Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27936 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27936 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12154/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente principale- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi da ll’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 148/2021 depositata il 10/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 505/2016, depositata il 21.3.2016, il Tribunale di Ancona, previa qualificazione quale domanda di accertamento negativo del credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’opposizione proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’intimazione di pagamento di cui alla nota 26.5.2000, prot. 16150, ha accolto la domanda degli attori ed ha rigettato la domanda riconvenzionale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE diretta ad ottenere il pagamento della somma asseritamente dovuta a titolo di conguaglio ex art.35 l.n.865/1971, in relazione alla convenzione di assegnazione di aree già appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE, dovendosi individuare il conguaglio nella differenza tra la somma già corrisposta dal RAGIONE_SOCIALE all’atto della stipula della convenzione di acquisizione dell’area dalla RAGIONE_SOCIALE e la stima della stessa area secondo i criteri dettati dalla sopravvenuta legge sull’espropriazione.
Con sentenza n. 148 del 2021, pubblicata il 10-2-2021, la Corte d’Appello di Ancona, per quanto ora rileva, ha rigettato l’appello principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la citata sentenza.
La Corte territoriale, ha, in primo luogo, confermato che la richiesta di pagamento aveva mera natura di diffida e non di provvedimento amministrativo, quindi era privo dei caratteri di efficacia, esecutività ed esecutorietà; ha, inoltre, richiamato il consolidato orientamento di legittimità in tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, di cui alla Legge 865/1971,
applicabile ratione temporis , rimarcando il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di cessione, che dev’essere inderogabilmente contenuto nella convenzione di cui all’art. 35, comma 8, della stessa legge, e i costi dell’acquisizione delle aree (Cass. 14782/2020; Cass. 13595/2020), con la conseguente diritto dell’Ente territoriale a ripetere esclusivamente gli importi effettivamente sostenuti per |’esecuzione di detti piani: il che non era avvenuto nella specie, essendo stato accertato in giudizio, per essere stato confermato dallo stesso appellante principale, che il RAGIONE_SOCIALE non aveva corrisposto alcun maggiore indennizzo di esproprio all’RAGIONE_SOCIALE, non avendo versato nessun importo a conguaglio. La richiesta di pagamento del predetto RAGIONE_SOCIALE doveva, pertanto, ritenersi destituita di fondamento, non essendo venuto ad esistenza il diritto di credito dal medesimo vantato.
Il giudice d’appello ha, altresì, rilevato, che, a seguito alla estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE Pia, si era realizzata la confusione dei patrimoni tra il RAGIONE_SOCIALE appellante e l’RAGIONE_SOCIALE estinta, ai sensi dell’art. 1253 cod. civ., ciò comportando l’estinzione per confusione dell’obbligazione di versare l’eventuale maggiore indennità di esproprio a titolo di conguaglio.
Infine, la Corte d’Appello ha dichiarato assorbito l’impugnazione incidentale proposta dai soci assegnatari ‘in applicazione del ricordato principio della ragione più liquida’.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a quattro motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì ricorso incidentale condizionato.
Il comune ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 28.8.2024.
I controricorrenti nonché ricorrenti incidentali hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente denuncia : i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, commi 8 e 12, L. 22.10.71 n. 865, dell’art. 2 della convenzione di cessione di aree dell’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 2 del contratto di assegnazione alla RAGIONE_SOCIALE 1 9.4.83 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1253 c.c. e ss.; deduce che la Corte ha mal applicato il principio di pareggio di bilancio delle pubbliche amministrazioni volto a limitare il depauperamento del pubblico danaro e rileva che non è applicabile l’estinzione del credito per confusione al caso di specie; ii) con il secondo motivo la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 180 (ora 183) c.p.c. in relazione alla preclusione dell’eccezione di confusione del credito dell’RAGIONE_SOCIALE e del corrispettivo debito del RAGIONE_SOCIALE, nonché alla rilevanza nella specie dell’art. 6 L.R. Marche 18.12.91 n. 36 (art. 360 n. 4 c.p.c.); in particolare, il ricorrente lamenta che l’eccezione di compensazione del credito non sia stata dedotta in giudizio dalle controparti nell’atto introduttivo del giudizio; iii) con il terzo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (artt. 6 L.R. Marche 18.12.91 n. 36 e 360 n. 5 c.p.c.); in particolare, il ricorrente lamenta l’omesso esame della permanenza del vincolo di destinazione del patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE, trasferito al RAGIONE_SOCIALE, ai fini originari della stessa; iv) con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 61 e 191 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.); in particolare, il ricorrente deduce che nell’atto di appello aveva censurato il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto tardiva e carente di
prova la sua allegazione secondo cui il lotto assegnato alla RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto, oltre alle proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, terreni già degli Eredi NOME COGNOME; sul punto, il RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’illegittimità del diniego di ammissione di consulenza tecnica volta a determinare il valore delle aree su cui sono state realizzate opere di urbanizzazione ricadenti nella proprietà degli eredi NOME COGNOME.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, con atto del 28.8.2023, notificato il 2-92024, ha rinunciato al ricorso, con la conseguenza che il ricorso principale deve dichiararsi estinto, a norma dell’art. 390 c.p.c..
Con riferimento al ricorso incidentale proposto dai controricorrenti, lo stesso deve ritenersi condizionato, e non autonomo, come dedotto dagli stessi nella memoria illustrativa finale. Ciò emerge dal rilievo che gli odierni controricorrenti sono risultati totalmente vittoriosi nel giudizio di appello, atteso che, come già anticipato nella parte narrativa, la sentenza impugnata ha ritenuto destituita di fondamento la richiesta di pagamento del RAGIONE_SOCIALE dal momento che, non avendo quest’ultimo versato nessun importo a conguaglio, non era conseguentemente venuto ad esistenza il diritto di credito dal medesimo vantato (esattamente come dedotto dai controricorrenti). Ne consegue che l’interesse giuridico dei controricorrenti ad impugnare sarebbe sorto solo in caso in accoglimento del ricorso principale. Inoltre, la natura solo condizionata del ricorso incidentale proposto dai controricorrenti emerge in modo inequivocabile del tenore letterale delle conclusioni svolte in tale ricorso (vedi pag. 42), essendo stato richiesto l’accoglimento del ricorso incidentale da essi proposto ‘nell’ipotesi in cui decida di cassare con rinvio al Giudice di II Grado’.
Né, infine, l’interesse dei controricorrenti ad un provvedimento ‘autonomo’ deriva dal rilievo che il RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso e non anche all’azione, essendo evidente che l’estinzione del
giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso principale determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso incidentale condizionato proposto dai controricorrenti deve ritenersi assorbito.
In ordine al regime delle spese di lite, poiché la rinuncia al ricorso principale non è stata accettata dai controricorrenti, nonché ricorrenti incidentali, deve delibarsi la fondatezza del ricorso principale al solo fine dell’applicazione d el principio della soccombenza virtuale.
In proposito, occorre rilevare che la Corte di merito, nel ritenere infondate le diffide di pagamento rivolte dal RAGIONE_SOCIALE agli odierni controricorrenti, ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado, con due autonome rationes decide ndi:
la richiesta di pagamento del RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi destituita di fondamento, non essendo ‘venuto ad esistenza’ il diritto di credito dal medesimo vantato nei confronti dei soci assegnatari, poiché il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva corrisposto alcun maggiore indennizzo di esproprio all’RAGIONE_SOCIALE, e non era stato quindi versato nessun importo a conguaglio oltre a quello originario;
b ) a seguito alla estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE Pia si era realizzata la confusione dei patrimoni tra il RAGIONE_SOCIALE appellante e l’RAGIONE_SOCIALE estinta, ai sensi dell’art. 1253 cod. civ., ciò comportando l’estinzione per confusione dell’obbligazione di versare ‘l’eventuale’ maggiore indennità di esproprio a titolo di conguaglio dovuta dal RAGIONE_SOCIALE.
In sostanza, la prima ratio decidendi si fonda sul rilievo che non avendo il RAGIONE_SOCIALE corrisposto alla proprietaria dei beni espropriati alcun maggior indennizzo, alcun diritto di credito al ‘conguaglio’ era sorto in capo all’ente. In ogni caso, la confusione tra i patrimoni del RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE pia estinta aveva determinato l’estinzione, ai sensi dell’art. 1253 cod. civ., della ‘eventuale’ obbligazione –
comunque mai accertata e mai richiesta – del comune di versare la maggiore indennità di esproprio.
Non vi è dubbio che mentre questa seconda ratio è stata censurata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con i motivi del ricorso principale, la prima ratio -con cui il giudice d’appello ha evidenziato che, non essendo stato mai stato pagato un conguaglio al soggetto espropriato, non poteva operare il meccanismo di conguaglio ex art.35 citato, presupponendo questo il recupero di un costo mai sostenuto – non è stata censurata.
Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 18641/2017; vedi anche Cass. n. 13880/2020; Cass. 10185/2019). Ne consegue, dunque, che il ricorrente principale deve ritenersi virtualmente soccombente e va condannato alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente principale al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 18.9.2024.