Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1110 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1110 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2021
, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE NRAGIONE_SOCIALE P_IVA), in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (08100) RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in (00187) Roma, INDIRIZZO; ai fini delle comunicazioni, ex art. 136 comma 1, d.lgs. 107/2010, si indica quale numero di fax: NUMERO_TELEFONO -p.e.c. EMAIL.
Ricorrente
contro
NOME COGNOME , nato a Illorai l’DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE) e residente ad Alghero in INDIRIZZO, ai fini del giudizio rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO (CF CODICE_FISCALE) per procura speciale da intendersi apposta in calce al ricorso, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come
sostituito dal D.M. n. 48/2013, e che conformemente a quanto previsto dall’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. viene trasmesso all’ufficio giudiziario in intestazione in via telematica, con domicilio digitale agli indirizzi EMAIL e EMAIL, oltre che presso lo studio degli stessi posto in Alghero in INDIRIZZO ai quali chiede che vengano indirizzate le comunicazioni e le notificazioni.
Controricorrente
avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n° 930 depositata il 3 ottobre 2020.
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dottor NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del primo, del secondo e del quinto motivo.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- NOME COGNOME, utente del servizio idrico in RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, gestore del predetto servizio, chiedendo al Giudice di Pace di Sassari di accertare (i) che la ‘ quota fissa di accesso al servizio ‘ era dovuta nella sola misura di euro 8,37 per ogni anno; (ii) che nulla era dovuto a titolo di ‘ costo servizio riparto ‘ del corrispettivo idrico all’interno dello stabile condominiale di INDIRIZZO; (iii) la prescrizione ex art. 2948 n° 4 cod. civ. del credito portato dalla fattura n° NUMERO_DOCUMENTO relativa al periodo dal 24 gennaio 2006 al 04 settembre 2010; (iv) non dovuto il deposto cauzionale di euro 33,23; (v) non dovuti i conguagli per partite pregresse relative agli anni 2005-2011.
L’attore, inoltre, chiedeva di applicare al gestore la sanzione di euro 50,00 per il mancato rispetto del termine di trenta giorni nell’evasione di un reclamo presentato.
2 .- Il Giudice di Pace, nel contraddittorio con COGNOME, accoglieva tutte le domande attoree e il Tribunale di Sassari, su appello del gestore, con la sentenza qui gravata confermava la prima decisione, riformandola solo nel punto del deposito cauzionale, così condannando l’attore a pagare al gestore il deposito predetto.
3 .- Avverso tale decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE affidando il gravame a sei motivi illustrati da memoria.
Resiste il COGNOME con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l’inammissibilità e comunque per la reiezione dell’impugnazione.
Con ordinanza interlocutoria n° 18153 del 2 luglio 2024 la causa, originariamente fissata per l’adunanza camerale del 23 maggio 2024, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione delle Sezioni Unite civili di questa Corte in punto di conguagli per partite pregresse.
Dopo il deposito RAGIONE_SOCIALE predetta sentenza delle Sezioni Unite la causa è stata nuovamente assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge degli artt. 142, terzo comma, e 154 del d.lgs. 152/2006, dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, tredicesimo e diciannovesimo comma, del d.l. 201 del 2011, dell’art. 10 d.l. n° 70/2011, dell’art. 3 d.P.C.m. 22 luglio 2012, dell’art. 1339 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE n° 643/2013/R/IDR, RAGIONE_SOCIALE delibera n° 18 del 26 giugno 2014 dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché del Regolamento del servizio idrico integrato.
La ricorrente lamenta, in sostanza, l’errata interpretazione delle norme che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato perché la definizione delle partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, ed RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) era conforme al fondamentale principio, nazionale ed europeo,
del pieno recupero dei costi di investimento e gestione ottimale del servizio; le determinazioni tariffarie delle Autorità di settore integrerebbero ex art. 1339 cod. civ. il regolamento di fornitura.
5 .- Il motivo è fondato (nei sensi che seguono), tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale assunto da Cass., sez. un., 26 agosto 2025 n° 23858, in fattispecie sovrapponibile alla presente, i cui principi verranno di seguito applicati.
La citata sentenza delle Sezioni Unite ha anzitutto precisato che nessun rilievo può avere (come invece pretende la ricorrente) il richiamo nel contratto di utenza alla regolamentazione pubblicistica RAGIONE_SOCIALE tariffa, poiché la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti amministrativi venuti ad inserirsi nel contratto ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. possono essere sempre oggetto di accertamento incidentale nella controversia.
Passando ad esaminare se il diritto alla percezione dei conguagli per le partite pregresse avesse un fondamento non negoziale, la predetta sentenza ha poi chiarito che la Delibera n° 643/2013 non può avere efficacia retroattiva, non essendo possibile estendere il principio valevole per gli atti normativi (non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva a condizione che esse trovino adeguata giustificazione sul piano RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e non siano in contrasto con valori ed interessi costituzionalmente protetti) a quelli amministrativi.
Alla Delibera citata non potrebbe attribuirsi efficacia retroattiva nemmeno considerandola attuativa del principio unionale del recupero dei costi dei servizi idrici, posto dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALE dir. 2000/60/CE, posto che tale Direttiva non è di immediata applica-zione e che gli strumenti che permettono il conseguimento del principio del recupero integrale dei costi ( full cost recovery ) sono rimessi alla valutazione dei singoli Stati membri.
Le Sezioni Unite hanno poi osservato che nemmeno nell’ordinamento interno vi è una traccia testuale che autorizzi un intervento tariffario retroattivo, tanto è vero che anche l’art. 170, terzo comma, lettera l), del
d.lgs. n° 152/2006 ha disposto che fino all’emanazione del decreto ministeriale (mai emesso, per ragioni che qui non occorre esporre) previsto dall’art. 154, secondo comma, con cui si sarebbero dovute definire le componenti di costo delle nuove tariffe, avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996 (‘ Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffa di riferimento del servizio idrico integrato ‘).
Tale metodo normalizzato, a seguito del passaggio del potere tariffario ad RAGIONE_SOCIALE (avvenuto con l’art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011 n° 201) venne poi -com’è noto sostituito da un Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per gli anni 2012-2013, Delibera n° 85/2012/R/idr, e dal nuovo Metodo Tariffario Idrico per gli anni 2014-2015, Delibera n° 643/2013/R/idr, seguito da altre Delibere per gli anni successivi.
Dalla irretroattività degli interventi tariffari non deriva, tuttavia, secondo le Sezioni unite, l’impossibilità assoluta di addebito dei conguagli.
Infatti, l’art. 13, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE legge n° 36/1994 prevedeva una tariffa idonea ad assicurare comunque la copertura dei costi di investimento e di esercizio.
Coerentemente, anche il d.m. 1° agosto 1996 prevedeva, quali voci RAGIONE_SOCIALE tariffa, oltre alla remunerazione del capitale investito (fattore venuto meno a seguito del referendum abrogativo del 2011: d.P.R. n° 116/2011), i costi operativi, quelli di ammorta-mento, il tasso di inflazione programmato e il limite di prezzo, denominato fattore ‘ K ‘ (art. 1 del d.m. cit.).
A seguito dell’abrogazione referendaria dell’art. 154, primo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006 n° 152, avente effetto dal 21 luglio 2011 (d.P.R. 18 luglio 2011 n° 116), nella parte in cui stabiliva che la tariffa idrica fosse determinata anche tenendo conto ‘ dell’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione del capitale investito ‘, l’Autorità di regolazione dispose la restituzione in favore degli utenti RAGIONE_SOCIALE parte di tariffa remunerativa del capi-tale investito
applicata nel periodo tra il 21 luglio ed il 31 dicembre 2011 (Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 561/2013/R/IDR e n° 163/2014/R/IDR) sulla base del d.m. 1° agosto 1996.
Quindi, concludono le Sezioni Unite, l’art. 31 RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643/2013 disciplina le modalità di recupero dei conguagli eventualmente spettanti nei periodi precedenti, ma questi ultimi devono essere determinati in base alle norme tempo per tempo vigenti, ossia in base al d.m. 1° agosto 1996 (per ciò che concerne gli anni dal 1997 al 21 luglio 2011) ed in base alle Delibere RAGIONE_SOCIALE n° 585/2012, che ha introdotto il Metodo Tariffario Transitorio per gli anni 2012 e 2013, e n° 643/2013, che ha introdotto il Metodo Tariffario per gli anni 2013 e 2014 (per gli anni successivi sono intervenute altre Delibere che non rilevano ai fini RAGIONE_SOCIALE presente lite).
In conclusione, sempre secondo le Sezioni Unite, l’art. 31 RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643 legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare (in quanto le pertinenti determinazioni degli Enti d’RAGIONE_SOCIALE non erano state adottate prima del subentro di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE modifica del metodo tariffario), ma senza legalizzare il recupero di importi diversi e ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodo tariffario vigente all’epoca in cui si collocano le partite pregresse da conguagliare.
Venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che il Tribunale di Sassari ha accolto la domanda degli attori in base ad un principio non aderente al decisum di questa Corte.
Il Tribunale ha infatti rigettato la pretesa creditoria di NOME relativa ai conguagli sul rilievo -in sé astrattamente condivisibile –RAGIONE_SOCIALE irretroattività dei provvedimenti tariffari, ma senza verificare in concreto le modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALE formula, contenuta nell’art. 1 del d.m. 1° agosto 1996.
Spettava, infatti, al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall’Autorità RAGIONE_SOCIALE fossero rispondenti a quanto poteva essere
addebitato all’utente nella vigenza del « metodo tariffario normalizzato » (rimanendo escluso, peraltro, che i conguagli dovessero ricomprendere i soli « costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione »), ossia che la somma richiesta all’utente trovasse giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1° agosto 1996.
Pertanto, in continuità con la decisione delle Sezioni Unite appena illustrata, la censura deve essere accolta, dovendosi ribadire il principio, secondo il quale: « In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’RAGIONE_SOCIALE o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione RAGIONE_SOCIALE disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il Metodo Tariffario Normalizzato ».
Il Giudice del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importi quantificati dall’RAGIONE_SOCIALE siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all’utente nella vigenza del Metodo Tariffario Normalizzato, secondo quanto stabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo di riferimento.
In conclusione, il motivo va accolto nel senso sopra indicato.
6 .- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n° 4, cod. civ., 142, terzo comma, e 154 del d.lgs. n° 152/06, 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva n° 2000/60/CE, 21, tredicesimo e diciannovesimo comma, del d.l. n. 201/2011, 10 del d.l. n° 70/2011, come convertito, 3 del d.P.C.m. 22 luglio 2012, nonché RAGIONE_SOCIALE delibera n. 643/2013/R/IDR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE delibera n° 18 del 26 giugno 2014 dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché del Regolamento del servizio idrico integrato.
Il motivo investe la sentenza impugnata là dove il giudice d’appello non ha accolto il motivo di appello di COGNOME, ritenuto assorbito, avverso la sentenza di primo grado in punto prescrizione RAGIONE_SOCIALE sua pretesa.
Unitamente a tale mezzo conviene scrutinare anche il quinto.
Dunque, col quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n° 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n° 4 cod. civ. quanto all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del credito portato dalla fattura 4 settembre 2015 relativa ai consumi dal 24 gennaio 2006 al 14 marzo 2013, perché il termine quinquennale decorreva dalla scadenza del termine di pagamento e non dal momento di erogazione del servizio.
7 .- Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui muove da un presupposto inesistente, ossia che il Tribunale abbia ritenuto assorbita l’eccezione di prescrizione, mentre essa è stata esaminata e disattesa a pagina 8 RAGIONE_SOCIALE sentenza, paragrafo D).
Per il resto i due motivi sono fondati.
Infatti, la quantificazione dei singoli conguagli da porre, da parte di RAGIONE_SOCIALE a carico di ciascun utente, è potuta intervenire solo dopo la Delibera RAGIONE_SOCIALE n° 643/2013 e dopo il Decreto del Commissario straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n° 18 del 2014.
Correlativamente, nessun diritto a percepire la copertura di costi pregressi ‘ e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie ‘ poteva essere esercitato ( ex art. 2935 cod. civ.) anteriormente alla quantificazione ed approvazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE (art. 31, allegato A, RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 643).
Il giudice del rinvio dovrà, dunque, attenersi al seguente principio di diritto: ‘ In tema di servizio idrico integrato, i conguagli previsti dall’art. 31 RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, potevano essere richiesti dal gestore solo a seguito dell’approvazione e
quantificazione degli Enti d’RAGIONE_SOCIALE o degli altri soggetti competenti, da compiersi entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito ha cominciato a decorrere solo dal momento in cui tale approvazione e quantificazione è intervenuta ‘.
8 .- Con il terzo motivo di ricorso NOME denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge 5 gennaio 1994 n° 36, del d.m. 1° agosto 1996, RAGIONE_SOCIALE Delibera CIPE n° 52/2001 e del provvedimento CIP n° 45/1974.
La ricorrente impugna la decisione laddove ha ritenuto che la quota fissa di accesso al servizio non possa superare il triplo del nolo contatore, ma che essa muti per singole unità abitative a seconda RAGIONE_SOCIALE tipologia di utenza utilizzata.
9 .- Il motivo è inammissibile, in ragione RAGIONE_SOCIALE sua novità.
Il Tribunale ha ritenuto che la quota fissa di accesso al servizio non potesse ‘ superare il triplo del c.d. nolo contatore ‘ e che, tenuto conto del consumo idrico dell’utente ‘ sicuramente al di sotto RAGIONE_SOCIALE soglia di mc. 1.200 per anno ‘, detta quota fosse pari ad euro 8,37, ‘ in conformità a quanto previsto dall’art. 13 legge 5 gennaio 1994 n. 36, dal D.M. 1° agosto 1996 disciplinante il Metodo Normalizzato, dalla Delibera CIPE 52/2001 e dal Provvedimento CIP 45/1974 ‘.
Ora, la ricostruzione delle disposizioni applicabili, esposta dalla ricorrente alle pagine 35-38 del ricorso, non risulta dalla sentenza gravata e, comunque, involge accertamenti in fatto inammissibili nella presente sede di legittimità.
In ogni caso, anche ove si considerasse già appartenente alla causa la ricostruzione normativa illustrata da COGNOME, il mezzo rimarrebbe inammissibile per carenza di autosufficienza.
Infatti, dalla lettura dei citati Provvedimenti si evince che: (a) il CIP col punto n° 6) RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 45/1974 (‘ Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste ‘) sostituì i
‘ noli degli strumenti di misura ‘ con ‘ quote mensili per utenza ‘, quantificate a seconda del minore o maggiore consumo; (b) per il consumo ‘ da 501 a 1500 mc/mese ‘ la predetta Delibera fissò una quota mensile di lire 2.000; (c) la Delibera CIP n° 46/1974 (‘ Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d’Italia ‘) estese il disposto RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 45 a tutti i Comuni italiani, precisando al numero 1), lettera n), che ‘ Per i noli degli strumenti di misura di cui al Provv. 14 aprile 1968, n. 1191, del CIP si adotteranno gli stessi criteri e misure di cui al punto 6) del richiamato Provv. 4 ottobre 1974, n. 45/1974 ‘; (d) la Delibera CIPE n° 52 del 2001 stabilì poi che ‘ ‘attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza ‘, autorizzando il Gestore ad aumentare tale quota fissa ‘ fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE perdita di ricavo (…) e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP n. 45/1974 ‘; (e) infine, l’art. 7 del d.m. 1° agosto 1996 ha previsto che ‘ a tariffa da praticare in attuazione dell’art. 13, comma 7, legge n. 36 del 1994 è articolata dall’RAGIONE_SOCIALE secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974 ‘.
Tanto premesso, si può agevolmente constatare che, da un lato, la ricorrente non ha trascritto il ‘ Regolamento di attuazione dell’articolazione tariffaria ‘ (ricorso pagina 37), dal quale pretende essere disciplinato il diritto di accesso al servizio: ond’è che, per questa parte, il mezzo sarebbe comunque privo di autosufficienza.
D’altro lato, il resistente ha fondatamente replicato (controricorso pagina 44) che la censura di COGNOME -secondo la quale ‘ anche laddove si volesse parametrare la quota fissa sulla base del provvedimento CIP 04.10.1974 n. 45, punto 6, gli importi ivi indicati, essendo mensili, andrebbero moltiplicati per dodici mensilità al fine di ottenere l’importo annualmente applicabile . La cifra ottenuta andrebbe inoltre moltiplicata per tre, posto che è consentito ai fini RAGIONE_SOCIALE copertura dei mancati ricavi un
possibile utilizzo RAGIONE_SOCIALE quota fissa fino al triplo dell’ex-nolo contatore ‘ (ricorso pagina 38) -è infondata, dato che l’utente nel giudizio di primo grado (e più esattamente nella pagina 3 delle conclusioni rese all’udienza 10 novembre 2017) aveva fatto osservare che all’importo di euro 8,37 si giungeva proprio mediante il calcolo indicato a pagina 44 del controricorso (‘ £. 450 al mese X12 mesi = £. 5.400 x 3 = £. 16.200 annui. Rapportato ad euro: £. 16.200:1936,27 = € 8,37 ‘).
Il conteggio predetto è riferito ad un consumo di acqua ‘ fino a 100 mc/mese ‘, ma tale elemento fattuale (recepito anche dalla sentenza del Tribunale, a pagina 6, sub lettera A) non è stato contestato dalla ricorrente: sicché, anche per questo aspetto il mezzo appare privo di specificità e di autosufficienza.
In conclusione, il motivo va dichiarato inammissibile.
10 .- Con il quarto motivo di ricorso il Gestore denuncia violazione o falsa applicazione del Regolamento del servizio idrico integrato e del Regolamento di attuazione dell’articolazione tariffaria di cui alla delibera n° 18 del 31 marzo 2011 del Commissario ATO, nonché dell’art. 17 del contratto di somministrazione del 19 dicembre 2001 stipulato con il precedente gestore Comune di Alghero, quanto alla mancata remunerazione del servizio di riparto.
11 .- Questo mezzo è inammissibile.
Il tribunale ha ritenuto non dovuto il corrispettivo per il servizio di riparto sulla base di una triplice ratio decidendi : da un lato ha osservato che il gestore non aveva dimostrato di averlo fornito; dall’altro, ha esaminato il contratto e ne ha tratto la conclusione che, secondo l’art. 17, il servizio di riparto fosse ‘ facoltativo e privo di specifico corrispettivo ‘; infine, ha ritenuto che la tariffa del servizio idrico dovesse remunerare anche tale servizio in ragione RAGIONE_SOCIALE sua natura ‘ integrata ‘.
Ora, il motivo non contesta una erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, sicché il risultato interpretativo cui è giunto il
giudice del merito non può qui essere rimesso in discussione; inoltre, esso richiama il ‘ Regolamento del servizio idrico integrato ‘ ed il ‘ Regolamento di attuazione dell’articolazione tariffaria ‘ che non sono stati trascritti e che, per il vero, non sono nemmeno citati nella sentenza gravata.
In conclusione, la carenza di trascrizione e la mancata menzione del luogo processuale dove venne dibattuta la questione degli effetti dei due Regolamenti rendono il motivo privo di autosufficienza e, pertanto, inammissibile.
12 .- Col sesto motivo di ricorso (del quinto si è già detto) il gestore denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 10 RAGIONE_SOCIALE Carta dei servizi, dell’art. 28 del Regolamento del servizio idrico integrato e dell’art. 113 cod. proc. civ.
Contesta la decisione laddove ha condannato NOME al pagamento di euro 50,00 per il ritardo nel riscontro al reclamo inviato in data 23 gennaio 2017.
13 .- Anche questo mezzo è inammissibile.
Il tribunale è partito dalla premessa che l’utente avesse inoltrato un’istanza in data 23 gennaio 2017 con cui chiedeva ad RAGIONE_SOCIALE di riconoscere l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati e che il gestore avesse evaso tale richiesta il 14 marzo 2017, dunque oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 10 RAGIONE_SOCIALE Carta dei servizi.
Col motivo in esame NOME oppone un fatto che non risulta dalla sentenza impugnata, ossia che l’utente non avesse affatto presentato una ‘ richiesta di rimborso ‘, aggiungendo che tale mancanza non può essere sanata dalla presentazione di un reclamo volto ad eccepire la prescrizione del credito.
È agevole notare che la scansione fattuale ritenuta dal Tribunale differisca da quella prospettata col motivo qui scrutinato, con la conseguenza che COGNOME avrebbe dovuto indicare in quale luogo del giudizio di merito tale questione sarebbe stata enunciata e trattata.
La carenza rende il motivo inammissibile.
14 .- Alla cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza segue il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al Tribunale di Sassari in diversa composizione, anche per le spese RAGIONE_SOCIALE presente fase di legittimità.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso. Dichiara inammissibili i restanti. Cassa e rinvia al Tribunale di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 7 gennaio 2026, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME