Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 28815/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, nonché giusta procura in calce alla memoria del 7 dicembre 2023 dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma, INDIRIZZO, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente –
COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni delle notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato .
– controricorrente –
avverso la sentenza del tribunale di Nuoro n. 161/2020, depositata in data 3 aprile 2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 23/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso «nei suoi motivi secondo e terzo»
uditi, per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO , che hanno chiesto accogliersi il proprio ricorso;
udito per i controricorrenti l’AVV_NOTAIO
Considerato che:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME esponevano che il 9 maggio 2016, a fronte dei rispettivi contratti di utenza con RAGIONE_SOCIALE, avevano ricevuto le fatture emesse in data 28/4/2016, con le quali era stata unilateralmente inserita la voce «partite pregresse conguagli regolatori 2005/2011».
Rilevavano che nei documenti contabili veniva chiesto agli utenti RAGIONE_SOCIALE fornitura del servizio per uso domestico residente il pagamento di euro 215,49, quanto a COGNOME, euro 305,54 quanto a COGNOME ed euro 216,57 quanto a COGNOME.
Il giudice di pace respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da COGNOME, mentre accoglieva le domande con riferimento alle partite pregresse.
Per il giudice di prime cure vi era violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al rapporto negoziale, in assenza di qualsiasi indicazione idonea all’esplicitazione RAGIONE_SOCIALE voce «partite pregresse». Inoltre, rilevava che la pretesa di RAGIONE_SOCIALE di far gravare sull’utente anche gli eventuali errori di un’errata pianificazione d’ambito non trovava conforto né nell’ordinamento positivo, né del negozio giuridico sottoscritto dall’utente, perché un adeguamento RAGIONE_SOCIALE tariffa ex post si sarebbe tradotto in un’alea per l’utente contraente che, venuto a conoscenza di una diversa e maggiore entità RAGIONE_SOCIALE tariffa, si sarebbe magari astenuto dal sottoscrivere una tale tipologia di contratto di somministrazione RAGIONE_SOCIALE risorsa idrica.
Peraltro, trattandosi di importi relativi a fatture per presunti consumi per le annualità 2005/2011 il credito sarebbe estinto per prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. Trattandosi di prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento era soggetto alla prescrizione quinquennale, decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del consumo stesso, né poteva aver rilievo il fatto che l’ente creditore avesse provveduto a richiedere il pagamento cumulato di consumi relativi a più anni.
Il tribunale di Nuoro rigettava l’appello articolato da RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente rigettava il motivo d’appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In realtà, le domande formulate dagli attori inerivano all’accertamento dell’inesistenza del credito affermato da COGNOME a titolo di «conguaglio-partite pregresse 2005/2011», cioè quale «integrazione in via retroattiva dei corrispettivi per la somministrazione di acqua nel periodo precedente», nell’ambito di una fattispecie che doveva essere inquadrata nell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c.
Non rilevava che la tariffa fosse stata calcolata sulla base RAGIONE_SOCIALE delibera n. 18 del 26/6/2014 dell’RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE determina dell’amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE n. 281 del 31/12/2014, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 31, allegato A, RAGIONE_SOCIALE deliberazione dell’AEEGSI n. 643/201/3/RIIDR.
Le censure avverso i provvedimenti amministrativi erano state formulate soltanto « incidenter tantum », ai fini RAGIONE_SOCIALE loro disapplicazione.
Il tribunale respingeva anche il secondo motivo di impugnazione di COGNOME, con cui quest’ultima lamentava l’erroneità e l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE delibera n. 18 del 26 giugno 2014 e RAGIONE_SOCIALE pretesa afferente le «partite pregresse».
Per il giudice d’appello, dunque, era illegittima «la commisurazione del conguaglio ai consumi degli anni precedenti, come quello in esame, da farsi invece con riferimento ai consumi futuri». La quantificazione del conguaglio sulla base dei consumi erogati nell’anno 2012, «si risolve nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva applicata su consumi effettuati in anni precedenti, che è illegittima sia per la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di affidamento e RAGIONE_SOCIALE regola RAGIONE_SOCIALE buona fede nell’esecuzione del contratto».
Gli atti e i regolamenti potevano avere efficacia retroattiva «solo in presenza di una norma che acciò legittimamente ed espressamente abiliti».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, depositando anche memoria scritta.
A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2880/2024, depositata il 31 gennaio 2024, è stata fissata l’udienza pubblica del 23 maggio 2024.
Il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 dell’1/7/2024, pronunciata nel proc. r.g. 9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.
P.Q.M.
Dispone il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione delle Sezioni Unite di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2024.