Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6744 Anno 2024
sul ricorso 12576/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, INDIRIZZO
Pec.
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, INDIRIZZO
Pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3490/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 25/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
la signora NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Cagliari la società RAGIONE_SOCIALE, quale ente gestore del servizio idrico integrato per la Regione RAGIONE_SOCIALE, per sentir accertare e dichiarare l’ inesigibilità della pretesa avanzata dall’ente di ottenere il pagamento di somme a titolo di conguaglio della tariffa idrica integrata; per l’effetto chiese accertarsi l’ intervenuta prescrizione della domanda, l’ errata e arbitraria qualificazione del credito, il vizio degli atti amministrativi presupposti (rispetto alla delibera con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva definito l’importo dei conguagli), l’ illegittima applicazione retroattiva della medesima delibera, dunque l’illegittimità della pretesa creditoria vantata dall’RAGIONE_SOCIALE gestore e la ripetizione di quanto indebitamente versato;
la società RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio, sollevando pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario non essendo in contestazione questioni di mero calcolo della tariffa bensì eccezioni relative alla legittimità dell’esercizio del potere amministrativo esercitato in relazione alla regolamentazione dei conguagli regolatori; il gestore evidenziò altresì di essere obbligato a procedere alle fatture relative ai conguagli e di aver addebitato gli importi secondo i criteri forniti dall’A utorità amministrativa regolatoria nazionale;
il Giudice di Pace di Cagliari, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenne sussistente e fondata l’eccezione di prescrizione del corrispettivo preteso dall’RAGIONE_SOCIALE per i consumi dal 2005 al 2011 eccetto che per una esigua frazione d’anno; a seguito di appello dell’RAGIONE_SOCIALE gestore, che chiese la riforma della sentenza sia in punto di giurisdizione sia sulla prescrizione della pretesa creditoria, il Tribunale di Cagliari, con sentenza pubblicata in data 25/11/2021, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza appellata
ritenendo, per quanto ancora di interesse, infondato il preteso difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia avente ad oggetto la determinazione dei corrispettivi del servizio; nel merito ha confermato la disapplicazione della deliberazione n. 18 del 26/6/2014 del Commissario Straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva stabilito la misura dei conguagli prevedendone un effetto retroattivo, al fine di recuperare il deficit di bilancio pregresso, ciò in palese violazione dell’art. 11 disp. prel. c.c.;
avverso la sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso -art. 360, co. 1 c.p.c. violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133 co. 1 lett. c) del Codice del processo Amministrativo -la ricorrente chiede la cassazione della sentenza in relazione alla ritenuta giurisdizione del giudice ordinario e sostiene che la qualificazione della posizione giuridica soggettiva fatta valere dell’ utente quale meramente patrimoniale è errata afferendo le contestazioni sollevate alla legittimità delle scelte tecnico-discrezionali dell ‘A utorità amministrativa in ordine all’individuazione e regolazione del costo del servizio idrico integrato, di guisa che la posizione giuridica soggettiva dell’utente nei riguardi dell’a utorità amministrativa è di interesse legittimo, con la conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;
il motivo è infondato;
questa Corte ha già affermato con numerose pronunce che le controversie relative ai corrispettivi del servizio idrico integrato hanno natura patrimoniale e riguardano il rapporto di utenza che il privato ha con l’ente gestore; esse non toccano, dunque, questioni relative all ‘esercizio del potere amministrativo dell’RAGIONE_SOCIALE gestore e richiedono pertanto la giurisdizione del giudice ordinario con esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., S.U. n.4079 del 9/2/2023; Cass., S.U. n. 29593 del 2022; Cass., S.U. n. 5386 del 2022; Cass., S.U. n. 20962 del 2021);
con il secondo motivo di ricorso -art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 142, co. 3 e 154 D.lgs. n. 152 del 2006; art. 9 Dir.2000/60/CE; artt. 21 comma 13 e 19 D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 106; art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; Delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; Delibera 26 giugno 2014 n. 18 dell’ E nte d’ Ambito della RAGIONE_SOCIALE; Regolamento del servizio idrico integrato- la ricorrente lamenta l’errata interpretazione d i tutte le disposizioni indicate in epigrafe, sia di rango comunitario sia nazionale, di fonti primarie e secondarie, nonché la violazione della norma-principio della eter ointegrazione del contenuto del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; in particolare lamenta che la sentenza impugnata non ha considerato che il gestore si limita esclusivamente ad applicare una tariffa eterodeterminata senza che residui per lo stesso alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione della tariffa; che il previgente sistema tariffario basato sul principio del price cap, è stato sostituito da un nuovo metodo, fatto proprio dall’autorità di regolazione del settore e dalla società RAGIONE_SOCIALE, giudicato già dal Consiglio di Stato come del tutto conforme a legge; in base a tale metodo i conguagli approvati sono ripartiti sull’utenza (che sostiene i costi del
servizio) in proporzione ai consumi di un anno predefinito utilizzato quale mero parametro ma non si sostanziano sotto alcun profilo in una integrazione retroattiva di pagamenti precedenti per consumi già liquidati;
il motivo è fondato;
questa Corte (Cass., S.U. n. 29593 dell’11/10/2022 ), richiamati i principi comunitari e nazionali sulle tariffe del servizio idrico integrato ha già statuito che il conguaglio per le partite pregresse implica l’applicazione di un costo “ora per allora”, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell’art. 2935 c.c.; ne consegue che la prescrizione non decorre se non dal momento della determinazione delle tariffe; se si ammettesse l ‘assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati ciò comporterebbe , nei fatti, neutralizzarne l’inc idenza e, quindi, escludere la concreta possibilità di recupero; questi principi sono stati ribaditi con ulteriori precisazioni da successive ordinanze con le quali questa Corte ha specificato che il gestore può richiedere all’utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti “ora per allora” solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla “ratio” che permea il quadro regolativo dei servizi economici di
interesse generale, rappresentata dall’aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall’impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica (Cass., 3, n. 5492 del 22/2/2023); con una ulteriore ordinanza (Cass., 3, n. 5127 del 17/2/2023) questa Corte, delineato il quadro normativo vigente, ha specificato che nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull’ente gestore del servizio idrico l’onere di provare l’imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa;
orbene, il Collegio ritiene di dover dare continuità al richiamato ed ormai consolidato orientamento e, per l’effetto, dispone l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, con conseguente cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa in relazione la impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza