Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6453 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6453 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 16012/21 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PA
.
del proprio difensore difeso all’AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME in]
virtù di pracura c,periale appLutn calce al controricorsj
–
contro
ricorrent;;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, 11 dicembre 2020 n. 386;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2017 la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, “la società RAGIONE_SOCIALE“) convenne dinanzi al Tribunale di Nuoro la società RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) la RAGIONE_SOCIALE era il RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico nella Regione RAGIONE_SOCIALE;
-) nel 2016 la NOME aveva domandato alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento di euro 8.893,12, a titolo di “conguaglio RAGIONE_SOCIALEe partite pregresse 2005-2011″, secondo quanto consentito da una deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (EGAS) del 31.12.2014 n. 281;
-) sia la Deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘EGAS, sia la pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erano illegittime, in quanto:
–) applicavano retroattivamente un aumento tariffario relativo a prestazioni già eseguite;
–) violavano il principio di corrispettività. L’attrice concluse pertanto chiedendo che, previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa delibera EGAS 281/14, il Tribunale dichiarasse “non dovute” le somme pretese da RAGIONE_SOCIALE a titolo di “conguaglio RAGIONE_SOCIALEe partite pregresse”.
La COGNOME si costituì eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
Dedusse che recuperare gli scostamenti tra i costi del servizio e le tariffe applicate al momento RAGIONE_SOCIALE‘erogazione di esso era un obbligo imposto dalla normativa primaria e secondaria di settore, cui essa non poteva sottrarsi.
Con sentenza 20.2.2019 n. 112 il Tribunale di Nuoro dichiarò non dovute le somme pretese dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di conguaglio RAGIONE_SOCIALEe “partite pregresse”.
La sentenza venne appellata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza 11.12.2020 n. 386 la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, rigettò il gravame.
La Corte d’appello ritenne che:
la controversia era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto la misura del corrispettivo d’un pubblico servizio;
“le integrazioni tariffarie non possono che valere per il futuro, consentendo di evitare il procrastinarsi del disequilibrio , ma non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato”;
Camera di consiglio del 7 dicembre 2022
applicare retroattivamente aumenti tariffari avrebbe comportato da un lato la violazione del divieto di retroattività dei provvedimenti amministrativi; dall’altro la violazione del principio per cui non è consentito ad una RAGIONE_SOCIALEe parti del contratto modificare unilateralmente i patti contrattuali.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. La RAGIONE_SOCIALE non si è difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Deduce la RAGIONE_SOCIALE che i pagamenti da essa richiesti a titolo di conguaglio per le “partite pregresse” erano frutto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di criteri obiettivi stabiliti dall’RAGIONE_SOCIALE nel 2013, princìpi cui i RAGIONE_SOCIALE aveva dato attuazione nel 2014 l’RAGIONE_SOCIALE (rectius, il Commissario Straordinario nominato ad hoc).
Contestare, pertanto, la legittimità RAGIONE_SOCIALEa suddetta pretesa equivaleva a contestare la legittimità dei suddetti provvedimenti amministrativi, sicché la controversia doveva essere devoluta al giudice amministrativo
M
1.1. Il motivo è infondato.
Decidendo una fattispecie identica a quella oggi in esame (concernente la contestazione del diritto da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di esigere il pagamento di “partite preg resse”), le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la suddetta controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ha “natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l’ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l’erogatore del servizio opera, ma solo l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa singola prestazione contrattuale” (Sez. U, Ordinanza n. 29593 del 11.10.2022).
La suddetta sentenza, inoltre, richiama e si allinea al precedente di Sez. U, Sentenza n. 4584 del 02/03/2006 (in cui l’utente del servizio idrico, RAGIONE_SOCIALE
Camera di consiglio del 7 dicembre 2022
d’un agriturismo, lamentava l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa per alberghi, invece che quella per agricoltori), nella cui motivazione si legge: “la giurisdizione del Giudice amministrativo è configurabile per il fatto che la controversia investe l’atto amministrativo generale con il quale le tariffe per i vari tipi d utenze sono determinate, atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del Giudice ordinario, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 2248 del 1865, all. E, alt. 5, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condizion l’esistenza ed il contenuto del diritto sostanziale costituente l’oggetto del processo”.
I suddetti precedenti consentono che la questione di giurisdizione sia qui decisa dalla sezione semplice, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 374, comma primo, ultimo periodo, c.p.c..
1.2. Non decisivi in senso contrario appaiono i nove precedenti di questa Corte, invocati dalla società ricorrente alle pp. 11-12 del proprio ricorso. Di questi precedenti, infatti, tre hanno affermato princìpi non pertinenti rispetto al caso di specie (e cioè Cass. 18497/16, che ha affermato la /4 -giurisdizione del G.O. in una controversia sulla interpretazione del contratto circa la tariffa da applicare; Cass. 441/07, la quale è solo un decreto di estinzione del giudizio; Cass. 15217/06, la quale concerneva la controversia privatistica tra concessionario e subconcessionario di un parcheggio aeroportuale).
I restanti sei precedenti avevano ad oggetto fattispecie concrete molto diverse da quella oggi in esame, e dunque sono recessivi rispetto al dictum RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, sopra ricordato (29593/22) concernente l’identica fattispecie oggi in esame.
Col secondo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di sette diverse norme di legge, nonché di due provvedimenti amministrativi.
Assume violati, in particolare:
-) l’articolo 9 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2000/60;
-) l’articolo 1339 c.c.;
-) gli articoli 142 e 154 del codice RAGIONE_SOCIALE‘ambiente (d.lgs. 652/06);
-) l’articolo 21 del decreto-legge 201/11;
-) l’articolo 10 del decreto-legge 70/11;
-) l’articolo 3 del DPCM 22 luglio 2012;
-) la delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, “RAGIONE_SOCIALE“) del 26.6.2014 n. 643/2013/R/IDR ed il regolamento del servizio idrico integrato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Tali norme sarebbero state violate dalla Corte d’appello, secondo la ricorrente, nella parte in cui ha ritenuto illegittima la pretesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di addebitare agli utenti il divario fra ricavi e costi di esercizio del servizio maturato negli anni compresi fra il 2005 e il 2011.
Questa statuizione è censurata dalla RAGIONE_SOCIALE con due argomenti.
2.1. La società ricorrente deduce, in primo luogo, di avere domandato il pagamento RAGIONE_SOCIALEe cosiddette “partite preg resse” non di propria iniziativa, ma sulla base di un preciso dovere impostole dall’RAGIONE_SOCIALE) con l’art. 31 RAGIONE_SOCIALEa Deliberazione 643/2013/R/IDR.
2.2. Il secondo argomento speso dalla RAGIONE_SOCIALE a sostegno del proprio ricorso è che il recupero RAGIONE_SOCIALEe “partite pregresse costituisce una necessità imposta dal legislatore nazionale e da quello comunitario” al fine di garantire la economicità RAGIONE_SOCIALEa gestione del servizio di distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘acqua.
Sotto quest’ultimo aspetto la ricorrente deduce che il principio di pieno recupero dei costi del sevizio (c.d. principio del “full recovery cost”) è imposto dall’articolo 9 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2000/60/CE e dall’articolo 154 d.lgs. 652/06; che l’attuazione di tale principio sfugge al potere del singolo RAGIONE_SOCIALE, ed è rimesso all’RAGIONE_SOCIALE ed agli RAGIONE_SOCIALE; che il medesimo principio è stabilito dal regolamento del servizio idrico al § B.16, e che tale regolamento è richiamato dal contratto che regola il rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e gli utenti; che in attuazione del principio di pieno recupero dei costi la RAGIONE_SOCIALE con la Deliberazione 643/2013 aveva stabilito che i conguagli per partite pregresse costituissero necessariamente una componente di costo da includere nella
tariffa; che il recupero a titolo di conguaglio dei costi non coperti dalla tariffa nei precedenti esercizi costituisce un principio generale di gestione di tutti i “settori regolati”; che, infine, i provvedimenti amministrativi con cui la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE avevano autorizzato la RAGIONE_SOCIALE al recupero dei costi non coperti negli anni 2005-2011 non violavano il principio di irretroattività del provvedimento amministrativo, ma si limitavano a “ripartire sull’utenza il reperimento RAGIONE_SOCIALEe risorse necessarie all’equilibrio economicofinanziario RAGIONE_SOCIALEa gestione”.
2.3. Il motivo è fondato solo in parte.
La società ricorrente è nel vero quando sostiene che il RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico deve essere messo in condizione di recuperare i costi straordinari provocati da situazioni anomale ed imprevedibili, in virtù del principio del full recovery cost (meglio: di economicità RAGIONE_SOCIALEa gestione).
Erra, invece, quando mostra di ritenere che qualunque costo sopravvenuto, da qualunque causa determinato, consente al RAGIONE_SOCIALE di pretenderne la rifusione da parte RAGIONE_SOCIALE utenti senza alcuna ulteriore dimostrazione.
Questa conclusione discende dall’unica interpretazione che questa Corte ritiene possibile RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria e di quella nazionale in tema di remunerazione del servizio di somministrazione RAGIONE_SOCIALE‘acqua.
2.4. La Corte inizia col rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente – non esiste alcun principio sovranazionale che imponga agli Stati membri di gestire il servizio di distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘acqua nelle forme RAGIONE_SOCIALE‘impresa commerciale.
Il diritto comunitario disciplina la materia nella Direttiva n. 2000/60/CE, la quale ha lo scopo di garantire la salubrità RAGIONE_SOCIALE‘acqua e l’accessibilità ad essa di tutti, ma lascia liberi gli Stati membri di scegliere il moRAGIONE_SOCIALEo gestionale di fornitura del servizio.
Tuttavia, se uno Stato membro scegliesse il moRAGIONE_SOCIALEo gestionale di distribuzione mediante l’attività d’una impresa commerciale, l’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa suddetta Direttiva, rinviando all’Allegato III (intitolato “Analisi economica”) RAGIONE_SOCIALEa Direttiva, impone agli Stati membri di “effettuare i pertinenti calcoli
necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici”.
Inoltre i “Considerando” 19, 22, 27 e 38 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva stabiliscono:
La presente direttiva intende mantenere e migliorare l’ambiente acquatico all’interno RAGIONE_SOCIALEa Comunità. Tale obiettivo riguarda principalmente la qualità RAGIONE_SOCIALEe acque interessate. (…)
La presente direttiva deve contribuire alla graduale riduzione RAGIONE_SOCIALEe emissioni di sostanze pericolose nelle acque.
L’obiettivo finale RAGIONE_SOCIALEa presente direttiva è quello di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.
considerando 38:
(38) Può risultare opportuno che gli Stati membri ricorrano a strumenti economici nell’RAGIONE_SOCIALE di un programma di misure (…). A tal fine, sarà necessaria un’analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine RAGIONE_SOCIALEa domanda e RAGIONE_SOCIALE‘offerta nel distretto idrografico.
Se dunque gli Stati membri, una volta scelto il moRAGIONE_SOCIALEo gestionale di efficienza economica, hanno l’obbligo di imporre al RAGIONE_SOCIALE il dovere di effettuare “i pertinenti calcoli” per il recupero dei costi, ne discende – ed è un’ovvietà – che la norma comunitaria, là dove consente il recupero dei costi, non legittima per ciò solo la pretesa di riversare sugli utenti colpevoli errori di pianificazione da parte del RAGIONE_SOCIALE, i quali abbiano causato un’anomala lievitazione dei costi, o una sottostima dei ricavi attesi.
Scopo RAGIONE_SOCIALEa Direttiva, insomma, fu garantire il miglioramento RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEe acque, e non deresponsabilizzare i gestori.
2.5. Anche la normativa nazionale non legittima la pretesa del RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico di pretendere dagli utenti, sempre e comunque, la rifusione di costi rivelatisi maggiori rispetto a quelli pianificati al momento RAGIONE_SOCIALEa fatturazione (c.d. revenue regulation).
Quanto debbano pagare gli utenti del servizio idrico è materia disciplinata da fonti numerose, che ripartiscono le relative competenze tra molti soggetti diversi.
Per i fini che qui rilevano, e molto semplificando, ci si può limitare a rilevare che vengono in rilievo tre fonti e tre competenze.
Sul piano RAGIONE_SOCIALEe fonti, la materia è oggi regolata principalmente da:
il d. Igs. 3.4.2006, che ha fissato le competenze generali;
il d.l. 22-12-2011 n. 211 (convertito nella I. 17-02-2012 n. 9), il quale ha istituito l’RAGIONE_SOCIALE, e delegato il RAGIONE_SOCIALE a fissarne le competenze;
il d.P.C.M. 20.7.2012, che ha stabilito le rispettive competenze del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE in materia di tariffa del servizio id rico.
Principio cardine RAGIONE_SOCIALEa materia è l’art. 154 del d. Igs. 152/06 il quale (nel testo modificato a seguito del referendum abrogativo indetto con d.P.R. 23 marzo 2011) stabilisce che la tariffa “costituisce il corrispettivo” del servizio idrico e deve essere determinata “tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘entità dei costi di gestione (…) in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi (…). Tutte le quote RAGIONE_SOCIALEa tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”. tA-
2.6. Sul piano RAGIONE_SOCIALEe competenze (tralasciando per semplicità quelle di Comuni, Regioni ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) il blocco normativo appena tratteggiato ha previsto un sistema così riassumibile:
il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘ambiente fissa i criteri generali di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 154, comma 1, d. Igs. 152/06; tale norma (nel testo modificato a seguito del referendum abrogativo indetto con d .P.R. 23 marzo 2011) stabilisce che la tariffa “costituisce il corrispettivo” del servizio idrico e deve essere determinata “tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘entità dei costi di gestione (…) in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi (…). Tutte le quote RAGIONE_SOCIALEa tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”.
l’RAGIONE_SOCIALE) stabilisce il metodo tariffario e definisce le componenti di costo;
gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fissano, sulla base del piano d’RAGIONE_SOCIALE, le tariffe che saranno poi approvate dall’RAGIONE_SOCIALE (artt. 152, comma 4, e 10, comma 14, d.l. 70/11).
2.7. Per quanto rileva nel presente giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE, e cioè l’anello terminale RAGIONE_SOCIALEa catena di deleghe “a cascata” appena descritta: legge delega – legge delegata – RAGIONE_SOCIALE Ministro – RAGIONE_SOCIALE) ha stabilito il metodo tariffario per il periodo di tempo qui in contestazione con la Delibera 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR.
2.8.11 metodo tariffario adottato dalla Delibera 634/13, per quanto qui rileva, ha queste caratteristiche:
la misura RAGIONE_SOCIALEa tariffa deve dipendere non dai costi sostenuti dal RAGIONE_SOCIALE nell’ano precedente, ma dai costi standard (o costi efficienti) del servizio. In pratica e banalizzando, i costi efficienti ed ottimali del servizio sono stabiliti in via generale ed astratto dall’RAGIONE_SOCIALE, sicché il RAGIONE_SOCIALE realizzerà tanto maggiori ricavi, quanto più riuscirà ad abbattere in concreto i costi “presunti” su cui si basa la tariffa;
il rischio di una domanda – e quindi di ricavi – inferiore a quella prevista non ricade sul RAGIONE_SOCIALE, ma sugli utenti;
il RAGIONE_SOCIALE ha quindi diritto di recuperare retroattivamente dagli utenti i maggiori costi od i minori introiti (c.d. sistema RAGIONE_SOCIALEa revenu regulation), ma a condizione che gli uni e gli altri siano stati oggettivamente imprevedibili;
il recupero dei suddetti costi, o “partite pregresse” che dir si voglia, dev’essere approvato dagli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed esposto separatamente in bolletta (art. 31 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato A alla Delibera RAGIONE_SOCIALE 634/13).
2.9. Dalla sommaria esposizione del quadro normativo nazionale si ricavano, per quanto concerne il rapporto di diritto civile tra RAGIONE_SOCIALE e utente, i seguenti principi.
R.G.N. 16012/21
Camera di consiglio del 7 dicembre 2022
2.9.1. Dal criterio di economicità RAGIONE_SOCIALEa gestione e dalla legittima previsione del metodo tariffario basato sul c.d. full recovery cost discende che nei contratti di somministrazione di acqua l’utente non può invocare un inesistente “principio di immodificabilità RAGIONE_SOCIALEa tariffa”, né un principio di affidamento sulla stabilità di essa. La legge infatti impone al RAGIONE_SOCIALE, per quanto detto, forme di revisione del contratto di utenza “per l’ipotesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l’equilibrio contrattuale, determinandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione” (Sez. U – , Sentenza n. 5386 del 18/02/2022).
2.9.2. Dall’art. 154 d. Igs. 152/06 si ricava che, se “tutte le quote” RAGIONE_SOCIALEa tariffa sono un corrispettivo, per esse vale il principio cum nulla subest causa, constare non potest obligatio: e dunque non possono essere pretese in mancanza di una controprestazione.
Dunque il principio del pieno ricovero dei costi non può trasmodare in un commodus discessus, al quale il RAGIONE_SOCIALE possa impunemente ricorrere tutte le volte che un bilancio d’esercizio si chiuda con una perdita; tanto meno può farlo allorché la perdita sia dovuta a scelte gestionali inavvedute, ad errori di programmazione, a spese dissen nate. t”-
La pretesa di pagamento di un conguaglio, nel caso in cui la programmata tariffa si sia rivelata inadeguata, è dunque inibita, per difetto genetico del sinallag ma contrattuale, quando l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEa tariffa sia dipesa da errori di gestione o di previsione del RAGIONE_SOCIALE o anche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i cui errori di programmazione nella fissazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa restano inopponibili dal RAGIONE_SOCIALE all’utente.
2.10. Reputa doveroso la Corte aggiungere che, nel caso di controversia tra il RAGIONE_SOCIALE e l’utente circa la legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa di pagamento di partite pregresse, la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘imprevedibilità del costo di cui si chiede il pagamento retroattivo grava sul RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico.
Il contratto concluso tra RAGIONE_SOCIALE ed utente, infatti, è un contratto di somministrazione.
La prestazione del RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, non è limitata alla “vendita” di acqua, ma include anche i servizi accessori, quali la conduzione e la depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque, attività per le quali viene pagato un corrispettivo.
Al contratto di utenza devono pertanto applicarsi le norme previste per l’appalto di servizi, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 1577 c.c., e dunque anche l’art. 1664 c.c., che disciplina l’ipotesi di maggiore onerosità sopravvenuta nel contratto d’appalto.
Nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1664 c.c., questa Corte ha costantemente affermato che è onere RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore il quale invochi il diritto alla revisione del prezzo, fornire la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del relativo presupposto (così già Sez. 2, Sentenza n . 7519 del 15/12/1986, Rv. 449552 -01, in seguitosempre conforme).
Analogamente, nella materia qui in esame, l’inerenza del “maggior costo” al servizio idrico e la sua imprevedibilità costituiscono il fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa, e secondo i princìpi generali debbono essere provati da chi li invoca (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 – 01).
I princìpi appena esposti trovano conferma nella giurisprudenza di questa Corte, nella giurisprudenza costituzionale ed in quella amministrativa.
3.1. Questa Corte ha infatti già ritenuto illegittimo il meccanismo recuperatorio RAGIONE_SOCIALEe partite preg resse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione RAGIONE_SOCIALEa quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio, né criteri matematici di quantificazione RAGIONE_SOCIALEe componenti tariffarie, ma l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEe perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento RAGIONE_SOCIALEa disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico RAGIONE_SOCIALE utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione (Sez. 3, Ordinanza n. 17959 del 23.6.2021).
3.2. Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 26.1.2011 n. 26, ha affermato che “coessenziale alla nozione di klevanza’economica del servizio
R.G.N. 16012/21
Camera di consiglio del 7 dicembre 2022
idrico integrato è l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno RAGIONE_SOCIALEa copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi”. E va da sé che la gestione del servizio idrico “con metodo economico” verrebbe meno, se fosse consentito al RAGIONE_SOCIALE recuperare dagli utenti i costi dovuti alla propria mala gestio.
3.3. Infine, anche la giurisprudenza amministrativa ha più volte ritenuto che il principio del recupero integrale dei costi consente di “riconoscere al RAGIONE_SOCIALE solo i costi «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all’incremento RAGIONE_SOCIALE investimenti o all’ottimizzazione dei costi di gestione” (così Cons. stato, sez. V, sentenza 12.5.2016 n. 1882), altrimenti il contratto si trasformerebbe in un “appalto remunerato a piè di lista”, con sostanziale annullamento del rischio d’impresa per il RAGIONE_SOCIALE (e sua deresponsabilizzazione) e accollo all’utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati (così TAR Lazio-Latina, 22.4.2011 n. 357; nello stesso senso TAR Lazio-Latina 20.6.2011 n. 529).
Da ciò il giudice amministrativo ha tratto la conclusione che i costi del servizio possono essere recuperati retroattivamente solo nei limiti in cui siano giustificati da “attività incrementali rispetto a quelle pianificate, o per modifiche del contesto esogeno in cui opera il RAGIONE_SOCIALE” (così TAR Lazio-Latina 26.6.2015 n. 495). Deve, invece, escludersi la legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all’anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato, sez. VI, 29.12.2020, n. 8502).
m–
I princìpi sin qui esposti non sono contrastati dalla giurisprudenza amministrativa invocata dalla società ricorrente.
Quest’ultima ha invocato, in primo luogo, il decisum di Cons. Stato, sez. VI, 14.6.2017 n. 2918 (p. 17 del ricorso).
Tale sentenza aveva ad oggetto l’impugnazione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata dall’autorità Garante RAGIONE_SOCIALEa Concorrenza e del Mercato a fronte di pratiche commerciali ritenute scorrette. La suddetta sentenza del Consiglio di Stato annullò il provvedimento sanzionatorio per difetto di motivazione, ed il difetto di motivazione fu ravvisato nel fatto che l’RAGIONE_SOCIALE non tenne conto, nel valutare la liceità RAGIONE_SOCIALE‘operato di RAGIONE_SOCIALE, d’un parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta dunque d’una sentenza avente ad oggetto una fattispecie concreta ben differente dalla presente; e va da sé che – a tutto concedere – nessun parere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di settore, per quanto autorevole, giammai potrebbe avere effetto di vincolo per il giudice civile.
Né sarà superfluo aggiungere che il passo RAGIONE_SOCIALEa suddetta sentenza del Consiglio di Stato, trascritto a p. 17 del ricorso ed enfatizzato dalla ricorrente, non esprime l’opinione del Consiglio di Stato, ma è solo il riassunto, contenuto nella sentenza, del parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del quale l’RAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto conto.
4.1. La ricorrente ha poi invocato il decisum di Cons. Stato, sez. IV, 20.1.2014 n. 255 (p. 17 del ricorso).
Questa decisione aveva ad oggetto una domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del CIPE di fissare le tariffe del servizio idrico, e non si occupa affatto del problema RAGIONE_SOCIALEe “partite pregresse”.
4.2. Infine, la ricorrente ha invocato il decisum di Cons. Stato, 12.5.2016 n. 1882 (p. 21 del ricorso).
Nel caso deciso da quest’ultima sentenza il RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico (RAGIONE_SOCIALE aveva impugna il silenzio RAGIONE_SOCIALE‘AATO sulla richiesta di determinazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe. Accolta la domanda dal TAR, e persistendo il silenzio RAGIONE_SOCIALE‘AATO, il TAR nominò un commissario ad acta, il quale determinò il debito RAGIONE_SOCIALE‘AATO avverso il RAGIONE_SOCIALE nella misura di 75 milioni di euro.
Il provvedimento del commissario ad acta venne impugnato dall’AATO, il TAR rigettò l’impugnazione ed il Consiglio di Stato rigettò il gravame.
La sentenza suddetta, pertanto, non solo non si occupò del problema oggi in esame, ma condivise la sentenza del TAR in cui si affermava “di riconoscere al RAGIONE_SOCIALE solo i costi «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all’incremento RAGIONE_SOCIALE investimenti o all’ottimizzazione dei costi di gestione”.
Una decisione, dunque, che contrasta, invece di corroborare, la pretesa fatta valere nella presente sede dalla RAGIONE_SOCIALE
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, la quale nel tornare ad esaminare il gravame proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE applicherà il seguente principio di diritto:
“il RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico integrato ha diritto di pretendere retroattivamente dall’utente il pagamento di conguagli resi necessari dai maggiori costi sostenuti o dai minori ricavi sostenuti rispetto alle previsioni tariffarie nel solo caso in cui gli uni e gli altri siano dovuti a circostanze impreviste e imprevedibili, ma non quando siano dovuti ad errori di gestione, di amministrazione o di pianificazione. Nella controversia tra RAGIONE_SOCIALE e l’utente l’onere RAGIONE_SOCIALEa relativa prova grava sul primo”.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il primo motivo di ricorso;
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, i diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 7 dicembre 2022 e, previa riconvocazione, del 18 gennaio 2023.