disciplina che giustificasse conguagli relativi a partite pregresse in base alle innovative prescrizioni del Metodo Tariffario Idrico, mentre ha ritenuto che i conguagli potessero essere richiesti ove rispondenti ai criteri di determinazione applicabili al momento RAGIONE_SOCIALE prestazioni di riferimento, che seguivano il diverso Metodo Normalizzato.
4.4. La pronuncia appena richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) ha riguardato un precedente specifico, risolvendo questioni in tutto sovrapponibili a quelli posti nel presente giudizio, sicché i principali percorsi argomentativi RAGIONE_SOCIALE menzionata devono essere di seguito riportati.
4.4.1. Le menzionate Sezioni Unite hanno evidenziato che l’ingresso, nel nostro ordinamento, di una disciplina retroattiva dei conguagli non poteva trovare fondamento nel principio unionale del recupero dei costi dei servizi idrici, posto dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALE dir. 2000/60/CE, che non è di immediata applicazione nel nostro ordinamento e non persegue finalità di armonizzazione totale RAGIONE_SOCIALE normative degli Stati membri in RAGIONE_SOCIALE di acque. Sul piano del diritto RAGIONE_SOCIALE, poi, le stesse hanno rilevato che non vi è traccia RAGIONE_SOCIALE volontà legislativa di autorizzare un intervento di portata retroattiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di assicurare ‘ora per allora’ una piena applicazione del principio del full cost recovery , sancito dall’art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, tale da superare per il passato le previsioni del Metodo Tariffario Normalizzato.
In tale quadro, ad opinione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, la programmata approvazione, da parte degli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dei conguagli «relativi a periodi precedenti al trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» (art. 31 RAGIONE_SOCIALE delibera 643/2013/R/IDR) non poteva attuarsi secondo criteri diversi da quelli introdotti col Metodo Tariffario Normalizzato. D’altronde, come sopra evidenziato, proprio il d.lgs. n. 152 del 2006 aveva previsto, in via transitoria, che continuasse a trovare applicazione il metodo tariffario precedente, disponendo all’art. 170, comma 3, lett. l), che fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 154, comma 2, con cui si sarebbero dovute definire le componenti di costo RAGIONE_SOCIALE nuove tariffe, avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996.
Le Sezioni Unite hanno, poi, ricordato che il decreto ministeriale contemplato dall’art. 154, comma 2, d.lgs. cit. non è stato mai approvato, in quanto, come sopra evidenziato, nel 2011 venne istituita la nuova RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e ad essa si demandò il compito, in precedenza assegnato al Ministero, di stabilire le componenti di costo RAGIONE_SOCIALE tariffa idrica, concludendo che il d.lgs. n. 152 del 2006 ha recepito il principio del recupero dei costi fissato dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALE diretti va 2000/60/CE ma, nel prevedere che continuasse ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996, e con esso il Metodo Tariffario Normalizzato, non ha consentito, per il periodo successivo alla propria entrata in vigore, e fino all’emanazione del provvedimento con cui furono ridefinite le componenti di costo RAGIONE_SOCIALE tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che una nuova disciplina RAGIONE_SOCIALE si sovrapponesse a quella emanata in attuazione RAGIONE_SOCIALE legge Galli.
Secondo le Sezioni Unite, ritenere che la delibera sopra menzionata avesse consentito agli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di approvare conguagli (relativi a periodi precedenti al trasferimento ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE), che non erano esigibili in forza del Metodo Tariffario Normalizzato, era non solo contrastante col principio di irretroattività degli atti amministrativi (abbiano o meno essi contenuto normativo), ma anche privo di solida
base giuridica, avendo riguardo al contratto di utenza, da cui si originano i diritti e gli obblighi RAGIONE_SOCIALE parti, tenuto conto che, nella prospettiva privatistica in cui deve inquadrarsi il rapporto tra gestore e utente, quest’ultimo deve poter fare affida mento sul sistema tariffario tempo per tempo in vigore.
In sintesi, le Sezioni Unite hanno affermato che l’addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di affidamento nell’esecuzione del contratto di somministrazi one, con la previsione di conguagli in base a una tariffa non vigente al momento RAGIONE_SOCIALE erogazione del RAGIONE_SOCIALE.
4.4.2. A questo punto, però, le stesse Sezioni Unite hanno rilevato che anche il Metodo Normalizzato, in vigore nel periodo che qui interessa (anni dal 2005 al 2011), pur prevedendo un tetto tariffario, conteneva meccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni del corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE che consentivano di raggiungere il livello atteso dei ricavi.
L’art. 8 del d.m. 1° agosto 1996 considerava, infatti, espressamente sia una revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza per la verifica RAGIONE_SOCIALE corrispondenza RAGIONE_SOCIALE tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di RAGIONE_SOCIALE ovvero dell’effettuazione degli investimenti, sia la possibilità, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE di governo e, all’epoca dei fatti, Commissario Straordinario per RAGIONE_SOCIALE), di intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario in ordine: i) al raggiungimento dei livelli di RAGIONE_SOCIALE previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti; ii) alla corrispondenza tra l’incasso derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE struttura tariffaria e l’incasso previsto per effetto RAGIONE_SOCIALE tariffa media stabilita nella convenzione di
gestione; iii) alla rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali RAGIONE_SOCIALE produzione e RAGIONE_SOCIALE distribuzione.
Il Metodo Normalizzato contemplava, dunque, elementi correttivi che rendevano possibile la revisione del prezzo praticato all’utente tenendo conto dell’equilibrio RAGIONE_SOCIALE gestione (e quindi del rapporto tra ricavi e costi).
In tale ottica, le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’art. 31, comma 1, RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE 643/2013/R/IDR, allorquando ha previsto che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e co ntrollo del RAGIONE_SOCIALE, che non fossero stati già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, dovessero essere quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE o dagli altri soggetti competenti, non ha previsto che questi ultimi enti potessero procedere al recupero in base al nuovo sistema di conguagli contemplato dal Metodo Tariffario Idrico.
Secondo le Sezioni Unite, anzi, i conguagli attuabili in base all’art. 31 sopra menzionato andavano individuati prendendo in considerazione le dinamiche tariffarie previste dal Metodo Normalizzato, in vigore nell’arco di tempo d’interesse, che, come sopra evidenziato conteneva all’art. 8 del d.m. 1° agosto 1996 la previsione di revisione di prezzi.
In tal senso, la citata previsione circa la quantificazione ed approvazione, entro il 30 giugno 2014, degli «eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare.
La disposizione assume, in sintesi, autonomo valore precettivo con esclusivo riguardo all’individuazione RAGIONE_SOCIALE data entro cui i conguagli relativi andavano approvati, senza affatto legalizzare il recupero di
importi diversi e ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodo tariffario vigente all’epoca in cui si collocavano le partite pregresse da conguagliare.
In tale ottica, secondo le Sezioni Unite, la prescrizione contenuta nell’art. 31, comma 1, RAGIONE_SOCIALE delibera 643/2013/R/IDR non ha assunto portata retroattiva.
Essa, infatti, ha operato la liquidazione ora per allora di importi che, in base al Metodo Normalizzato, avrebbero potuto essere riversati sull’utente attraverso i sopradescritti incrementi tariffari. Non viene, infatti, in questione una tariffa integrativa retroattiva, applicata su consumi effettuati in anni precedenti, quanto, piuttosto, l’applicazione di conguagli che nel previgente sistema regolatorio erano già a carico dell’utente.
Le stesse Sezioni Unite hanno rilevato che la richiamata disposizione non contrasta nemmeno col principio di affidamento dell’utente, il quale ha visto semplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, di somme che quest’ultimo avrebbe potuto co nseguire prima, se solo l’RAGIONE_SOCIALE avesse tempestivamente provveduto a convertire quei conguagli in aumenti tariffari.
4.5. In continuità con la decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite appena illustrata, la censura deve essere accolta, dovendosi ribadire il principio, secondo il quale: «In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE o da gli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione RAGIONE_SOCIALE disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il Metodo Tariffario Normalizzato».
Il Giudice del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importi quantificati dall’RAGIONE_SOCIALE siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del Metodo Tariffario Normalizzato, secondo quanto stabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo di riferimento.
5. Anche il secondo motivo è fondato.
Come pure evidenziato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025), la ricostruzione sopra operata è coerente col principio enunciato in punto di prescrizione da Cass. Sez. U, Sentenza n. 29593 dell’ 11/10/2022, secondo la quale prima RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE voci da recuperare da parte dell’RAGIONE_SOCIALE competente , non era giuridicamente possibile il recupero in questione.
In effetti, il diritto al conguaglio, ancorché riferito a partite pregresse, necessitava dell ‘approvazione e quantificazione dell’ RAGIONE_SOCIALE d’ ambito o degli altri soggetti competenti, che, come si è visto -ai sensi dell’art. 31, comma 1, RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE 643/2013/R/IDR doveva intervenire entro il 30 giugno 2014.
RAGIONE_SOCIALE di tali adempimenti, il gestore era nell’impossibilità giuridica di far valere il proprio credito, sicché, a norma dell’art. 2935 c.c., la prescrizione di tale diritto ha cominciato a decorrere dal momento in cui è stato adottato il menzionato atto di approvazione e quantificazione.
Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto: « «In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrato, i conguagli previsti da ll’art. 31 RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, potevano essere richiesti dal gestore solo a seguito dell ‘approvazione e quantificazione degli RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE o d egli altri soggetti competenti, da compiersi entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito ha cominciato a
decorrere solo dal momento in cui tale approvazione e quantificazione è intervenuta».
In conclusione, devono essere accolti i motivi di ricorso, per quanto di ragione, e deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, RAGIONE_SOCIALE Distaccata di Sassari, in diversa composizione, chiamata a statuire anche RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, RAGIONE_SOCIALE Distaccata di Sassari, in diversa composizione, chiamata a statuire anche RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile il 07/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME