Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28891 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27111/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente e ricorrente incidentale –
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF:CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Controricorrente sul ricorso incidentale –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 246/2022 depositata il 02/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda attiene a somministrazione di acqua potabile da parte della società RAGIONE_SOCIALE in favore della società RAGIONE_SOCIALE
La domanda da quest’ultima nei confronti della prima proposta di accertamento della non debenza della somma dalla medesima richiesta a titolo di conguaglio per partite pregresse per il periodo 2005-2011 è stata accolta dal Tribunale di Nuoro con sentenza successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari n. 353 del 2022.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente in via principale società RAGIONE_SOCIALE denunzia <> degli artt. 142, 154 d.lgs. n. 152 del 2006, 9 Direttiva 2000/60/CE, 21 D.L. n. 201 del 2011, conv. Con modif. nella L. n. 214 del 2011, 10 D.L. n. 70 del 2011, conv. Con modif. nella L. n. 106 del 2011, 3 D.P.C.M. 22/7/2012, 1339 c.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso l’ammissibiltà del <> applicta agli utenti del servizio idrico>> entrati <>.
Lamenta che <>.
Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all’utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti “ora per allora”, peraltro solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione, dovendo escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi in sostanza escludere i conguagli destinati a scaricare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio.
Diversamente, il piano tariffario risulterebbe invero incoerente rispetto alla ragione che permea il quadro regolatore dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall’aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall’impresa; dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi; dalla misurabilità oggettiva; dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica ( v. Cass., 22/2/2023, n. 5492 ).
Grava sull ‘ ente gestore del servizio idrico l ‘ onere di provare l ‘ imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa ( v. Cass., 17/2/2023, n. 5127 ).
Orbene, nell’affermare che <>, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
Attesa l’ammissibilità, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, del recupero dei costi ora per allora, deve ritenersi pertanto legittimo il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio, tali non potendo d’altro canto considerarsi quelli scaturenti dalla cattiva gestione del servizio de quo .
Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il ricorso incidentale, consegue l’accoglimento e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione.
Roma, 2/7/2024