Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1109 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1109 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e N.IRAGIONE_SOCIALE P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentata e difesa dal Prof. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), nonché giusta procura speciale in calce alla memoria 7 dicembre 2023, anche dal Prof. AVV_NOTAIO NOME NOME COGNOME (C.F. C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo sito (00187) Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
Condominio INDIRIZZO , in persona dell’amministratore pro tempore COGNOME NOME nato a Sassari il DATA_NASCITA (cod. fisc. CODICE_FISCALE) ed ivi residente, ai fini del presente giudizio, il quale agisce in forza RAGIONE_SOCIALE delibera dell’RAGIONE_SOCIALE dei Condomini in data 4 maggio 2021, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale da intendersi apposta in calce al controricorso, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. n.
48/2013 e che conformemente a quanto previsto dall’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. è stato trasmesso all’ufficio giudiziario in intestazione in via telematica, con domicilio digitale all’indirizzo EMAIL oltre che presso lo studio dello stesso posto in Alghero in INDIRIZZO ai quali chiede che vengano indirizzate le comunicazioni e le notificazioni.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Sassari n° 31 depositata il 20 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa città (e per quello che qui ancora interessa), dichiarava insussistente il credito di RAGIONE_SOCIALE, gestore del RAGIONE_SOCIALE, verso il INDIRIZZO INDIRIZZO, utente del RAGIONE_SOCIALE predetto, per conguaglio tariffario relativo a forniture di acqua degli anni 2005-2011.
La Corte, accertato un consumo anomalo di acqua negli anni 2013-2014, condannava il gestore a rielaborare le fatture emesse per i consumi antecedenti alla data di sostituzione del contatore (aprile 2016) a partire dalla fattura n. 2013000560000662 del 27 novembre 2013 sulla base RAGIONE_SOCIALE media dei consumi storici.
2 .- Osservava il secondo giudice che i conguagli pretesi da NOME, essendo parte RAGIONE_SOCIALE tariffa idrica, potevano valere solo per il futuro.
Quanto al consumo anomalo, il Condominio lo aveva segnalato al gestore, il quale, nondimeno, non aveva provveduto a verificare il contatore, ma lo aveva sostituito senza preavviso nell’aprile 2016.
3 .- Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame a quattro mezzi illustrati da memoria.
Resiste il Condominio con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l’inammissibilità dei motivi e, comunque, per la loro reiezione.
La causa, dopo un rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza, è stata nuovamente assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 1 cod. proc. civ., ‘ violazione dei limiti RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario. violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a. ‘.
Il giudice, stabilendo che i conguagli per le partite pregresse non erano dovuti, avrebbe in realtà sindacato il merito RAGIONE_SOCIALE Delibera dell’RAGIONE_SOCIALE di regolazione (Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 643/22013/IDR) e dell’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, nella fattispecie impersonato dal RAGIONE_SOCIALE (Decreto n° 18 del 26 giugno 2014).
5 .- Il motivo è inammissibile, ex art. 360bis n° 1) cod. proc. civ..
In fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella presente (Cass., sez. un., 9 febbraio 2023, n° 4079, con menzione di altri precedenti), è stato infatti deciso che la contestazione da parte dell’utente finale di voci esposte nelle fatture emesse dal gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE investe solo la debenza di tali importi, senza coinvolgere il merito o la correttezza dell’esercizio delle funzioni tariffarie.
Ne deriva che il petitum sostanziale ( id est il bene RAGIONE_SOCIALE vita l’oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda rivolta al Giudice) non è quello di ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643 del 2003 di RAGIONE_SOCIALE e del Decreto n° 18 del 2014 del RAGIONE_SOCIALErio RAGIONE_SOCIALE, bensì quello di ottenere l’accertamento
negativo del credito per i conguagli ed il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme – in tesi -indebitamente corrisposte ad COGNOME, in relazione a somministrazioni già rese e pagate fatturate.
Trattandosi di decidere una controversia RAGIONE_SOCIALE quale non fa parte l’RAGIONE_SOCIALE amministrativa, ben può il giudice ordinario disapplicare l’atto amministrativo, assumendo i pronunciamenti idonei a ri-muoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà amministrativa e, dunque, entro i fisio-logici limiti ordinamentali RAGIONE_SOCIALE disapplicazione incidentale ai fini RAGIONE_SOCIALE tutela dei diritti soggettivi controversi.
6 .-Col secondo motivo COGNOME lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 142, terzo comma, e 154 del d.lgs. n° 152/2006; dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE Dir. 2000/60/Ce; dell’art. 21, tredicesimo e diciannovesimo comma, del d.l. n° 201/2011; dell’art. 10 del d.l. 70/2011; dell’art. 3 del d.P.C.m. 22 luglio 2012; dell’art. 1339 del cod. civ.; RAGIONE_SOCIALE Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 643/2013/r/idr; RAGIONE_SOCIALE Delibera 26 giugno 2014 n° 18 dell’RAGIONE_SOCIALE; nonché del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (par. b.16).
A seguito del nuovo sistema tariffario introdotto con la delibera n° 643, sarebbero state introdotte voci di costo non considerate nel precedente sistema e pretese a titolo di conguaglio: tale inserimento sarebbe perfettamente legittimo in base agli artt. 3 e 31 RAGIONE_SOCIALE Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 643/2013.
Anche il contratto tra RAGIONE_SOCIALE ed utenti prevederebbe tale possibilità, giacché il Regolamento per il Servizio Idrico Integrato (richiamato dalla Sezione 18 del contratto) disporrebbe chiaramente (paragrafo B.16, intitolato ‘ Fatturazione ‘) che alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, che andrebbe ad integrare le pattuizioni contrattuali ai sensi dell’art. 1339 cod. civ.
In sostanza, NOME non avrebbe fatto altro che applicare quanto previsto dall’RAGIONE_SOCIALE di regolazione, seguendo scrupolosamente quanto dettato dall’art. 31 RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643, nella quale i conguagli per partite pregresse rappresenterebbero una voce di costo ordinaria, destinata a riequilibrare le spese sostenute dal gestore, senza che ciò configuri una integrazione di pagamenti precedenti sui consumi già liquidati.
7 .- Questo motivo è fondato nei sensi che seguono, tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale assunto da Cass., sez. un., 26 agosto 2025 n° 23858, in fattispecie sovrapponibile alla presente, i cui principi verranno di seguito applicati.
La citata sentenza delle Sezioni Unite ha anzitutto precisato che nessun rilievo può avere (come invece pretende la ricorrente) il richiamo nel contratto di utenza alla regolamentazione pubblicistica RAGIONE_SOCIALE tariffa, poiché la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti amministrativi venuti ad inserirsi nel contratto ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. possono essere sempre oggetto di accertamento incidentale nella controversia.
Passando ad esaminare se il diritto alla percezione dei conguagli per le partite pregresse avesse un fondamento non negoziale, la predetta sentenza ha poi chiarito che la Delibera n° 643/2013 non può avere efficacia retroattiva, non essendo possibile estendere il principio valevole per gli atti normativi (non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva a condizione che esse trovino adeguata giustificazione sul piano RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e non siano in contrasto con valori ed interessi costituzionalmente protetti) a quelli amministrativi.
Alla Delibera citata non potrebbe attribuirsi efficacia retroattiva nemmeno considerandola attuativa del principio unionale del recupero dei costi dei servizi idrici, posto dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALE dir. 2000/60/CE, posto che tale Direttiva non è di immediata applicazione e che gli strumenti che
permettono il conseguimento del principio del recupero integrale dei costi ( full cost recovery ) sono rimessi alla valutazione dei singoli Stati membri. Le Sezioni Unite hanno poi osservato che nemmeno nell’ordinamento interno vi è una traccia testuale che autorizzi un intervento tariffario retroattivo, tanto è vero che anche l’art. 170, terzo comma, lettera l), del d.lgs. n° 152/2006 ha disposto che fino all’emanazione del decreto ministeriale (mai emesso, per ragioni che qui non occorre esporre) previsto dall’art. 154, secondo comma, con cui si sarebbero dovute definire le componenti di costo delle nuove tariffe, avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996 (‘ Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffa di riferimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘).
Tale metodo normalizzato, a seguito del passaggio del potere tariffario ad RAGIONE_SOCIALE (avvenuto con l’art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011 n° 201) venne poi -com’è noto sostituito da un Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per gli anni 2012-2013, Delibera n° 85/2012/R/idr, e dal nuovo Metodo Tariffario Idrico per gli anni 2014-2015, Delibera n° 643/2013/R/idr, seguito da altre Delibere per gli anni successivi.
Dalla irretroattività degli interventi tariffari non deriva, tuttavia, secondo le Sezioni unite, l’impossibilità assoluta di addebito dei conguagli.
Infatti, l’art. 13, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE legge n° 36/1994 prevedeva una tariffa idonea ad assicurare comunque la copertura dei costi di investimento e di esercizio.
Coerentemente, anche il d.m. 1° agosto 1996 prevedeva, quali voci RAGIONE_SOCIALE tariffa, oltre alla remunerazione del capitale investito (fattore venuto meno a seguito del referendum abrogativo del 2011: d.P.R. n° 116/2011), i costi operativi, quelli di ammorta-mento, il tasso di inflazione programmato e il limite di prezzo, denominato fattore ‘ K ‘ (art. 1 del d.m. cit.).
A seguito dell’abrogazione referendaria dell’art. 154, primo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006 n° 152, avente effetto dal 21 luglio 2011 (d.P.R. 18 luglio 2011 n° 116), nella parte in cui stabiliva che la tariffa idrica fosse determinata anche tenendo conto ‘ dell’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione del capitale investito ‘, l’RAGIONE_SOCIALE di regolazione dispose la restituzione in favore degli utenti RAGIONE_SOCIALE parte di tariffa remunerativa del capi-tale investito applicata nel periodo tra il 21 luglio ed il 31 dicembre 2011 (Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 561/2013/R/IDR e n° 163/2014/R/IDR) sulla base del d.m. 1° agosto 1996.
Quindi, concludono le Sezioni Unite, l’art. 31 RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643/2013 disciplina le modalità di recupero dei conguagli eventualmente spettanti nei periodi precedenti, ma questi ultimi devono essere determinati in base alle norme tempo per tempo vigenti, ossia in base al d.m. 1° agosto 1996 (per ciò che concerne gli anni dal 1997 al 21 luglio 2011) ed in base alle Delibere RAGIONE_SOCIALE n° 585/2012, che ha introdotto il Metodo Tariffario Transitorio per gli anni 2012 e 2013, e n° 643/2013, che ha introdotto il Metodo Tariffario per gli anni 2013 e 2014 (per gli anni successivi sono intervenute altre Delibere che non rilevano ai fini RAGIONE_SOCIALE presente lite).
In conclusione, sempre secondo le Sezioni Unite, l’art. 31 RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643 legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare (in quanto le pertinenti determinazioni degli Enti d’RAGIONE_SOCIALE non erano state adottate prima del subentro di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE modifica del metodo tariffario), ma senza legalizzare il recupero di importi diversi e ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodo tariffario vigente all’epoca in cui si collocano le partite pregresse da conguagliare.
Venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto la domanda degli attori in base ad un principio non aderente al decisum di questa Corte.
Il Tribunale ha infatti rigettato la pretesa creditoria di NOME relativa ai conguagli sul rilievo -in sé astrattamente condivisibile –RAGIONE_SOCIALE irretroattività dei provvedimenti tariffari, ma senza verificare in concreto le modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALE formula, contenuta nell’art. 1 del d.m. 1° agosto 1996.
Spettava, infatti, al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall’RAGIONE_SOCIALE fossero rispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del « metodo tariffario normalizzato » (rimanendo escluso, peraltro, che i conguagli dovessero ricomprendere i soli « costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione »), ossia che la somma richiesta all’utente trovasse giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1° agosto 1996.
Pertanto, in continuità con la decisione delle Sezioni Unite appena illustrata, la censura deve essere accolta, dovendosi ribadire il principio, secondo il quale: «In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’RAGIONE_SOCIALE o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione RAGIONE_SOCIALE disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il Metodo Tariffario Normalizzato» .
Il Giudice del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importi quantificati dall’RAGIONE_SOCIALE siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del Metodo Tariffario Normalizzato, secondo quanto stabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo di riferimento.
In conclusione, il motivo va accolto nel senso sopra indicato.
8 .- Col terzo mezzo la ricorrente lamenta, ancora, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ., degli artt. 142, terzo
comma, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE Dir. 2000/60/Ce; dell’art. 21, tredicesimo e diciannovesimo comma, del d.l. n. 201/2011; dell’art. 10 d.l. 70/2011; dell’art. 3 del d.P.C.m. 22 luglio 2012; RAGIONE_SOCIALE Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 643/2013/R/IDR; RAGIONE_SOCIALE Delibera 26 giugno 2014 n° 18 dell’RAGIONE_SOCIALE; nonché del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (par. b.16).
La Corte avrebbe dichiarato prescritti i diritti di credito derivanti dai conguagli sulle partite pregresse relative agli anni 20052011, sull’erroneo rilievo che, considerandoli quali componenti del costo del RAGIONE_SOCIALE, potevano essere esercitati sin dal momento delle singole erogazioni di acqua.
Al contrario, secondo COGNOME, i crediti per i conguagli sarebbero divenuti esigibili solo dopo l’emissione dei provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE tariffaria e da tale data decorrerebbe il periodo prescrizionale.
9 .- Prima di esaminare il motivo, va precisato che la Corte territoriale -esaminando l’appello del Condominio, che censurava la sentenza di primo grado perché il Tribunale aveva dichiarato solo prescritta e non, invece, prima di tutto insussistente, la pretesa di COGNOME, e l’appello incidentale del gestore, col quale quest’ultimo si doleva dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione ha ritenuto di esaminare la questione RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria, asserendo poi, a pagina 10 RAGIONE_SOCIALE sentenza, che ‘ era appena il caso di rilevare che configurando i conguagli in esame quali componenti del costo del RAGIONE_SOCIALE ‘, era ‘ del tutto evidente che le somme pretese a tale titolo dall’ente gestore solo nel 2016 (…) non possono che riguardare diritti di credito ormai prescritti ‘.
Ora, il motivo di ricorso in esame parte dal presupposto che la Corte si sia pronunciata anche in punto di prescrizione e tale assunzione sembra fondata, in quanto, dal testo stesso RAGIONE_SOCIALE sentenza emerge che la Corte, pur potendo dichiarare assorbita l’eccezione di prescrizione, l’ha, invero,
esaminata nel merito, sebbene con la precisazione che ‘ era appena il caso di rilevare… ‘.
Tanto premesso, il mezzo, oltre che ammissibile (per la ragione appena ora chiarita), è anche palesemente fondato.
Infatti, la quantificazione dei singoli conguagli da porre, da parte di RAGIONE_SOCIALE a carico di ciascun utente, è potuta intervenire solo dopo la Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 643/2013 e dopo il Decreto del RAGIONE_SOCIALErio RAGIONE_SOCIALE per la regolazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n° 18 del 2014.
Correlativamente, nessun diritto a percepire la copertura di costi pregressi ‘ e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie ‘ poteva essere esercitato anteriormente alla quantificazione ed approvazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE (art. 31, allegato A, RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643).
Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, attenersi al seguente principio di diritto: ‘ In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i conguagli previsti dall’art. 31 RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, potevano essere richiesti dal gestore solo a seguito dell’approvazione e quantificazione degli Enti d’RAGIONE_SOCIALE o degli altri soggetti competenti, da compiersi entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito ha cominciato a decorrere solo dal momento in cui tale approvazione e quantificazione è intervenuta ‘.
10 .- Col quarto motivo COGNOME lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. B35 del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Carta dei servizi e dell’art. 2697 cod. civ.
La Corte l’avrebbe erroneamente condannata alla rielaborazione delle fatture emesse per i consumi anteriori alla data di sostituzione del contatore (20 aprile 2016) a partire dalla fattura n° NUMERO_DOCUMENTO del 27 novembre 2013.
11 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto non denuncia la violazione di norme di legge, ma (fatta eccezione per l’art. 2697 cod. civ.) di contratto. Essa, pertanto, avrebbe dovuto essere veicolata mediante la prospettazione RAGIONE_SOCIALE lesione delle norme ermeneutiche previste dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., oppure denunciando una motivazione inesistente, apparente o illogica: il tutto, indicando i canoni rimasti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato; oppure, nel secondo caso, enunciando le lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero le incongruenze dello stesso, consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalla sentenza (per tutte: Cass., sez. I, 12 ottobre 2018 n° 25554, con menzione di altri precedenti).
Ora, nella presente vicenda la Corte ha preso in esame (sentenza pagine 4-7) le pattuizioni negoziali e le ha interpretate, osservando che esse prevedevano l’obbligo di segnalazione all’utente, da parte del gestore, in caso di consumo rilevato tre volte superiore alla media storica del cliente (art. 6 RAGIONE_SOCIALE Carta dei servizi) e l’obbligo di evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (art. B35 del Regolamento .
Ha quindi concluso, la Corte, che nel 2013-2014, pur non essendosi verificata la prima ipotesi (consumo triplo), si era verificata la seconda (consumo doppio), con la conseguenza che RAGIONE_SOCIALE era tenuta a dare seguito alla richiesta del Condominio di verifica del corretto funzionamento del contatore in contraddittorio con i tecnici del gestore: adempimento cui RAGIONE_SOCIALE non provvide, procedendo solo nel 2016 a sostituire il contatore, ma senza coinvolgere il somministrato.
Tale conclusione è conforme all’indirizzo di legittimità, secondo il quale i dati del contatore non si traducono in un privilegio probatorio a favore del gestore, in quanto quest’ultimo è tenuto, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazione dell’utente ed in ossequio al principio di ‘ vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova ‘, a dimostrare che il sistema di misurazione sia perfettamente funzionante, spettando poi al somministrato (ove il buon funzionamento del contatore sia certo) comprovare che l’eccesso dei consumi è derivato da fattori esterni al suo controllo ( ex multis : Cass., sez. III, 18 ottobre 2023, n° 28984, con indicazione di altri precedenti).
Col che è da escludere che sussista l’unica violazione di norma di legge (art. 2697 cod. civ.) denunciata col mezzo in esame.
p.q.m.
la Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Dichiara inammissibili il primo ed il quarto. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 7 gennaio 2026, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME