SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6336 2025 – N. R.G. 00003277 2023 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
C.F./P .IVA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – sezione VIII civile – in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente Consigliere Consigliere Rel.
AVV_NOTAIO COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d’appello iscritto al n. 3277 del 2023 del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 138 del 2023, pubblicata in data 05.01.2023 e mai notificata
TRA
, nato a Napoli il DATA_NASCITA, C.F. rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’AVV_NOTAIO, C.F. giusta procura a margine dell’atto di citazione e unitamente allo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla INDIRIZZO (ai sensi dell’art. 176 c.p.c. si chiede di ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec -: fax: NUMERO_TELEFONO); RAGIONE_SOCIALE.
APPELLANTE
E
P.
(Società incorporante la
– per atto di fusione per incorporazione del 15 settembre 2017 Notaio di Milano Rep. 14009/7401) con sede in Torino alla INDIRIZZO, in persona del Legale Rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
COGNOME,
(
elettivamente domiciliato
in
Napoli
.
NONCHE’
C.F. e P .IVA
, con sede legale in Roma al Viale
P.
Regina n. 125, in persona del Legale Rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato in Napoli al INDIRIZZO
;
APPELLATA (contumace)
alla
Via
Stendhal n.
23
APPELLATA
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI:
Per l’appellante, l’AVV_NOTAIO insiste in questa sede per sentir così provvedere: ‘ 1) sospendere ex art. 283 c.p.c. in tutto o in parte l’esecutorietà della sentenza impugnata per manifesta fondatezza dell’impugnazione proposta; 2) accogliere il motivo di impugnazione di cui sopra al punto 1) e dichiarare la vessatorietà delle clausole contrattuali contestate poiché pongono a carico del consumatore obblighi che per legge sono a carico del professionista e conseguentemente accertare l’inesistenza del credito complessivo di € 4.350,62 per consumi extra -soglia richiesti all’utente in forza delle suddette clausole contrattuali; 3) in via gradata o in ogni caso nell’assunzione della ragione più liquida ai fini della decisione del presente giudizio, accogliere il motivo di gravame sopra esposto al punto 2) ed accertare l’inesistenza, totale o parziale, del credito complessivo di € 4.350,62 per consumi extra -soglia poiché basato su consumi stimati e non effettivi, oltre che evidentemente inattendibili; 4) in via estremamente gradata accogliere il motivo di gravame sopra esposto al punto 3) e conseguentemente accertare l’inadempimento delle società convenute agli obblighi in tema di lettura dei consumi dell’utenza su di loro gravanti e condannare le stesse, in solido tra loro e/o ognuno per le sue responsabilità, al risarcimento dei danni da ciò derivati, quale in primis il danno subito dall’utente per non essersi potuto orientare consapevolmente nel proprio consumo non percependone il reale costo; 5) in ogni caso con riforma delle spese di lite dei due gradi di giudizio e condanna delle controparti alla refusione delle stesse in favore dello scrivente procuratore antistatario . ‘ .
Per l’appellata l’ AVV_NOTAIO insiste per sentir così provvedere: ‘ 1. dichiari inammissibile l’appello proposto nei confronti della ( e in subordine lo rigetti in quanto infondato in fatto ed in diritto; 2. condanni l’appellante al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.’.
Svolgimento del processo
Giudizio di primo grado
citava in giudizio in qualità di distributore del servizio, nonché in qualità di venditrice, al fine di sentir accertare l’inesistenza del credito complessivo di euro 4.350,62 a lui richiesto dall’
– a titolo di consumi extra -soglia relativi agli anni di fornitura dal 01.02.2014 al 31.01.2017 – in conseguenza della declaratoria di nullità ex artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del Consumo) delle Condizioni Tecnico -Economiche e dell’art. 6 delle Condizioni Generali del contratto di fornitura denominato ‘RAGIONE_SOCIALE tutto compreso’ stipulato tra le parti ovvero,
in via subordinata, come conseguenza della circostanza per cui tale credito era basato su di un consumo iniziale soltanto stimato e non anche effettivo;
in via ulteriormente subordinata, insisteva per la richiesta di risarcimento del danno in quanto la mancata rilevazione periodica dei consumi da parte della società di distribuzione del servizio gli avrebbe impedito di avere contezza del reale costo delle proprie abitudini di consumo, con conseguente maturazione di esorbitanti importi per consumi extra -soglia.
A sostegno della propria pretesa, l’attore deduceva che: ‘ in data 01.02.2011 ha stipulato con un contratto per la fornitura di gas naturale per la propria abitazione sita in Napoli alla INDIRIZZO aderendo all’offerta commerciale denominata ‘GAS TUTTO COMPRESO’, con selezione della taglia di consumo ‘MEDIUM’ (si veda il contratto in allegato all’atto introduttivo al doc. n. 2); · tale offerta commerciale prevedeva difatti l’applicazione al consumatore di un prezzo fisso ed invariabile per ogni anno di fornitura determinato in corrispondenza della soglia di consumo prescelta al momento dell’attivazione della fornitura, da definirsi all’interno di quattro ‘taglie’ (‘S’, small, ‘M’, medium, ‘L’, large ed ‘XL’, extralarge) con previsione invece di un sovrapprezzo per ogni metro cubo di gas consumato oltre la
soglia annuale prescelta; · successivamente il Sig. riceveva regolarmente, dal 2011 al 2014, la fatturazione dei suoi consumi all’interno della soglia di consumo prescelta per ognuno RAGIONE_SOCIALE anni di fornitura (si vedano le fatture 2011, 2012, 2013 e 2014 allegati all’atto introduttivo ai doc. n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6); · il giorno 18.07.2016 l’utenza veniva interessata poi da un cambio del contatore, in occasione del quale veniva rilevato l’ultimo consumo registrato dal misuratore sostituito, pari a 7343 m.c. (si veda il verbale di rimozione del contatore al doc. n. 7 allegato all’atto introduttivo); · successivamente a tale rilevazione del dato di consumo emetteva nei confronti del Sig. una serie di fatture di conguaglio: una prima fattura n. 2754813897 del 29.10.2016 dell’importo di € 3.507,34 (doc. n. 8 in allegato all’atto introduttivo) con la quale veniva fatturato un consumo pari a 4.595 di metri cubi in extra -soglia per il periodo di un anno e quattro mesi decorrente dal 01.02.2015 al 18.07.2016, calcolata, come riportato a pagina 2 della bolletta, all’interno del riquadro ‘Ricalcoli – Letture’, in base ad una presunta lettura iniziale datata 01.02.2015 pari a 2.836 metri cubi ed alla lettura di rimozione del contatore del 18.07.2016 pari a 7343 m.c.; · successivamente la società fornitrice emetteva ancora una seconda fattura di conguaglio avente numero 28063999956 del 05.02.2017 dell’importo di € 1.230,18 (allegato all’atto introduttivo al doc. n. 9) con la quale invece veniva fatturato l’ulteriore periodo di fornitura sino al 31.01.2017 e contabilizzata l’I.V.A. relativa anche al periodo precedente, come indicato in fattura alle voci ‘G1’ e ‘G7’ (in bolletta a pagina 1 all’interno del riquadro ‘dettaglio fiscale’ ed a pagina 4 ‘Codici IVA’); · infine, in data 25.02.2017, emetteva contestualmente la fattura n. 2811776762 dell’importo di € 2.657,76 e la nota di credito n. 2811776766 in favore dell’utente dell’importo di -€ 3.044,66 (ai doc. n. 10 e n. 11 allegati alla citazione) con le quali effettuava il nuovo e definitivo ricalcolo dei consumi extra -soglia dell’utente su di un periodo di fornitura più ampio, decorrente dal 01.02.2014 al 31.01.2017 e per complessivi 4.908 metri cubi, calcolati questa volta in base ad una presunta lettura iniziale datata 01.02.2014 (pari a 2.630 m.c.) ed alla lettura finale di rimozione del contatore del 18.07.2016 (pari a 7.343), nonché ad alla lettura stimata
del primo periodo di registrazione del nuovo contatore del 31.01.2017 (pari a 195 metri cubi), come dettagliatamente riportato sempre a pagina 2 di entrambi i citati documenti di fatturazione, all’interno dello specchietto riepilogativo ‘DETTAGLIO LETTURE’; · conclusivamente, come da estratto conto finale emesso dalla società fornitrice (in allegato all’atto introduttivo doc. n. 13) il Sig. era debitore secondo la società fornitrice della cifra complessiva di € 4.350,62 derivante dalla contabilizzazione di consumi in extra -soglia riferiti al periodo di fornitura dal 01.02.2014 al 31.01.2017, calcolati in base alle letture iniziali e finali sopra indicate (ovvero sul vecchio contatore lettura iniziale del 01.02.2014 di 2.630 m.c. e lettura finale del 18.07.2016 del 7.343 m.c. e, sul nuovo contatore, lettura iniziale del 18.07.2016 di 0 m.c. e finale del 31.01.2017 di 195 m.c.) ‘.
Il Tribunale di Napoli, XII Sez. Civile, con sentenza n. 138 del 2023, rigettava integralmente la domanda, confermando la debenza da parte di , nei confronti di dell’importo oggetto di causa, sulla base delle seguenti rationes decidendi :
escludeva la natura vessatoria della previsione contrattuale che poneva a carico del cliente l’onere di provvedere all’autolettura del contatore al termine di ogni anno, in quanto ‘ l’incarico affidato al era bilanciato dalla misura fissa e predeterminata del prezzo della fornitura ed inoltre per essere assolto richiedeva un impegno minimo tenuto conto che si traduceva nella verifica di un dato facilmente reperibile in quanto disponibile presso la sua abitazione ‘;
accertava l’esistenza del credito dell’ nonché la correttezza del dato di partenza sulla cui base si è proceduto al calcolo RAGIONE_SOCIALE extra -consumi, ‘ tenuto conto che la fatturazione eseguita da è stata eseguita sulla base dei dati trasmessi dal distributore e dagli stessi risulta che al momento di attivazione del contratto, il 1.2.2011, il contatore indicava 1358 mc. ‘;
escludeva qualsiasi diritto del Sig. al risarcimento del danno in favore delle parti convenute, in quanto ‘ addove si fosse attenuto alla disciplina del
contratto l’attore avrebbe potuto agevolmente controllare se avesse scelto la fascia di consumo adeguata alle proprie esigenze ed avrebbe potuto decidere di cambiare la fascia di consumo o il fornitore. ‘.
Giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli propone appello affidando il gravame a tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo è prospettata violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 33 e 36 del d.lgs. n. 206 del 2005 per aver il giudice di primo grado erroneamente dichiarato non vessatorie sia le Condizioni tecnico -economiche del contratto (nella parte in cui pongono a carico dell’utente l’onere di controllare annualmente il rispetto della fascia di consumo prescelta) che l’art. 6 delle Condizioni generali del contratto denominato ‘Gas tutto compreso’ (nella parte in cui consente la fatturazione, senza limiti di tempo ed anche nel caso in cui la mancata lettura dei consumi derivasse da un suo previo inadempimento RAGIONE_SOCIALE obblighi minimi prescritti dall’Autority, dei conguagli extra soglia).
Con tali previsioni contrattuali – precisa l’appellante – sarebbe stata disattesa la delibera ARG/gas 64/09, denominata ‘Testo Integrato Vendita Gas’ (non derogabile dalle parti in quanto espressione di una potestà normativa riconosciuta all’Autorità per tutelare gli interessi di utenti e consumatori) che, ex adverso , porrebbe a carico del distributore del servizio – nel caso di specie, – l’obbligo di effettuare almeno una lettura dei consumi all’anno, con l’ulteriore precisazione che, in caso di nuova attivazione, la prima lettura debba avvenire entro i sei mesi dall’avvio della fornitura nonché che, in caso di assenza dell’utente, il distributore sarebbe obbligato a lasciare presso l’utente uno specifico avviso che lo avverta dell’intervenuta impossibilità di accedere all’immobile per la lettura del misuratore (così gli artt. 14, 14 bis e 15 della Delibera ARG/gas 64/09 e l’estratto dell’ ‘Atlante del Consumatore’); adempimenti rimasti non ottemperati nel caso di specie.
Con il secondo motivo è prospettata violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2, 14, 15 e 15 -bis della delibera ARG/GAS 64/09 per avere il giudice erroneamente accertato l’esistenza di una presunta lettura effettiva dei consumi ‘rilevata e trasmessa dal distributore’ in data 01.02.2011, pari a 1358 mc – asseritamente mai avvenuta, così come anche confermato da dichiarazioni di controparte – utilizzata poi per il calcolo dei consumi extra -soglia imputati all’utente nel periodo di fornitura qui contestato (anni 2014/2017).
Tale dato iniziale, oltre che ‘stimato’ e non effettivo, sarebbe altresì inattendibile precisa l’appellante – ‘ visto che restituisce un totale di metri cubi consumati che è oltre tre volte superiore a quello invece registrato dal nuovo misuratore nel successivo periodo di fornitura, come documentato dalla scrivente difesa che nel corso dell’istruttoria di primo grado ha depositato le fatture attinenti al successivo periodi di fornitura che riportano per quasi 32 mesi (decorrenti dal 18.07.2016 data di installazione del nuovo contatore al 31.03.2019, data dell’ultima lettura effettiva riportata nella fattura RAGIONE_SOCIALE n. 1917624148 del 19.04.2019) un consumo complessivo pari a 1.600 metri cubi, per una media mensile quindi pari a 50 mc (che in proiezione restituisce un consumo ben diverso di 600 mc annui)’ ; a tal fine, graverebbe sul fornitore l’onere di provare la corrispondenza tra quanto chiesto in fattura all’utente e i dati effettivi del suo consumo.
Con il terzo motivo è denunciata violazione della delibera ARG/GAS 64/09 per avere il giudice ritenuto inesistente l’inadempimento da parte dei gestori agli obblighi vigenti in tema di lettura dei consumi dell’utenza e quindi conseguentemente non dovuto il risarcimento dei danni da ciò derivanti; del tutto erroneamente, continua l’appellante, il Tribunale di Napoli avrebbe ritenuto che i suddetti obblighi fossero contrattualmente posti a carico dell’utente e che sarebbe stato lui a rimanere inadempiente rispetto all’obbligazione avente ad oggetto l’autoverifica dei propri consumi.
Si costituisce in giudizio, depositando comparsa di costituzione e risposta,
per sentir dichiarare l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza dell’appello.
Rimane contumace
Con ordinanza emessa in data 16 maggio 2025, questo Collegio riservava la causa in decisione ai sensi dell’art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
L’appello va rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
§ 1.
Il primo motivo in cui è articolato il gravame è infondato sotto entrambi i profili di doglianza prospettati.
In primo luogo, questa Corte condivide le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla natura non vessatoria della regolamentazione complessiva vigente tra le parti, concernente la sottoposizione a carico dell’utente dell’onere di provvedere autonomamente alla lettura del contatore del gas nonché della previsione concernente la possibilità di disporre retroattivamente il conguaglio relativo ai consumi extra -soglia.
Ebbene, è acquisizione consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella per cui lo squilibrio rilevante ai fini del giudizio di vessatorietà di una determinata pattuizione contrattuale, ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e RAGIONE_SOCIALE obblighi derivanti dal contratto, rimanendo ex adverso esclusa la possibilità di sindacare l’equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell’affare concluso (Cass. Sez. 6 -2, Ord. n. 36740 del 2021).
E tale giudizio è stato, nel caso di specie, correttamente condotto dal Tribunale nella parte in cui ha preso atto sì dell’esistenza di un obbligo a carico dell’utente discendente dal contratto -‘ferm restando la competenza dell’impresa di
distribuzione in materia di rilevazione delle misure’ (art. 5.2. delle Condizioni generali di fornitura) – ma anche di significativi vantaggi a suo carico derivanti da un’offerta contrattuale a prezzo fisso, in caso di ricomprensione nella fascia di consumo prescelta.
Inoltre, tale comportamento cui sarebbe onerato l’utente – quello dell’autolettura non si tradurrebbe in ultima analisi in un onere eccessivamente gravoso per il consumatore, stante l’esclusiva disponibilità dello stesso nella sfera materiale del Sig.
(come dimostrerebbero anche gli asseriti tentativi di lettura di , non andati a buon fine per assenza del proprietario in casa) e che, pertanto, avrebbe potuto essere oggetto di immediata lettura senza il bisogno di alcuna intermediazione esterna.
D’altro lato, priva di natura vessatoria sarebbe altresì la previsione concernente la possibilità di disporre retroattivamente il conguaglio in caso di consumi extra -soglia. E ciò, in quanto, tale disposizione corrisponderebbe essenzialmente ad un diritto del venditore del servizio – nel caso di specie, – di recuperare mediante conguaglio il corrispettivo per i consumi effettivamente sostenuti dall’utente; calcolo non effettuabile ex ante stante la rilevazione, solo stimata, dei consumi inoltrati dal distributore ( ) all’ medesima; infatti, tale conguaglio – come confermato da nella memoria ex art. 183 depositata in primo grado – ‘in assenza dell’autolettura da parte dell’attore’ fu possibile solo quando il Distributore ebbe a sostituire il misuratore e rilevare la lettura effettiva pari a mc 7343 al 18 luglio.
In altri termini, a fronte di un ricalcolo di consumi reali – rispetto ad un conteggio che, fino ad allora, era stato effettuato su consumi stimati – il conguaglio retroattivo si sostanzierebbe non in una previsione contrattuale vessatoria ingiustificatamente svantaggiosa per l’utente -consumatore, bensì in un diritto della società venditrice del servizio nonché responsabile della fatturazione a recuperare quanto dovuto, a titolo di corrispettivo, per il consumo effettivamente sostenuto dall’utente.
Con riferimento al secondo profilo di doglianza prospettato con il primo motivo di gravame, questa Corte prende atto e condivide quella giurisprudenza di legittimità che in astratto riconosce all (già
), per il tramite delle proprie delibere e per effetto della mediazione del regolamento di servizio, di integrare il contenuto dei singoli contratti di utenza individuali mediante l’inserimento automatico di clausole (concernenti obblighi specifici a carico delle parti, favorevoli per l’utente) espressione di una tutela minima dell’utente -consumatore e prevalenti anche in caso di pattuizioni difformi; e ciò, per effetto del combinato disposto dei commi 12, lett. h) e 37, dell’art. 2 della l. 4 novembre 1995, n. 481, nonché art. 1339, c.c. (Cass. Sez. III, Sent. 17786 del 2011; Cass. Sez. III, Sent. 1906 / 2016).
Del resto, l’efficacia integrativa di tali determinazioni dell’Authority di settore sarebbe altresì riconosciuta dallo stesso contratto stipulato tra il Sig. e la società venditrice del servizio che, all’art. 13 delle ‘Condizioni generali di fornitura’ rubricato ‘Integrazioni, modifiche e cessione del contratto’ afferma, al paragrafo 1, che ‘ Qualora suscettibili di recepimento automatico, si intendono recepite nel Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai comportamenti dei clienti, ove siano applicabili, anche relative a servizi e prestazioni diverse da quelle previste nel Contratto. ‘.
Tuttavia, tale efficacia integrativa – argomento cardine speso dall’appellante per sostenere l’inefficacia del credito azionato da per effetto di obblighi comportamentali, previsti dalla delibera stessa, rispetto ai quali sarebbe rimasta inadempiente – non può essere sostenuta nel caso di specie, in quanto la delibera cui fa riferimento l’appellante (allegata dalla sua difesa sin dal primo grado di giudizio, denominata ‘Testo Integrato Vendita Gas’) produce i propri effetti solo a decorrere dal 1 aprile 2019 (come risultante dalla stessa intestazione del documento).
Pertanto, l’efficacia integrativa sopra specificata non potrebbe operare nel caso di specie retroattivamente: in altri termini, non sarebbe giuridicamente corretto né, d’altro lato, avrebbe potuto essere concretamente esigibile – imputare ad
in qualità di società di distribuzione, l’omissione di un comportamento che avrebbe dovuto tenere – dal 2011 al 2016 (periodo rilevante ai fini del conguaglio relativo agli extra consumi) – per effetto di una delibera che avrebbe integrato il contratto stipulato tra il ed solo con effetti a partire dal 2019.
Ad avviso di chi scrive, l’odierno appellante non avrebbe correttamente assolto ai propri oneri probatori perché, stante la propria pretesa finalizzata ad accertare l’inadempimento di , avrebbe dovuto indicare – se, effettivamente, già esistente -una delibera dell che prevede sse tali obblighi comportamentali a carico della società di distribuzione o prima della conclusione del contratto stipulato tra il Sig. e l’ ovvero durante il periodo in cui sarebbe perdurato l’inadempimento, potendo solo in questi casi svolgere quella efficacia integrativa del contenuto del contratto di cui sopra.
E, tale elemento, concernendo il contenuto del titolo negoziale – sulla base del quale è denunciato l’inadempimento – ricade, nell’ambito della responsabilità contrattuale, nell’alveo RAGIONE_SOCIALE oneri probatori gravanti sull’attore che ha azionato in giudizio tale titolo (Cass. Sez. Un. 13533 del 2001).
Infatti, se si prende in considerazione la versione originaria dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09 recante ‘Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) – approvata nella seduta del 28 maggio 2009 – emerge come l’art. 14 recante ‘ Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna’ affermava come ‘ Le modalità e i tempi di rilevazione ed archiviazione delle misure nei punti di riconsegna sono definite dall’Autorità con successivo provvedimento. ‘.
Dunque, tali modalità di rilevazione – e, per l’effetto, obblighi comportamentali a carico della società di distribuzione – sono stati introdotti con le successive delibere
dell’ che sono andate progressivamente, e quindi solo nel tempo, ad implementare e a meglio specificare la regolamentazione a tutela dell’utente/consumatore nel settore dell’erogazione del gas.
Né, del resto, di tale ricerca sarebbe onerato questo giudice in quanto indipendentemente dalla natura giuridica delle delibere in questione – esse, andando ad integrare il contenuto del contratto parteciperebbero della sua stessa natura, con la conseguenza che ricadeva sull’appellante l’onere di dimostrare che il preteso inadempimento di andasse, già all’epoca dei fatti, ad integrare il regolamento contrattuale medesimo rimasto asseritamente inadempiuto.
§ 2. Dal rigetto del primo motivo discende l’assorbimento della terza censura prospettata in questa sede, essendo il preteso risarcimento del danno subordinato all’inadempimento di § 3.
Anche l’ultimo motivo non è meritevole di accoglimento.
Ad avviso di chi scrive, la prova dell’attendibilità della lettura effettuata al momento dell’attivazione del contatore nel 2011 emergerebbe chiaramente ex actis e, in particolare, da quelli prodotti in giudizio da
In particolare, quest’ultima ha anzitutto prodotto in giudizio, con la memoria ex art. 183 c.p.c., la tabella recante le letture comunicate dal Distributore ( ad
la quale riporterebbe chiaramente che, in data 1° febbraio 2011, era stata effettuata un tipo di lettura ‘Effettiva’, rilevante 1358 mc.
Inoltre, la fattura n. 2313697489 del 26 aprile 2012 -periodo di riferimento febbraio/marzo 2011 – riporterebbe come lettura iniziale rilevata , non anche stimata, quella effettuata in data 1° febbraio 2011 a differenza della differente lettura finale determinata in data 31 marzo 2011.
Né l’efficacia di tali elementi probatori potrebbe dirsi superata dalle difformi dichiarazioni rese, nella narrazione dello svolgimento del fatto, da in
sede di comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado. Queste ultime, infatti, anche se concernenti fatti sfavorevoli alla parte, non hanno natura di confessione ex art. 2733 c.c., in quanto rese dal difensore della parte medesima, con la conseguenza che esse, costituendo al più meri indizi, potranno essere liberamente valutate da questo giudice ai sensi del’art.116 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte precisato come ‘ le missive antecedenti l’inizio del processo e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma solo carattere indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento (sentenza 8 agosto 2002, n. 11946); come pure ha più volte ribadito che le dichiarazioni rese dal difensore, anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all’altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (sentenze 16 ottobre 2003, n. 15515, e 8 maggio 2012, n. 7015). Il che, tra l’altro, è in linea con il principio del nostro diritto processuale secondo cui la confessione, intesa nei termini di cui all’art. 2730 cod. civ., è atto di parte, sia essa spontanea oppure provocata tramite interrogatorio formale. (Cass. III, Sent. 9864 del 2014).
Dunque, nell’esercizio del proprio potere di libera valutazione delle prove, questa Corte ritiene di attribuire valore alle difformi dichiarazioni rese da circa l’effettività della rilevazione iniziale dei consumi, in quanto suffragate dagli elementi (sopra rappresentati) emergenti ex actis .
Ad abundantiam , non si può non considerare come non assuma un valore neutrale la mancata immediata contestazione del dato di partenza relativo a 1358 mc da parte del
Sig. se si considera come sia tale dato, così come le modalità di determinazione del calcolo delle fatture (metodo in acconto), emergessero in maniera chiara e trasparente dal contenuto delle fatture medesime.
Ed è a questa mancata contestazione cui fa riferimento anche il giudice di primo grado; non la contestazione stragiudiziale o giudiziale del dato (come pur sostenuto da
parte appellante) – contestazione quest’ultima occasionata dall’azione del credito avente ad oggetto gli extra -consumi contestati – bensì il diritto alla contestazione della metodologia di calcolo del consumo che, se non condivisa, avrebbe potuto/dovuto, in applicazione dei principi di buona fede che informano l’esecuzione del contratto, spingere l’utente a mettersi in contatto con la società di distribuzione del servizio per segnalare la pretesa anomalia ovvero per inoltrare un’autolettura, in esecuzione di quanto previsto all’interno dello stesso contratto.
Priva di pregio è, infine, la prospettazione concernente l’asserita abnormità del calcolo dei consumi oggetto di conguaglio da parte di
In tal caso, infatti, partendo dalla premessa della correttezza del dato iniziale (quello restituito dal contatore al momento dell’attivazione, in data 1.02.2011) viene da sé come il credito avanzato dalla società venditrice del servizio -e oggetto di contestazione -si fondi su consumi che quest’ultima avrebbe correttamente ricalcolato a seguito della rilevazione dell’ulteriore dato, effettivo, restituito dal contatore in data 18.07.2016 al momento dell’ulteriore switch del contatore medesimo.
Rideterminando i consumi in via effettiva – consumi che erano stati, sino a quel momento, determinati solo in via stimata (circostanza che emerge chiaramente dalle fatture inoltrate al Sig. ) e mai immediatamente contestati dall’appellante medesimo – l’ i è correttamente attivata per esercitare il proprio diritto di credito maturato.
Pertanto, l’odierno appellante non può dolersi in questa sede ed ex post della circostanza concernente la pretesa eccessività del conguaglio operato – basato, a sua volta, su un’asserita erronea inattendibilità dei consumi (ri)calcolati da -se, a monte, è rimasto anzitutto inadempiente rispetto all’obbligazione contrattuale concernente l’autolettura del contatore e, in secondo luogo, ha fatto (erroneamente) affidamento su un calcolo di consumi solo meramente stimato; come più volte precisato, infatti, da un lato, le letture erano meramente effettive e, dall’altro, i
pagamenti effettuati erano esclusivamente in acconto (circostanze, entrambe, emergenti in maniera trasparente dalle bollette recepite e pagate dal Sig. ).
Priva di rilevanza è, per tali motivi, l’allegazione delle bollette relative agli anni 2018/2019 asseritamente dimostranti una sorta di mancata continuità nell’entità dei consumi considerato che il parametro di base – preso come riferimento per poi sostenere l’abnormità RAGIONE_SOCIALE extra -consumi – era un parametro meramente stimato e non definitivo.
Sulle spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., con la conseguente integrale sottoposizione a carico del Sig. .
Per la determinazione del valore della causa, in applicazione del criterio del disputandum dato il rigetto della domanda ( ex multis , Cass. Sez. III, ord. 13145 del 2025), si prenderà come riferimento lo scaglione da € 1.101 a € 5.200 -in considerazione dell’entità del credito in contestazione, pari ad € 4350,62 – mentre, per la determinazione del valore delle varie fasi del presente giudizio, troveranno applicazione i valori tabellari minimi; scelta, quest’ultima, dettata dalla non particolare rilevanza, ai fini della definizione del presente giudizio, della difesa sostenuta da la quale non ha addotto argomenti difensivi ulteriori in senso favorevole alla propria posizione.
Ancorché anch’essa vittoriosa rispetto all’esito del giudizio, nessuna condanna alle spese può essere invece disposta in favore di rimasta in questa sede contumace ( ex multis , Cass. 6 -3, ord. n. 16174 del 2018).
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d’ appello
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 268,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 496,00
Fase decisionale, valore minimo:
€ 426,00
Compenso tabellare (valori minimi)
€ 1.458,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 138 del 2023, così provvede:
rigetta l’appello con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado;
condanna, a titolo di spese per il presente grado di giudizio, al pagamento, in favore di della somma di € 1.458,00, a titolo di compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
come conseguenza dell’integrale rigetto dell’appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater dpr 115/2002.
Così deciso, Napoli, 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Dr. NOME COGNOME
Documento firmato digitalmente
Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione della Dott.ssa NOME COGNOME – Magistrato ordinario in tirocinio (MOT).