Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19551 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19551 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17720/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-intimato-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ORISTANO n. 71/2023, depositata il 09/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO CHE:
il Giudice di Pace di Macomer, con la sentenza n. 2/2019, e, successivamente, il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 71/2023, pubblicata il 09.02.2023, hanno confermato la non debenza da parte di NOME COGNOME delle somme richiestegli da RAGIONE_SOCIALE a titolo di partite pregresse/conguagli regolatori in relazione agli anni 2005/2011.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Oristano, formulando un solo motivo.
NOME COGNOME non svolge attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Considerato che:
il motivo è così rubricato: «Art.360, comma 1, n°3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del D.Lgs. n° 152/2006, art. 9 Dir. 2000/60/CE, all’art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n°201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n°214, all’art. 10 del D.L. n° 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.2011, n°106, all’art. 3 D.P.C.M. 22.07.2012, agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 12, lett. h), L.481/1995, all’art.1339 c.c., alle Delibere n°643/2013/R/IDR dell’AEEGSI e n° 18/2014 dell’AATO della Sardegna ed al Regolamento del S.I.I. (art. B.16), all’art.11 delle preleggi»;
con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica -quella della spettanza al gestore del servizio idrico
integrato dei conguagli regolatori -posta dall’unico motivo dell’odierno ricorso;
l’udienza pubblica delle Sezioni Unite si è tenuta il 6 maggio 2025, ma la decisione non è stata ancora resa pubblica;
va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa del deposito della pronuncia delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo in attesa del deposito della pronunzia delle Sezioni Unite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2025 dalla