Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2881 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 2881  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 11627/2020
promosso da
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO  e  all’AVV_NOTAIO,  il  primo  in  virtù  di procura  speciale  in  calce  al  ricorso  e  gli  altri  due  in  virtù  di  procura speciali in calce alla memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE , nella persona del titolare COGNOME NOME , RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME , in persona del legale
rappresentante pro tempore , COGNOME Francesco e COGNOME Milena , nella qualità di eredi di COGNOME NOME , già titolare dell’impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME , in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrenti –
avverso  la  sentenza  n.  499/2019  RAGIONE_SOCIALE  Corte  d’Appello  di  Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, pubblicata l’08/11/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 20/04/2017, gli attuali controricorrenti convennero in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per sentir dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di ‘conguaglio per partite pregresse 20052011’, di cui alle corrispondenti fatture ad essi inviate, concernenti il costo del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato, ovvero, in subordine, per ottenere la declaratoria dell’intervenuta prescrizione del corrispondente credito, con condanna RAGIONE_SOCIALE convenuta alla restituzione delle somme da ciascuno degli attori corrisposte a titolo di conguaglio.
Il Tribunale di Nuoro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 121/2019017  accolse  la  domanda  e  RAGIONE_SOCIALE  propose  appello, che venne respinto.
La Corte territoriale, prima di tutto, rigettò la riproposta eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia sottratta  alla  giurisdizione  del  giudice  amministrativo,  in  applicazione dell’art.  113  d.lgs.  n.  104  del  2010,  poiché,  nello  stabilire  che  sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie  in  RAGIONE_SOCIALE  di  pubblici  servizi  relative  a  concessioni  di pubblici servizi, è precisato che da tale attribuzione sono escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Sul punto, ritenne, in particolare, che la causa avesse ad oggetto il rapporto contrattuale di somministrazione intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e ciascun singolo utente, senza che fosse effettuata alcuna censura in ordine  alle  scelte  tecnicodiscrezionali  dell’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  o  al  potere autoritativo RAGIONE_SOCIALE stessa di stabilire le tariffe applicabili al servizio RAGIONE_SOCIALE, se non in via meramente incidentale.
Nel merito, la stessa Corte rilevò che i conguagli necessari al recupero dei costi approvati e relativi alle annualità precedenti rientravano indubbiamente tra le componenti di costo del servizio RAGIONE_SOCIALE, ma le integrazioni tariffarie non potevano valere che per il futuro. Facendo operare le modifiche tariffarie retroattivamente per consumi già effettuati, la RAGIONE_SOCIALE pretendeva che si realizzasse, nell’ambito del rapporto, da un lato, una evidente violazione del principio di legalità e quindi irretroattività degli atti amministrativi e, dall’altro una netta violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo, di certo, le parti modificare unilateralmente il corrispettivo pattuito ex post dopo avere dato esecuzione al contratto con la somministrazione RAGIONE_SOCIALE fornitura. Né la normativa di settore, invocata da RAGIONE_SOCIALE, conteneva alcuna disposizione che permettesse all’ente chiamato a determinare la tariffa del servizio RAGIONE_SOCIALE di derogare ai suddetti fondamentali principi di diritto. E, inoltre, i conguagli configuravano una componente del costo del servizio, con la conseguenza che le somme pretese a tale titolo dall’ente gestore solo nel 2016 nell’ambito del rapporto contrattuale di somministrazione per i consumi relativi al periodo 2005-2011 non potevano che riguardare diritti di credito ormai prescritti per decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c.
Avverso  tale  statuizione,  RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.
Gli intimati si sono difesi con un unico controricorso.
Con  istanza  depositata  il  22/11/2023,  la  ricorrente  ha  chiesto  la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa in pubblica udienza.
La ricorrente ed anche i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010 (di seguito, anche c.p.a.), relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è illegittima nella misura in cui il giudice di secondo grado, in violazione dell’art. 113 c.p.c., ha erroneamente qualificato, come meramente patrimoniale, la posizione giuridica fatta valere dagli attori in primo grado, tenuto conto che le contestazioni dei controricorrenti hanno riguardato la legittimità delle scelte tecnico-discrezionali delle RAGIONE_SOCIALE amministrative (RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE) in ordine all’individuazione e alla RAGIONE_SOCIALE del costo del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato, con particolare riferimento alla determinazione dell’ammontare dei c.d. conguagli regolatori (anche “partite pregresse”), quale componente RAGIONE_SOCIALE tariffa.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 (‘Codice dell’ambiente’), dell’art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m. del 22/07/2012, dell’art. 1339 c.c. ed, infine, RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/R/IDR, oltre che RAGIONE_SOCIALE delibera n. 18 del 26/06/2014 dellRAGIONE_SOCIALE che ha provveduto alla quantificazione e al riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012 ai sensi dell’art. 31
dell’allegato A alla Deliberazione dell’RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/R/IDR – e del regolamento del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato (par. B.16), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello  operato una errata interpretazione delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel servizio RAGIONE_SOCIALE integrato.
Secondo la ricorrente, la definizione delle c.d. partite pregresse ad opera delle competenti RAGIONE_SOCIALE amministrative (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152 del 2006)- c.d. “Codice dell’ambiente”). In particolare, a fronte di un nuovo metodo tariffario RAGIONE_SOCIALE, i costi esistenti all’anno base- non considerati in precedenza ai fini tariffari – sono stati legittimamente inseriti dalle competenti RAGIONE_SOCIALE amministrative, come componenti RAGIONE_SOCIALE tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9 Dir. 2000/60/CE). Le determinazioni tariffarie entrano di diritto, e per espressa disposizione legislativa, nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c., poiché il contratto d’utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle RAGIONE_SOCIALE Amministrative, rispetto ai quali il Gestore non ha alcuna autonomia decisionale. RAGIONE_SOCIALE, nel procedere alla riscossione delle c.d. partite pregresse, si è, dunque, limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa primaria di riferimento.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., oltre che degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 (‘Codice dell’ambiente’), dell’art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell’art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell’art. 3 d.p.c.m. del 22/07/2012, RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/R/IDR, RAGIONE_SOCIALE delibera n. 18 del 26/06/2014 dellRAGIONE_SOCIALE
(RAGIONE_SOCIALE) e del regolamento del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato (par. B.16), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che gli importi richiesti a titolo di conguaglio fossero prescritti, senza considerare che il diritto alla riscossione di tali conguagli è sorto e dunque il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione è cominciato a decorrere – nel momento in cui RAGIONE_SOCIALE è stata autorizzata a fatturare i relativi importi, a seguito RAGIONE_SOCIALE loro effettiva quantificazione, e dunque a partire dal 26 giugno 2014, data RAGIONE_SOCIALE delibera n. 18 del Commissario straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio ritiene opportuno accogliere la richiesta di COGNOME di sottoporre  alla  discussione  in  pubblica  udienza  alcuni  temi,  di  rilievo nomofilattico, investiti dal secondo e dal terzo motivo di ricorso, tenuto conto  che,  quanto  al  primo  motivo  di  ricorso,  sulla  stessa  identica questione, attinente alla giurisdizione, si sono di recente pronunciate le Sezioni  Unite  (Sez.  U.  11.10.2022,  n.  29593;  Sez.  U,  n.  4079  del 9.2.2023).
A  partire  dalla  legge  «Galli»  (legge  n.  36  del  1994),  i  cui contenuti, per la parte di interesse, sono sostanzialmente confluiti nel codice  dell’ambiente  (d.lgs.  n.  152  del 2006),  il  legislatore  ha  inteso superare  le  precedenti  gestioni  pubbliche  in  economia,  considerate oramai inadeguate per un’efficace amministrazione del settore.
Tra  i  principali  contenuti  riformatori  dell’impianto  normativo  figura anche l’unicità RAGIONE_SOCIALE tariffa, calcolata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
La scelta operata dal legislatore è, dunque, consistita nella ricerca di un modello  di  gestione  in  cui  trovi  adeguata  sintesi  la  dialettica  tra efficienza,  anche  imprenditoriale,  del  servizio,  nell’ambito  dei  vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e l’essenziale universalità del servizio.
Si tratta di una scelta di politica interna, in quanto la normativa europea in  RAGIONE_SOCIALE  di  acque  (Direttiva  2000/60/UE)  non  contiene  indicazioni rigide sulla necessità di organizzare il servizio RAGIONE_SOCIALE in tal modo.
4. La tariffa è definita dall’art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006 come il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato (comprendente l’acquedotto, la fognatura e la depurazione), da determinarsi «tenendo conto RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, (dell’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione del capitale investito) e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio ‘chi inquina paga’. Tutte le quote RAGIONE_SOCIALE tariffa del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato hanno natura di corrispettivo» .
Com’è  noto,  a  decorrere  dal  21.7.2011,  il  primo  comma  dell’articolo appena riportato  è  stato  abrogato,  in  esito  al referendum indetto  con d.P.R.  23.3.2011  –  limitatamente  alle  parole «dell’adeguatezza  RAGIONE_SOCIALE remunerazione del capitale investito» – dall’articolo 1, comma 1, d.P.R. 18.7.2011, n. 116 e, successivamente, è stato modificato dall’articolo 7, comma  1,  lettera  a),  del d.l.  12.9.2014,  n.  133,  convertito  con modificazioni in legge n. 164 del 2014.
La norma ricalca l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2000/60/CE, secondo cui « Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio ‘chi inquina paga’», in linea con la configurazione -diffusamente delineata nella Comunicazione COM 2000/447 –RAGIONE_SOCIALE tariffa dei servizi idrici quale « mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell’ambito di ogni specifico settore economico » (v. ancora Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 3809 del 14.5.2021).
La  tariffa  base  viene  predisposta  dall’ente  di  governo  dell’ambito, nell’osservanza del metodo tariffario regolato prima dall’RAGIONE_SOCIALE (prima RAGIONE_SOCIALE), a cui viene trasmessa per l’approvazione.
La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale ha definito con chiarezza la disciplina statale relativa alla determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffa del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato come complesso di norme atte a preservare il bene giuridico «ambiente» dai rischi derivanti da una tutela non uniforme e a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore (v. in particolare, Corte cost., sentenza n. 142 del 23.4.2010; Corte cost., sentenza n. 29 del 4.2.2010; Corte cost., sentenza n. 246 del 24.7.2009; in generale, sull’azione unitaria svolta dallo Stato, in questa RAGIONE_SOCIALE, (v. da ultimo anche Corte cost., sentenza n. 32 del 12.3.2015).
L’uniforme metodologia tariffaria adottata dalla legislazione statale deve, in primo luogo, garantire sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALE un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, per evitare che si producano arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio RAGIONE_SOCIALE. La tariffa deve, infatti, assicurare l’equilibrio economicofinanziario RAGIONE_SOCIALE gestione, oltre all’efficienza e affidabilità del servizio , attraverso il meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1, d.lgs. cit.), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi RAGIONE_SOCIALE sua posizione dominante (così, in particolare, Corte cost., sentenza n. 142 del 23.4.2010).
Sotto altro profilo, attraverso la determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffa nell’ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, unitamente alle altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli
artt. 144, 145 e 146 del d.lgs. n. 152 del 2006. La finalità RAGIONE_SOCIALE tutela dell’ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie  dei  costi  che  la  tariffa  è  diretta  a  recuperare,  perché  tra  tali costi sono  espressamente  inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche  secondo  il  principio  “chi  inquina  paga”» di  cui  all’art.  154, comma 2, d.lgs. cit. (così, in particolare, Corte cost., sentenza n. 142 del 23.4.2010).
Nell’esercizio  delle  sue  competenze  regolatorie,  l’RAGIONE_SOCIALE  di RAGIONE_SOCIALE  ha  dapprima  approvato  la  deliberazione  585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Successivamente,  al  termine  del  periodo  transitorio,  ha  adottato  la metodo
deliberazione 643/2013/R/IDR, recante l’approvazione del tariffario RAGIONE_SOCIALE e delle disposizioni di completamento.
Il tema d’indagine proposto con il secondo motivo è stato recentemente affrontato da numerose pronunce di questa Corte, che si sono attestate sul seguente principio di diritto: « In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all’utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti «ora per allora» solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla ratio che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall’aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall’impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica » (Sez. 3, n. 5492 del 22.2.2023; Sez. 3 , n.
5127 del 17.2.2023, entrambe massimate). Nello stesso senso si sono pronunciate numerose altre ordinanze non massimate, recanti i numeri 3019,  3065,  3449,  3453,  4457,  4456,  6453,  10204,  29726,  29772, tutte del 2023.
Non mancano però anche due pronunce di segno contrario, la n.26281 e la n.25960 del 2023, secondo le quali «Come ritenuto da questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità (Cass., 23/06/2021, n. 17959; Cass., 22/02/2023, n. 5492; Cass., 28/11/2019, n. 31063), non può essere ritenuta lecita l’imposizione di un conguaglio per partite pregresse, in quanto per la natura del contratto di somministrazione, avente carattere periodico, l’erogazione del servizio RAGIONE_SOCIALE comporta un prezzo che viene corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Il corrispettivo che viene pagato secondo le scadenze d’uso è proporzionato e trova la sua giustificazione nell’utilizzo dell’acqua che viene erogata; invece la richiesta di conguagli per partite pregresse determina l’ammontare del corrispettivo in un momento successivo rispetto alla erogazione effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALE sola titolarità di utenze attive alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina in RAGIONE_SOCIALE tariffaria, per consumi già avvenuti, in assenza di accordo delle parti ed in carenza di potere impositivo, per cui viola gli artt. 1561, 1560, e 1563 cod. civ. e, nella misura in cui ritenuto discendente da obblighi normativi, viola altresì l’art. 11 delle Preleggi.»
L’orientamento  giurisprudenziale,  largamente  prevalente,  sopra ricordato  sembra  cogliere  nella  ordinanza  delle  Sezioni  Unite  n.29593 del 2022 un riconoscimento dell’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE tariffa recuperatoria dell’intero costo.
Le Sezioni Unite si sono così espresse:
« ……… la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALE  direttiva  n.  2000/60/CE,  a  norma  del  quale  ‘Gli  Stati  membri tengono  conto  del  principio  del  recupero  dei  costi  dei  servizi  idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III’; –
la disposizione, ha sottolineato la Corte di giustizia (con sentenza in causa C-686/15, keljka Klafurie), è intesa all’adozione, da parte degli Stati membri, di una politica generale di recupero di detti costi, alla luce, in particolare, del principio in base al quale chi inquina paga: gli Stati membri devono dunque provvedere affinché le politiche dei prezzi dell’acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo alla realizzazione degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva n. 2000/60; – a tal fine, la direttiva in questione dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa RAGIONE_SOCIALE, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall’interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume (Corte giust., causa C-686/15, cit.); – nell’ordinamento interno, l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell’esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha quindi disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato ed è determinata tenendo conto RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote RAGIONE_SOCIALE tariffa del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato hanno natura di corrispettivo»; – l’art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l’RAGIONE_SOCIALE di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell’RAGIONE_SOCIALE in base all’art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «…predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a
ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, RAGIONE_SOCIALE tariffa del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato, sulla base RAGIONE_SOCIALE valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario RAGIONE_SOCIALE fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio “chi inquina paga”, e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell’RAGIONE_SOCIALE…», poi attuato con le delibere richiamate; in questo contesto, la nozione stessa di “recupero” dei costi, in cui si sostanzia il “conguaglio”, implica in sé l’applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; – il che comporta che, prima RAGIONE_SOCIALE determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell’art. 2935 c.c.; -d’altronde, ammettere l’assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l’incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero; – la sentenza impugnata si rivela quindi erronea, in quanto ha fatto decorrere il termine di prescrizione dei costi oggetto di conguaglio prima che questi fossero determinati dalle autorità amministrative ».
A rigore, le Sezioni Unite si sono pronunciate su di un motivo di ricorso che riguardava la prescrizione e hanno pertanto statuito sul fatto che prima RAGIONE_SOCIALE determinazione delle voci di costo oggetto del recupero il  corso  RAGIONE_SOCIALE  prescrizione  non  poteva  iniziare  a  decorrere  ai  sensi dell’art.2935 c.c.
Si  tratta  quindi  di  stabilire:  a)  se  tale  pronuncia  implichi  logicamente anche  il  riconoscimento  dell’ammissibilità  del  recupero  retroattivo  dei costi  applicato  in  relazioni  a  consumi  pregressi  effettuati,  fatturati  e
pagati;  b)  in  caso  affermativo,  quali  siano  i  presupposti  e  i  limiti oggettivi e temporali del predetto recupero retroattivo.
Come si è detto, la giurisprudenza prevalente sopra ricordata si basa su di una lettura RAGIONE_SOCIALE citata pronuncia delle Sezioni Unite n.29593 del 2022, non limitata alla questione di prescrizione, nel senso che essa avallerebbe l’ammissibilità dei conguagli applicati retroattivamente ai consumatori sulla base del principio europeo del recupero integrale dei costi; vi è da dire, però, che il predetto indirizzo giurisprudenziale (da cui, non a caso, dissente la ricorrente) mitiga assai la portata del principio per accollare al gestore l’onere di dimostrare che i costi recuperati con i conguagli non erano ragionevolmente prevedibili al momento RAGIONE_SOCIALE formazione RAGIONE_SOCIALE tariffa sulla base RAGIONE_SOCIALE quale erano stati effettuati i consumi e fatturate le somministrazioni, così superando la presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo che ha determinato i costi oggetto del conguaglio.
11. Le pronunce ricordate così argomentano:
 la  necessità  del  recupero  integrale  dei  costi  è  prescritta  dall’art.  9 RAGIONE_SOCIALE  direttiva  n.  2000/60/CE,  a  norma  del  quale  « gli  Stati  membri tengono  conto  del  principio  del  recupero  dei  costi  dei  servizi  idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III »;
tale allegato impone: di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all’articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all’offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell’investimento corrispondente, con le relative previsioni; nonché di formarsi un’opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all’articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure;
l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2000/60/CE è stato inteso dalla Corte di Giustizia (con sentenza in causa C-686/15, NOME COGNOME, nella quale si controverteva RAGIONE_SOCIALE legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volto all’adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell’acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente;
in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del  volume  di  acqua  effettivamente  consumato  costituisce  «uno»  dei mezzi idonei;
e) nondimeno, gli Stati membri dispongono RAGIONE_SOCIALE facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell’acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento RAGIONE_SOCIALE, nonché all’analisi e al mantenimento RAGIONE_SOCIALE salubrità dell’acqua potabile; f) nell’ordinamento interno, l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato a seguito dell’esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato ed è determinata tenendo conto RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote RAGIONE_SOCIALE tariffa del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato hanno natura di corrispettivo »;
g) l’art. 10 del d.l. n. 70 del 2011, conv. con legge n. 106 del 2011, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
per la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell’RAGIONE_SOCIALE in base all’art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e al relativo allegato A, «… predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, RAGIONE_SOCIALE tariffa del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato, sulla base RAGIONE_SOCIALE valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario RAGIONE_SOCIALE fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell’RAGIONE_SOCIALE …»;
in questo contesto, la nozione stessa di « recupero » dei costi, in cui si sostanzia il  « conguaglio », implica in sé l’applicazione di un costo « ora per allora », ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato;
in base alla espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra  RAGIONE_SOCIALE  e  gli  utenti,  che  richiama  il  Regolamento  per  il  Servizio Idrico Integrato, e al rimando compiuto da tale Regolamento al sistema tariffario determinato dall’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, detto sistema risulta inserito di diritto nel contratto di fornitura (ex art. 1339 cod. 9 civ.).
 il  fatto  che  non  sia  preclusa,  in  astratto,  una  politica  tariffaria  di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua  non  significa,  però,  che  sia  ammesso  « ogni » recupero tariffario;
 il  perimetro  dell’operatività  dei  conguagli  regolatori  è  circoscritto dall’esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua  per  mettere  quest’ultima  a  disposizione  degli  utenti,  in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro  ne fanno  (in modo  da  coprire  i costi afferenti alla manutenzione  delle  opere  municipali  di  approvvigionamento  RAGIONE_SOCIALE,
nonché all’analisi e al mantenimento RAGIONE_SOCIALE salubrità dell’acqua potabile), e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone (cfr. art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, art. 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/60/CE);
m)  la  dimensione  normativa  comunitaria  risulta  inequivocabilmente ispirata  da  un  concetto  di  economicità,  cioè  di  razionalità  economica, intesa  come  un  vincolo  da  gestire  e  non  già  come  una  variabile  da massimizzare;
 segnatamente, secondo la dottrina  tecno-economica,  la tariffazione del servizio RAGIONE_SOCIALE « si basa sulla capacità dell’organizzazione, nel rispetto dei vincoli economici e delle condizioni esterne, di pensare e raggiungere – attraverso la progettazione e realizzazione nel tempo – i propri fini e obiettivi »;
a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione e un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti – anche qualitativamente – le determinanti (costi umani, RAGIONE_SOCIALEli e finanziari) e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto territoriale e socio-economico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del servizio pubblico, che sfocia nell’applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed assets ed evitare la duplicazione RAGIONE_SOCIALE contabilizzazione;
p) ciò risulta avvalorato dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 26 del 26 novembre 2011, ha ribadito che « coessenziale alla nozione di “rilevanza” economica del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato è l’esercizio dell’attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno RAGIONE_SOCIALE copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici) », nonché dalla lettura coordinata del Considerando 38 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/60 che rinvia all’analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine RAGIONE_SOCIALE domanda e dell’offerta nel distretto idrografico, dell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE medesima
direttiva che regola le caratteristiche del distretto idrografico, l’esame dell’impatto ambientale delle attività umane e l’analisi economica dell’utilizzo RAGIONE_SOCIALE e dell’allegato III, già citato, nonché dalla giurisprudenza amministrativa, che conferma che il d.lgs. n. 152 del 2006 ha inteso coniugare il fine sociale (l’erogazione di un bene fondamentale ma scarso) e la sostenibilità economica, delineando un modello di gestione che sia sintesi di efficienza, anche imprenditoriale, del servizio, nell’ambito dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e di universalità del servizio;
q) il principio di recupero dei costi consente di « riconoscere al gestore solo i costi giustificati e rispondenti alle variazioni strutturali del servizio, ovvero all’incremento degli investimenti o all’ottimizzazione dei costi di gestione » (Cons. Stato, 12.5.2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d’impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all’utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate;
r) secondo la giurisprudenza di legittimità è illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione RAGIONE_SOCIALE quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio, né criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l’attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento RAGIONE_SOCIALE disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posto a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattiva e a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base RAGIONE_SOCIALE sola titolarità di utenze relative alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina in RAGIONE_SOCIALE tariffaria (Cass. 23.6.2021, n. 17959);
s)  da  tutto  ciò  deriva  non  già  l’immodificabilità  delle  tariffe,  che  non potrebbe giustificarsi  invocando  la  tutela  dell’affidamento  riposto  nella ricorrenza  di  un  rapporto  di  durata  a  condizioni  prestabilite,  perché  il
contratto stipulato con il gestore non si limita ad indicare il corrispettivo a quest’ultimo dovuto per l’espletamento del servizio, ma prevede anche forme di revisione del contratto di utenza « per l’ipotesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l’equilibrio contrattuale, determinandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione » (Cass. Sez. U. 18.2.2022, n. 5386), ma l’obbligo di far confluire nella tariffa esclusivamente costi che siano in nesso di corrispettività con il servizio reso;
 pertanto va ammesso il recupero dei costi ora per allora, ma dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio;
 deve,  invece,  escludersi  la  legittimità  RAGIONE_SOCIALE  pretesa  di  recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con  le  voci  di  costo  ammissibili  rispetto  ad  una  gestione  efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all’anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 4.5.2022, n. 3484; Cons. Stato 29.12.2020, n. 8502);
nella sostanza, dovranno in concreto escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato, indici dell’incapacità di approntare un meccanismo di RAGIONE_SOCIALE incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l’intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell’aderenza delle pretese economiche rivolte all’utenza ai costi effettivamente sostenuti dall’impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica;
 tale  dimostrazione,  secondo  i  princìpi  generali  di  riparto  dell’onere RAGIONE_SOCIALE  prova,  deve  gravare  sull’ente  gestore  del  servizio  RAGIONE_SOCIALE,  poiché l’imprevedibilità  del  costo  di  cui  si  chiede  retroattivamente  il  recupero agli  utenti,  così  come  la  sua  pertinenza  e  corrispettività  rispetto  al servizio offerto, rappresentano «fatti costitutivi» RAGIONE_SOCIALE pretesa, secondo i  princìpi  ripetutamente  affermati  da  questa  Corte  (cfr.  Cass.  Sez.  U. 30.10.2001, n. 13533).
Il  Collegio  ritiene  che  meriti  approfondimento  l’individuazione del  fondamento  normativo  del  potere  dell’RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  di incidere retroattivamente sulla tariffa per il recupero dei costi pregressi in relazione ai consumi già effettuati dagli utenti.
Il principio europeo del recupero integrale dei costi del servizio ( full recovery cost ) di cui all’art. 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2000/60/CE al pari dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, se indubbiamente richiede, fisiologicamente, la formazione di una tariffa che copra tutti i costi del servizio, non sembra contenere una esplicita disposizione che ammetta, in difetto di una espressa riserva contrattuale di conguaglio, il recupero dei costi pur sostenuti dall’erogatore che non siano stati conteggiati nella tariffa precedentemente applicata ratione temporis ; e ciò al pari RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia C-686/2015.
Occorre quindi riflettere se la previsione europea e RAGIONE_SOCIALE secondo cui la tariffa del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato debba a regime comportare il recupero integrale dei costi del servizio comporta che se la tariffa determinata e applicata in un certo momento storico non recuperava tutti i costi (neutralizzando i costi esistenti all’anno base, come spiega la ricorrente), sia possibile successivamente -e senza limiti di tempo -chiedere agli utenti di pagare un supplemento di corrispettivo non previsto al momento in cui i consumi sono stati effettuati.
Merita  attenzione  anche  la  sentenza  delle  Sezioni  Unite  n.5386  del 18.2.2022, in tema di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ma pur sempre con riferimento al principio europeo del full  recovery cost ,  che pare  collegare  la  possibilità  di  adeguamento  revisionale  RAGIONE_SOCIALE  tariffa
all’esistenza  di  una  apposita  clausola  contrattuale  nel  contratto  di servizio e non già direttamente alla legge.
Certamente  è  possibile  che  la  tariffa  applicata  in  precedenza fosse accompagnata da una riserva di conguaglio.
Nel  ricorso  si  sostiene  che  la  tariffa  precedente  per  il  servizio  RAGIONE_SOCIALE integrato costituito dal Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) in forza del d.m.  1.8.1996,  fondato  sul  meccanismo  del price  cap ,  prevedeva  il diritto  al  conguaglio  in  capo  al  gestore  dei  costi  efficienti  di  gestione determinati con incrementi tariffari successivi, ma non si indica alcuna specifica disposizione che disponesse il carattere provvisorio RAGIONE_SOCIALE tariffa applicata.
Il  decreto  del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  1°  agosto  1996  recante  il « Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffa di riferimento del servizio RAGIONE_SOCIALE integrato » non  sembra  contenere  alcuna  disposizione  che  preveda  il  carattere provvisorio RAGIONE_SOCIALE tariffa applicata e la riserva di progressivi conguagli.
Indubbiamente  i  provvedimenti  amministrativi  invocati  dalla ricorrente  hanno  previsto  il  meccanismo  di  recupero.  È  opportuno, tuttavia, chiarire il fondamento normativo legittimante a monte.
Il  provvedimento  adottato  da  RAGIONE_SOCIALE  (oggi  RAGIONE_SOCIALE)  con  deliberazione del 27.12.2013 n. 643/2013/R/IDR nelle considerazioni introduttive ha ricordato  « il  trattamento  di  eventuali  partite  pregresse,  derivanti  da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferimento delle competenze all’RAGIONE_SOCIALE, da evidenziare puntualmente come componente  distinta  dalla  bolletta,  al  fine  di  favorire  la  massima trasparenza per l’utenza ».
Nell’art.  31  dell’allegato  A  è  stata  poi  prevista  la  RAGIONE_SOCIALE  degli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti con la seguente disposizione  « Gli  eventuali  conguagli  relativi  a  periodi  precedenti  al trasferimento  all’RAGIONE_SOCIALE  delle  funzioni  di  RAGIONE_SOCIALE  e  controllo  del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni  tariffarie,  sono  quantificati  ed  approvati,  entro  il  30
giugno  2014,  dagli  Enti  d’RAGIONE_SOCIALE  o  dagli  altri  soggetti  competenti  e comunicati all’RAGIONE_SOCIALE ».
A  valle  di  ciò,  il  Commissario  Straordinario  dell’RAGIONE_SOCIALE con delibera del 26.6.2014 n.18 ha approvato la quantificazione  e  il  riconoscimento  dei  conguagli  relativi  alle  partite pregresse.
Per queste ragioni il Collegio ritiene opportuno che venga trattato in pubblica udienza, con l’intervento del Procuratore generale, il punto che sembra focale: ossia in forza di quali disposizioni normative, primarie o secondarie, l’RAGIONE_SOCIALE regolatrice nel 2013 e nel 2014 fosse legittimata a intervenire, non solo fissando per il futuro una tariffa rispettosa del principio del recupero integrale dei costi, ma anche incidendo retroattivamente sui contratti con l’utenza, recuperando i costi non scaricati in tariffa secondo il precedente sistema tariffario vigente ratione temporis , e abilitando così i gestori a chiedere un ulteriore corrispettivo in via retroattiva con riferimento ai consumi già effettuati nel vigore di una differente tariffa.
Merita infine un cenno anche il rilievo che la giurisprudenza prevalente sopra illustrata coglie un fondamento negoziale nell’esercizio del potere di procedere all’applicazione di conguagli retroattivi in forza di una duplice relatio , ossia RAGIONE_SOCIALE espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e gli utenti, che a sua volta richiama il Regolamento per il Servizio Idrico Integrato, e al rimando compiuto da tale Regolamento al sistema tariffario determinato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sicché il sistema risulta inserito di diritto nel contratto di fornitura ( ex art. 1339 c.c.).
Occorre comunque riflettere se anche tale complesso di richiami su base contrattuale possa essere insensibile alla mancanza del potere di incidere retroattivamente sulle tariffe applicate, eventualmente accertata in capo alla RAGIONE_SOCIALE regolatrice.
Il Collegio infine si interroga, dal punto di vista del diritto euro-unitario, se  sia  compatibile  il  recupero  delle  cosiddette  partite  pregresse  –  e
quindi  una  sostanziale  applicazione  retroattiva  delle  disposizioni  RAGIONE_SOCIALE Direttiva  2000/60/UE  –  con  la ratio complessiva  RAGIONE_SOCIALE  Direttiva  come rappresentata dalla CGUE.
Inoltre, in caso di ammissione RAGIONE_SOCIALE possibilità per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di prevedere l’applicazione retroattiva delle nuova tariffa con conguagli regolatori riferiti ai periodi precedenti alla sua operatività ( ante 2012), occorre esaminare la questione, che si colloca a monte RAGIONE_SOCIALE statuizione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29593 dell’11.10.2022, se all’utente è consentito far valere l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE previsione in sede amministrativa che consente il recupero di partite pregresse (e dunque RAGIONE_SOCIALE deliberazione RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/R/IDR) nella parte in cui interviene sui rapporti dare-avere già prescritti.
Infine, come sopra anticipato, una volta risolta, eventualmente in senso positivo, la questione dell’ammissibilità del recupero retroattivo delle partite pregresse, occorrerà scrutinare il tema dell’attribuzione dell’onere probatorio dell’imprevedibilità a suo tempo dei costi oggetto di recupero, accollato al Gestore del servizio dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, con riferimento alla sua compatibilità con la presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo dell’RAGIONE_SOCIALE regolatrice che ha determinato i costi oggetto del conguaglio. 
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione civile