Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19548 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19548 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16649/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di SASSARI n. 42/2023, depositata il 09/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 476/2021, il Tribunale di Tempio Pausania ha accolto le domande del Condominio Villaggio Marina, dichiarando non dovute le somme richieste da RAGIONE_SOCIALE a titolo di conguagli regolatori.
La Corte d’appello di Sassari, con la sentenza n. 42/2023, depositata il 09/02/2023, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, affermando che ‘le integrazioni tariffarie non possono che valere per il futuro, consentendo di scongiurare il procrastinarsi del disequilibrio, ma non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato, poiché al contrario, operando le modifiche tariffarie retroattivamente per i consumi già effettuati, si realizzerebbe, nell’ambito del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evidente violazione del principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi e dall’altro, una evidente violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo la parte modificare unilateralmente il corrispettivo pattuito dopo avere dato corso alla somministrazione della fornitura, ciò in ragione della tutela dell’affidamento e della buona fede nell’esecuzione del contratto, principi richiamati dal primo giudice a corredo della rappresentazione privatistica del rapporto de quo’ e che la pronuncia delle Sezioni unite n. 29593/2022 ‘che statuisce un principio di diritto in materia di giurisdizione e di prescrizione ma non in materia di legittimità dell’applicazione retroattiva del conguaglio, la cui disposizione è richiamata soltanto per determinare il dies a quo del termine prescrizionale’ non
legittimasse il gestore del servizio idrico a pretendere le partite pregresse.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.
Il Condominio Villaggio Marina resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Entrambe le parti, in vista dell’odierna Camera di consiglio, depositano memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia « violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’Ente d’ambito della Sardegna; Regolamento del servizio idrico integrato » .
La ricorrente insiste nel sostenere che:
la definizione delle partite pregresse ad opera delle competenti Autorità amministrative (ARERA, EGAS) risulta del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell’ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, c.d. ‘Codice dell’ambiente’);
a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all’anno base non considerati in precedenza ai fini tariffari -erano stati legittimamente inseriti dalle competenti Autorità amministrative, come componenti della tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio, di derivazione europea, del ‘full cost recovery’ (art. 9 Dir. 2000/60/CE);
le determinazioni tariffarie entrano di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c.;
il contratto d’utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle Autorità amministrative di settore, rispetto ai quali il Gestore del servizio non ha alcuna autonomia decisionale.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta « violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’Ente d’ambito della Sardegna; Regolamento del servizio idrico integrato » .
La ricorrente lamenta che la corte d’appello non si sia pronunciata sulla eccezione di prescrizione e insiste nel ritenere che il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione deve coincidere con il momento in cui era stata autorizzata (rectius obbligata) a fatturare i relativi importi a seguito della loro effettiva quantificazione (i.e., 26 giugno 2014, data della delibera n. 18 dell’Ente d’Ambito).
Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica -quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori – posta dal ricorso qui in esame.
L’udienza pubblica delle Sezioni Unite si è tenuta il 6 maggio 2025, ma la decisione non è stata ancora resa pubblica.
Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa che la sentenza delle Sezioni Unite venga pubblicata.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della pronunzia delle Sezioni Unite.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2025 dalla