Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1537 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8310/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante p.t., NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, pecEMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale, NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, pec: EMAIL;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2872/2021 depositata in data 29/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME, società incaricata della gestione del Servizio Idrico Integrato in Sardegna, era stata convenuta, dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari , da RAGIONE_SOCIALE, perché: a) in via principale, fossero dichiarate non dovute le somme richiestele, a titolo di conguagli per c.d. “partite pregresse”, relative al periodo 20052011, con le fatture NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. n. 2248/1865, all. E, con condanna per l’effetto della convenuta alla restituzione dell’ importo di euro 4.512,31, oltre agli interessi; b) in subordine, fossero dichiarate inesigibili le somme pretese per intervenuta prescrizione;
costituitasi, COGNOME rilevava, in via pregiudiziale, che la controversia non riguardava il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato, ma la legittimità dell’esercizio del potere da parte delle Autorità amministrative in relazione alla regolamentazione dei conguagli regolatori, avendo la società RAGIONE_SOCIALE contestato la legittimità dei provvedimenti dell’AEEGSI concernenti la regolazione dei costi del servizio idrico integrato ed eccepiva, quindi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo; nel merito, si difendeva, sostenendo: i) che era legittimata ed addirittura obbligata dal quadro normativo e regolatorio, a recuperare i richiamati conguagli; ii) che la sua pretesa creditoria non era prescritta, perché il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima del 26/06/2014, data di emanazione della Delib. n. 18 del 2014 del Commissario
Straordinario dell’Ente d’Ambito della Sardegna che le aveva imposto il recupero dei conguagli regolatori;
con sentenza n. 230/2019, il Giudice di Pace di Cagliari, dopo avere ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, dichiarava non dovute le somme indicate a titolo di partite pregresse/conguaglio relative agli anni 2005-2011; rilevava, inoltre, che la pretesa creditoria sarebbe stata in ogni caso inesigibile per effetto della intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4, poiché gli importi richiesti erano relativi a presunti consumi per le annualità 2005-2011; disponeva la restituzione delle somme corrisposte a titolo di conguagli regolatori a favore della società attrice;
il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 2872/2021 depositata in data 29/9/2021, investito del gravame dalla società RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione di primo grado;
in primo luogo, ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario, perché la domanda riguardava un rapporto individuale di utenza e non aveva ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti generali di revisione tariffaria;
ha, poi, escluso che il potere dell’AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico, secondo il principio del recupero dei costi, comprendesse la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un’integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati, dovendo la previsione della possibilità di effettuare variazioni della tariffa essere intesa nel senso che tali modifiche hanno effetto solo per il futuro;
ha ritenuto illegittima l’introduzione di una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati negli anni precedenti sia per la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, derogabile solo per legge, sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di
autonomia contrattuale che esclude la possibilità di modifiche unilaterali dell’accordo contrattuale, sulla base di un provvedimento autoritativo deliberato dall’amministrazione, nonostante si verta in un ambito pattizio caratterizzato dalla posizione paritetica con il cittadino;
ha condiviso con la sentenza di prime cure l’avvenuta prescrizione del credito della somministrante e ha confermato la condanna di quest’ultima alla restituzione dell’importo corrisposto a titolo di conguagli regolatori;
ha regolato le spese di lite;
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari, formulando due motivi;
resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Considerato che
1) con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario; violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., in riferimento all ‘ art. 360, 1° comma 1 n. 1, c.p.c.
Si duole che il Tribunale abbia ritenuto attenere la controversia al rapporto contrattuale tra il gestore e l’utenza, rispetto al quale non assumono rilevanza le determinazioni tariffarie adottate dalle Autorità di settore.
Lamenta che il giudice a quo ha violato i criteri che regolano il riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, in quanto che la posizione giuridica fatta valere dalla società RAGIONE_SOCIALE per le cosiddette partite pregresse investe in via principale e diretta la legittimità delle partite pregresse, ossia delle scelte tecnico-discrezionali dell’AEEGSI (oggi, ARERA) e dell’Ente d’Ambito (EGAS) in ordine all’individuazione e alla
regolazione del costo del servizio idrico integrato nonché in relazione alla determinazione dell’ammontare dei conguagli regolatori;
il motivo è infondato;
le Sezioni Unite di questa Corte (proprio con riferimento ad una controversia che aveva coinvolto l’odierna ricorrente cfr., ad esempio, Cass., Sez. Un., 10/10/2022, n. 29593; cui adde Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n. 5386; Cass., Sez. Un., 20/07/2021, n. 20692 in materia di gestione dei rifiuti) hanno già avuto di affermare che la domanda con la quale l’utente del servizio pubblico di erogazione dell’acqua contesti l’importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza, appartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario non essendo coinvolta la P.A. nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11); la controversia ha quindi natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l’ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale, non investendo il titolo in base al quale l’erogatore del servizio opera ma solo l’esecuzione della singola prestazione contrattuale ( v. Cass. 1/02/2023, n. 3065; Cass. 3/02/2023, nn. 3449, 3453; Cass. 17/02/2023, n. 5127; Cass. 17/04/2023, n. 10204 ) ;
2) con il secondo subordinato motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di legge in relazione degli artt. 142, comma 3, e art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006, 9 Direttiva 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 D.L. n. 201 del 2011, conv. con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214; 10 D.L. n. 70 del 2011, conv. con modificazione nella L. 12 luglio 2011, n. 106; 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; Delib. AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; Delib. 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito
della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (Par. B.16);
si duole che il Tribunale abbia escluso che il potere dell’AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico comprenda la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post , un’integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati;
lamenta non essersi al riguardo considerato che: i) in applicazione del principio del full recovery cost , la tariffa applicata all’utenza deve necessariamente coprire i costi generati dalla prestazione del servizio; ii) non il singolo gestore ma RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE – Ente d’ambito, valuta l’adeguatezza delle tariffe, al fine di garantire all’intera collettività un servizio improntato non solo ad elevati standard di qualità, ma anche a criteri di efficienza ed economicità; iii) il gestore si limita ad applicare una tariffa eterodeterminata, senza alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione della tariffa ovvero per un’eventuale esclusione di determinate voci; iv) la Sezione 18 del contratto con gli utenti stabilisce che l’attività di erogazione dei servizi richiesti da parte di RAGIONE_SOCIALE è disciplinata dal Regolamento per il Servizio Idrico Integrato, che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…) e detto Regolamento, al par. B.16 “Fatturazione” dispone chiaramente che “alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito”; v) il precedente sistema tariffario, basato sul price cap di cui al D.M. 1 agosto 1996, limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all’utenza, ma non escludeva che l’autorità di ambito determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al Gestore; vi) in sede di
revisione del piano d’ambito per la regione Sardegna, di cui alla Delib. Commissario Straordinario n. 223 del 2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), era stato provvisoriamente quantificato il conguaglio per un importo complessivo di 88,78 milioni di Euro, con riserva di aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche; vii) il recupero di tali partite era stato posticipato in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap; vii) detto sistema, rivelatosi inadeguato per l’efficiente gestione del servizio idrico, era stato modificato, affidando all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico – AEEGSI (oggi, “ARERA”) la definizione delle componenti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché delle regole e dei criteri per la determinazione delle tariffe (D.P.C.M. 22 luglio 2012, art. 3) ed al gestore il compito di applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette Autorità Pubbliche (art. 154, comma 5, del Codice dell’Ambiente); viii) l’AEEGSI, con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR), ha approvato il nuovo “Metodo Tariffario Idrico”, il quale, quanto alla “quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse”, stabilisce che “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità”, ed ha affidato ai singoli Enti d’Ambito la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali Enti detenevano i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti; ix) con riferimento alla Regione Sardegna, il Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito della Sardegna ha emanato la Delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e sono stati riconosciuti i
conguagli relativi alle “partite pregresse”, autorizzando il gestore ad effettuarne la riscossione, per l’importo complessivo di Euro 106.000.000,00, in ossequio ai criteri e alle modalità sancite dalla Delib. AEEGSI n. 643 del 2013, art. 31.2 e dalla Delib. Ente d’Ambito n. 18 del 2014; x) sulla scorta di tali provvedimenti era stato tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, mediante l’invio di distinte fatture, in cui veniva specificata la natura dei maggiori costi richiesti nonché i riferimenti regolatori mediante i quali era stata determinata la componente tariffaria; con la conseguenza che le partite pregresse costituiscono un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo aver travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per avere violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico integrato e la giurisprudenza amministrativa e civile formatasi in materia;
2.1) il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati;
in astratto non può escludersi il ricorso ai conguagli regolatori, dovendo considerarsi ( con richiamo a quanto osservato nella già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 29593/2022 )
i) che la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale “gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III”; detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all’art. 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all’offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi
idrici, delle stime dell’investimento corrispondente, con le relative previsioni; b) di formarsi un’opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all’art. 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure;
ii) l’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE è stato inteso dalla Corte di Giustizia (con sentenza in causa C-686/15, NOME COGNOME nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volto all’adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell’acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente; in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce “uno” dei mezzi idonei; nondimeno, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell’acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile;
iii) nell’ordinamento interno l’ art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato a seguito dell’esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, dispone che “1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
iv) l’ art. 10 D.L. n. 70 del 2011, conv. nella L. n. 106 del 2011, ha conseguentemente stabilito ( commi 11 e 14 ) che in base al l’ art. 21, commi 13 e 19, D.L. n. 201 del 2011 (come convertito), e al relativo allegato A, l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ( poi soppressa e incorporata -quanto alla funzione in questione- nell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ) “… predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio “chi inquina paga”, e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell’Agenzia…”;
v) in questo contesto, la nozione stessa di “recupero” dei costi, in cui si sostanzia il “conguaglio”, implica in sé l’applicazione di un costo “ora per allora”, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato;
vi) in base alla espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e gli utenti, che richiama il Regolamento per il Servizio Idrico Integrato, e al rimando compiuto da tale Regolamento al sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito, detto sistema risulta inserito di diritto nel contratto di fornitura (ex art. 1339 c.c.);
2.2) il fatto che non sia preclusa “in astratto” una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa tuttavia che sia ammesso “ogni” recupero tariffario;
il perimetro dell’operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall’esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone (cfr. C- 186/95, cit.; art. 154, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006: art. 9 della direttiva 2000/60/CE);
la dimensione normativa comunitaria risulta inequivocabilmente ispirata da un concetto di economicità, id est di razionalità economica, intesa come un vincolo da gestire e non già come una variabile da massimizzare; segnatamente, secondo la dottrina tecno-economica, la tariffazione del servizio idrico si basa sulla “capacità dell’organizzazione, nel rispetto dei vincoli economici e delle condizioni esterne, di pensare e raggiungere – attraverso la progettazione e realizzazione nel tempo – i propri fini e obiettivi”; è stato, infatti, efficacemente affermato che a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione ed un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti – anche qualitativamente -le determinanti (costi umani, materiali e finanziari) e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto territoriale e socio-economico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del servizio pubblico, che sfocia nell’applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed assets ed evitare la duplicazione della contabilizzazione;
tanto risulta avvalorato:
a) dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 26/01/2011, n. 26, ha ribadito che “coessenziale alla nozione di “rilevanza” economica del servizio idrico integrato è l’esercizio dell’attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)”;
b) dalla lettura coordinata del Considerando 38 della direttiva 2000/60 che rinvia all’analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell’offerta nel distretto idrografico, dell’art. 5 della medesima direttiva che regola le caratteristiche del distretto idrografico, l’esame dell’impatto ambientale delle attività umane e l’analisi economica dell’utilizzo idrico e dell’allegato III, già citato;
c) dalla giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che: i) il D.Lgs. n. 152 del 2006 ha inteso coniugare il fine sociale (l’erogazione di un bene fondamentale ma scarso) e la sostenibilità economica, delineando un modello di gestione che sia sintesi di efficienza, anche imprenditoriale, del servizio, nell’ambito dei vincoli Europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e di universalità del servizio; ii) “la tariffa è definita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154 che ricalca l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE, in linea con la configurazione – delineata nella Comunicazione COM 2000/447 – della tariffa dei servizi idrici quale “mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell’ambito di ogni specifico settore economico”, come “il corrispettivo del servizio idrico integrato”; iii) il principio di recupero dei costi consente di “riconoscere al gestore solo i costi “giustificati” e rispondenti alle “variazioni strutturali” del servizio, ovvero all’incremento degli
investimenti o all’ottimizzazione dei costi di gestione” (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d’impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all’utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate;
d) dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio né criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l’attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria; si veda in tal senso Cass. 23/06/2021, n. 17959;
2.3) ne deriva non già l’immodificabilità delle tariffe, che non potrebbe giustificarsi invocando la tutela dell’affidamento riposto nella ricorrenza di un rapporto di durata a condizioni prestabilite, perché il contratto stipulato con il gestore non si limita ad indicare il corrispettivo a quest’ultimo dovuto per l’espletamento del servizio, ma prevede anche forme di revisione del contratto di utenza “per l’ipotesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l’equilibrio contrattuale, determinandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione” (Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n. 5386), ma l’obbligo di far confluire nella tariffa esclusivamente costi che siano in nesso di corrispettività con il servizio reso;
2.4) ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio;
deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all’anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n. 3484; Cons. Stato 29/12/2020, n. 8502);
nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell’incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l’intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell’aderenza delle pretese economiche rivolte all’utenza ai costi effettivamente sostenuti dall’impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica;
2.5) la relativa dimostrazione, secondo i principi generali di riparto dell’onere della prova, graverà sull’ente gestore del servizio idrico; infatti, l’imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti
costitutivi” della pretesa, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533);
alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del 2° motivo, consegue, rigettato il primo motivo, l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, e, muovendo dall’astratta legittimità del recupero dei costi ora per allora, dovrà in particolare accertare la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull’utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, sulla scorta di quanto sopra rilevato ed esposto;
il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26/10/2023 dalla Terza