Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 869 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 869 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2020
, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e N.IRAGIONE_SOCIALE P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentata e difesa dal Prof. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), nonché giusta procura speciale in calce alla memoria 7 dicembre 2023, anche dal Prof. AVV_NOTAIO NOME NOME COGNOME (C.F. C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo sito (00187) Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
COGNOME NOME , nato Lodè il DATA_NASCITA, C.CODICE_FISCALE residente in Siniscola nella INDIRIZZO; COGNOME NOME , nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, C.CODICE_FISCALE, residente in Mamoiada nella INDIRIZZO; COGNOME NOME , nato a Mamoiada il DATA_NASCITA C.CODICE_FISCALE, residente in Mamoiada nella INDIRIZZO; rappresentati e difesi giusta procura speciale a calce del presente atto ed elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE nella INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO C.F. CODICE_FISCALE il
quale indica il seguente indirizzo pec a cui far pervenire le comunicazioni: EMAIL -fax NUMERO_TELEFONO.
Controricorrente
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n° 161 depositata il 3 aprile 2020.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dottor NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del secondo e del terzo motivo.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero davanti al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, gestore del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella regione RAGIONE_SOCIALE, onde ottenere l’annullamento delle fatture del 28 aprile 2016, emesse per complessivi euro 737,60 a titolo di ‘ partite pregresse 2005/2011 ‘, nonché, previa dichiarazione di illegittimità delle stesse, la restituzione delle somme corrisposte a tale titolo, per complessivi euro 206,94, ed il risarcimento del danno esistenziale.
Il Giudice di Pace accoglieva le domande (ad eccezione di quella risarcitoria) e il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, adito dalla soccombente RAGIONE_SOCIALE, confermava la decisione.
2 .- Osservava il secondo giudice che, contrariamente a quanto eccepito da COGNOME, la giurisdizione apparteneva all’autorità giudiziaria ordinaria.
L’oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda consisteva, infatti, nell’accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE pretesa del gestore del servizio e nell’accertamento di un credito restitutorio, mentre il provvedimento amministrativo dell’RAGIONE_SOCIALE di regolazione col quale erano stati determinati i criteri di applicazione RAGIONE_SOCIALE tariffa e dei conguagli (Delibera n° 643/2013NUMERO_DOCUMENTOIDR) ed il provvedimento del Commissario straordinario per la regolazione del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE col quale erano stati quantificati i conguagli (Decreto n° 18 del 26 giugno 2014) venivano in rilievo solo quali presupposti di tali pretese e, dunque, erano disapplicabili.
Nel merito, il Tribunale osservava che il potere dell’RAGIONE_SOCIALE di regolazione di fissare i criteri per la determinazione delle tariffe non comprendeva quello di applicare un’integrazione tariffaria da commisurare a consumi già effettuati, risolvendosi tale facoltà in una tariffa integrativa retroattiva, illegittima sia per la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di affidamento e RAGIONE_SOCIALE regola RAGIONE_SOCIALE buona fede nell’esecuzione del contratto.
3 .- Avverso tale decisione ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame a tre mezzi illustrati da memoria.
Resistono gli utenti con controricorso illustrato da memoria, concludendo per la reiezione dell’impugnazione.
Il ricorso, in considerazione del suo valore nomofilattico e del suo possibile rilievo in altri giudizi, è stato rimesso all’udienza pubblica dopo una prima trattazione in adunanza camerale; quindi, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione delle Sezioni Unite sulle questioni oggetto di causa.
Intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite del 26 agosto 2025 n° 23858, il ricorso è stato assegnato per nuova trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 1 cod. proc. civ., ‘ violazione dei limiti RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario. violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a. ‘.
Il giudice, stabilendo che i conguagli per le partite pregresse non erano dovuti, avrebbe in realtà sindacato il merito RAGIONE_SOCIALE Delibera dell’RAGIONE_SOCIALE di regolazione (Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 643/22013/IDR) e dell’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE,
nella fattispecie impersonato dal Commissario straordinario per la gestione del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Decreto n° 18 del 26 giugno 2014).
5 .-Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 -bis n° 1) cod. proc. civ. In fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella presente (Cass., sez. un., 9 febbraio 2023, n° 4079, con menzione di altri precedenti), è stato infatti deciso che la contestazione da parte dell’utente finale di voci esposte nelle fatture emesse dal gestore del servizio RAGIONE_SOCIALE investe solo la debenza di tali importi, senza coinvolgere il merito o la correttezza dell’esercizio delle funzioni tariffarie.
Ne deriva che il petitum sostanziale ( id est il bene RAGIONE_SOCIALE vita l’oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda rivolta al Giudice) non è quello di ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643 del 2003 di RAGIONE_SOCIALE e del Decreto n° 18 del 2014 del Commissario straordinario, bensì quello di ottenere l’accertamento negativo del credito per i conguagli ed il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme -in tesi -indebitamente corrisposte ad COGNOME, in relazione a somministrazioni già rese e pagate.
Trattandosi di decidere una controversia RAGIONE_SOCIALE quale non fa parte l’RAGIONE_SOCIALE amministrativa, ben può il giudice ordinario disapplicare l’atto amministrativo, assumendo i pronunciamenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà amministrativa e, dunque, entro i fisiologici limiti ordinamentali RAGIONE_SOCIALE disapplicazione incidentale ai fini RAGIONE_SOCIALE tutela dei diritti soggettivi controversi.
6 .-Col secondo motivo COGNOME lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 142, terzo comma, e 154 del d.lgs. n° 152/2006; dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE Dir. 2000/60/Ce; dell’art. 21, tredicesimo e diciannovesimo comma, del d.l. n° 201/2011; dell’art. 10 del d.l. 70/2011; dell’art. 3 del d.P.C.m. 22 luglio 2012; dell’art. 1339 del cod. civ.; RAGIONE_SOCIALE Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 643/2013/r/idr; RAGIONE_SOCIALE Delibera 26 giugno
2014 n° 18 dell’RAGIONE_SOCIALE; nonché del Regolamento del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (par. b.16).
A seguito del nuovo sistema tariffario introdotto con la delibera n° 643, sarebbero state introdotte voci di costo non considerate nel precedente sistema e pretese a titolo di conguaglio: tale inserimento sarebbe perfettamente legittimo in base agli artt. 3 e 31 RAGIONE_SOCIALE Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 643/2013.
Anche il contratto tra RAGIONE_SOCIALE ed utenti prevederebbe tale possibilità, giacché il Regolamento per il Servizio Idrico Integrato (richiamato dalla Sezione 18 del contratto) disporrebbe chiaramente (paragrafo B.16, intitolato ‘ Fatturazione ‘) che alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, che andrebbe ad integrare le pattuizioni contrattuali ai sensi dell’art. 1339 cod. civ.
In sostanza, NOME non avrebbe fatto altro che applicare quanto previsto dall’RAGIONE_SOCIALE di regolazione, seguendo scrupolosamente quanto dettato dall’art. 31 RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643, nella quale i conguagli per partite pregresse rappresenterebbero una voce di costo ordinaria, destinata a riequilibrare le spese sostenute dal gestore, senza che ciò configuri una integrazione di pagamenti precedenti sui consumi già liquidati.
7 .- Questo motivo è fondato nei sensi che seguono, tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale assunto da Cass., sez. un., 26 agosto 2025 n° 23858, in fattispecie sovrapponibile alla presente, i cui principi verranno di seguito applicati.
La citata sentenza delle Sezioni Unite ha anzitutto precisato che nessun rilievo può avere (come invece pretende la ricorrente) il richiamo nel contratto di utenza alla regolamentazione pubblicistica RAGIONE_SOCIALE tariffa, poiché la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti amministrativi venuti ad
inserirsi nel contratto ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. possono essere sempre oggetto di accertamento incidentale nella controversia.
Passando ad esaminare se il diritto alla percezione dei conguagli per le partite pregresse avesse un fondamento non negoziale, la predetta sentenza ha poi chiarito che la Delibera n° 643/2013 non può avere efficacia retroattiva, non essendo possibile estendere il principio valevole per gli atti normativi (non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva a condizione che esse trovino adeguata giustificazione sul piano RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e non siano in contrasto con valori ed interessi costituzionalmente protetti) a quelli amministrativi.
Alla Delibera citata non potrebbe attribuirsi efficacia retroattiva nemmeno considerandola attuativa del principio unionale del recupero dei costi dei servizi idrici, posto dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALE dir. 2000/60/CE, posto che tale Direttiva non è di immediata applica-zione e che gli strumenti che permettono il conseguimento del principio del recupero integrale dei costi ( full cost recovery ) sono rimessi alla valutazione dei singoli Stati membri.
Le Sezioni Unite hanno poi osservato che nemmeno nell’ordinamento interno vi è una traccia testuale che autorizzi un intervento tariffario retroattivo, tanto è vero che anche l’art. 170, terzo comma, lettera l), del d.lgs. n° 152/2006 ha disposto che fino all’emanazione del decreto ministeriale (mai emesso, per ragioni che qui non occorre esporre) previsto dall’art. 154, secondo comma, con cui si sarebbero dovute definire le componenti di costo delle nuove tariffe, avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996 (‘ Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffa di riferimento del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘).
Tale metodo normalizzato, a seguito del passaggio del potere tariffario ad RAGIONE_SOCIALE (avvenuto con l’art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011 n° 201) venne poi -com’è noto sostituito da un Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per gli anni 2012-2013, Delibera n° 85/2012/R/idr, e dal nuovo Metodo
Tariffario Idrico per gli anni 2014-2015, Delibera n° 643/2013/R/idr, seguito da altre Delibere per gli anni successivi.
Dalla irretroattività degli interventi tariffari non deriva, tuttavia, secondo le Sezioni unite, l’impossibilità assoluta di addebito dei conguagli.
Infatti, l’art. 13, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE legge n° 36/1994 prevedeva una tariffa idonea ad assicurare comunque la copertura dei costi di investimento e di esercizio.
Coerentemente, anche il d.m. 1° agosto 1996 prevedeva, quali voci RAGIONE_SOCIALE tariffa, oltre alla remunerazione del capitale investito (fattore venuto meno a seguito del referendum abrogativo del 2011: d.P.R. n° 116/2011), i costi operativi, quelli di ammorta-mento, il tasso di inflazione programmato e il limite di prezzo, denominato fattore ‘ K ‘ (art. 1 del d.m. cit.).
A seguito dell’abrogazione referendaria dell’art. 154, primo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006 n° 152, avente effetto dal 21 luglio 2011 (d.P.R. 18 luglio 2011 n° 116), nella parte in cui stabiliva che la tariffa idrica fosse determinata anche tenendo conto ‘ dell’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione del capitale investito ‘, l’RAGIONE_SOCIALE di regolazione dispose la restituzione in favore degli utenti RAGIONE_SOCIALE parte di tariffa remunerativa del capi-tale investito applicata nel periodo tra il 21 luglio ed il 31 dicembre 2011 (Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 561/2013/R/IDR e n° 163/2014/R/IDR) sulla base del d.m. 1° agosto 1996.
Quindi, concludono le Sezioni Unite, l’art. 31 RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643/2013 disciplina le modalità di recupero dei conguagli eventualmente spettanti nei periodi precedenti, ma questi ultimi devono essere determinati in base alle norme tempo per tempo vigenti, ossia in base al d.m. 1° agosto 1996 (per ciò che concerne gli anni dal 1997 al 21 luglio 2011) ed in base alle Delibere RAGIONE_SOCIALE n° 585/2012, che ha introdotto il Metodo Tariffario Transitorio per gli anni 2012 e 2013, e n° 643/2013, che ha introdotto il
Metodo Tariffario per gli anni 2013 e 2014 (per gli anni successivi sono intervenute altre Delibere che non rilevano ai fini RAGIONE_SOCIALE presente lite).
In conclusione, sempre secondo le Sezioni Unite, l’art. 31 RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643 legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare (in quanto le pertinenti determinazioni degli Enti d’RAGIONE_SOCIALE non erano state adottate prima del subentro di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE modifica del metodo tariffario), ma senza legalizzare il recupero di importi diversi e ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodo tariffario vigente all’epoca in cui si collocano le partite pregresse da conguagliare.
Venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda degli attori in base ad un principio non aderente al decisum di questa Corte.
Il Tribunale ha infatti rigettato la pretesa creditoria di NOME relativa ai conguagli sul rilievo -in sé astrattamente condivisibile –RAGIONE_SOCIALE irretroattività dei provvedimenti tariffari, ma senza verificare in concreto le modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALE formula, contenuta nell’art. 1 del d.m. 1° agosto 1996.
Spettava, infatti, al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall’RAGIONE_SOCIALE fossero rispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del « metodo tariffario normalizzato » (rimanendo escluso, peraltro, che i conguagli dovessero ricomprendere i soli « costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione »), ossia che la somma richiesta all’utente trovasse giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1° agosto 1996.
Pertanto, in continuità con la decisione delle Sezioni Unite appena illustrata, la censura deve essere accolta, dovendosi ribadire il principio, secondo il quale: «In tema di servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di
liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’RAGIONE_SOCIALE o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione RAGIONE_SOCIALE disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il Metodo Tariffario Normalizzato» .
Il Giudice del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importi quantificati dall’RAGIONE_SOCIALE siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del Metodo Tariffario Normalizzato, secondo quanto stabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo di riferimento.
Il motivo va, dunque, accolto nel senso sopra indicato.
8 .- Col terzo mezzo la ricorrente lamenta che il tribunale non abbia provveduto in ordine alla prescrizione dei crediti, considerando l’eccezione di prescrizione sollevata dagli utenti del servizio RAGIONE_SOCIALE superata dalla insussistenza del credito per i conguagli.
A dire RAGIONE_SOCIALE ricorrente, i crediti per i conguagli sarebbero divenuti esigibili solo dopo l’emissione dei provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE tariffaria e da tale data decorrerebbe il periodo prescrizionale.
9 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto -come statuito da Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n° 23858, con menzione di altri precedenti -investe una questione di cui il Tribunale non si è occupato, reputandola assorbita. La questione andrà, dunque, riproposta al giudice del rinvio.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il primo ed il terzo motivo di ricorso. Accoglie il secondo. Cassa e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 7 gennaio 2026, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME