Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26086 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12130/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore unico nonché legale rappresentante pro-tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE NUORO n. 493/2021 depositata il 11/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE, Società incaricata RAGIONE_SOCIALE gestione del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, era stata convenuta, dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro, da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affinchè fosse riconosciuta l’inesistenza dei seguenti crediti: Euro 622,86, euro 205,83, Euro 31,10 e euro 187, 62. richiesto a titolo di conguaglio per le c.d. ‘partite pregresse’, relative al periodo 2005-2011, per fornitura erogata.
Costituitasi, la COGNOME, in via pregiudiziale, rilevava che la controversia non riguardava il calcolo RAGIONE_SOCIALE tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, atteso che la controversia verteva sull’esercizio dei poteri discrezionali conferiti all’amministrazione e concretatisi nell’emanazione RAGIONE_SOCIALE Delibera n. 18 del 26 giugno 2014.
Il Giudice di Pace di Nuoro, con sentenza n. 26/2018, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario accoglieva le domande degli attori ritenendo non dovute le somme richieste da RAGIONE_SOCIALE a titolo di conguaglio delle partite pregresse 2005-2011.
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 493/2021 del 11 novembre 2021, confermava la decisione di primo grado ritenendo le ingiunzioni fiscali emesse dalle società concessionarie del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche se partecipate dal RAGIONE_SOCIALE o da altro ente locale, illegittime difettando in capo ad
esse l’originaria potestà attributiva e il potere derivativo di emetterla per i relativi crediti.
Ha ritenuto, inoltre, prescritta la pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALE società concessionaria.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione, sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso. Hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo la società ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c. la ‘Violazione dei limiti RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario, violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.’ Lamenta che erroneamente il Tribunale, quale giudice d’appello, ha affermato nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario, nel cui RAGIONE_SOCIALE invece non rientra la presente controversia, posto che le contestazioni avversarie riguardano, in via principale, la legittimità delle scelte tecnico -discrezionali delle RAGIONE_SOCIALE amministrative (RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, ed RAGIONE_SOCIALE) in ordine all’individuazione e alla RAGIONE_SOCIALE del costo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con particolare riferimento alla determinazione dell’ammontare dei c.d. conguagli regolatori (anche ‘partite pregresse’).
5.1.1. Il motivo è infondato. Sulla questione di giurisdizione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez Un., 11/10/2022, n. 29593; Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n. 5386) e l’hanno risolta affermando che la domanda con la quale l’utente del RAGIONE_SOCIALE pubblico di erogazione dell’acqua contesti l’importo preteso per la fornitura dal gestore del RAGIONE_SOCIALE in base a una determinata tariffa introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza,
appartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo coinvolta la P.A. nella veste di autorità (Cass., Sez. Un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11); la controversia ha quindi natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l’ordinamento del RAGIONE_SOCIALE pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale, non investendo il titolo in base al quale l’erogatore del RAGIONE_SOCIALE opera, ma solo l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE singola prestazione contrattuale’ (v. anche Cass. 01/02/2023, n. 3065; Cass. 3/02/2023, n. 3449 e n. 3453; Cass. 17/02/2023, n. 5127; Cass. 17/04/2023, n. 10204).
5.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ‘Violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod.civ., a agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 cod. civ.; delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente RAGIONE_SOCIALE; Regolamento Del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (par. b.16)’. Lamenta che la sentenza impugnata è inficiata da un’interpretazione gravemente errata delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel SII. 2.1.
Secondo COGNOME la sentenza impugnata sarebbe viziata da una errata interpretazione delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel Servizio RAGIONE_SOCIALE, in violazione RAGIONE_SOCIALE normativa e degli atti regolatori di riferimento.
La definizione delle c.d. partite pregresse ad opera delle competenti RAGIONE_SOCIALE amministrative (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) risulta del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce,
nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del RAGIONE_SOCIALE (art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, c.d. ‘Codice dell’ambiente’).
Secondo la società ricorrente, a fronte di un nuovo metodo tariffario RAGIONE_SOCIALE, i costi esistenti all’anno base non considerati in precedenza ai fini tariffari -sono stati legittimamente inseriti dalle competenti RAGIONE_SOCIALE amministrative, come componenti RAGIONE_SOCIALE tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio, di derivazione europea, del ‘full cost recovery’ (art. 9 Dir. 2000/60/CE)
Le determinazioni tariffarie, perciò, entrano di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c. Il contratto d’utenza di un RAGIONE_SOCIALE pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle RAGIONE_SOCIALE amministrative di settore rispetto ai quali il Gestore del RAGIONE_SOCIALE non ha alcuna autonomia decisionale.
NOME, nel procedere alla riscossione delle c.d. partite pregresse, si sarebbe limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa europea e RAGIONE_SOCIALE di riferimento.
5.2.1. Il secondo motivo merita accoglimento, in relazione alla sua specifica prospettazione come sopra riportata e quivi ora esaminata, ma con le precisazioni che seguono, già indicate in alcuni precedenti di questa Corte (v. di recente Cass., n. 5127 del 2023).
In astratto, non può escludersi il ricorso ai ‘conguagli regolatori’. Va infatti considerato – con richiamo a quanto osservato nella già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 29593/2022 – che: i) la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi
ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III»; detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all’articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all’offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell’investimento corrispondente, con le relative previsioni; b) di formarsi un’opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all’articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure; ii) l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2000/60/CE è stato inteso dalla Corte di Giustizia (con sentenza in causa C686/15, NOME, nella quale si controverteva RAGIONE_SOCIALE legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volto all’adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell’acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente; in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce “uno” dei mezzi idonei; nondimeno, gli Stati membri dispongono RAGIONE_SOCIALE facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell’acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento RAGIONE_SOCIALE, nonché all’analisi e al
mantenimento RAGIONE_SOCIALE salubrità dell’acqua potabile; iii) nell’ordinamento interno, l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell’esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed è determinata tenendo conto RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE risorsa idrica e del RAGIONE_SOCIALE fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’RAGIONE_SOCIALE, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote RAGIONE_SOCIALE tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno natura di corrispettivo»; iv) l’art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l’Agenzia RAGIONE_SOCIALE in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell’RAGIONE_SOCIALE in base all’art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «…predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, RAGIONE_SOCIALE tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALE valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario RAGIONE_SOCIALE fornitura del RAGIONE_SOCIALE che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio “chi inquina paga”, e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell’Agenzia…»; v) in questo contesto, la nozione stessa di “recupero” dei costi, in cui si sostanzia il
“conguaglio”, implica in sé l’applicazione di un costo “ora per allora”, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; vi) in base alla espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e gli utenti, che richiama il Regolamento per il Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e al rimando compiuto da tale Regolamento al sistema tariffario determinato dall’RAGIONE_SOCIALE d’Ambito, detto sistema risulta inserito di diritto nel contratto di fornitura (ex art. 1339 cod. civ.). 4.2. Tuttavia, il fatto che non sia preclusa “in astratto” una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa, però, che sia ammesso “ogni” recupero tariffario. Il perimetro dell’operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall’esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento RAGIONE_SOCIALE, nonché all’analisi e al mantenimento RAGIONE_SOCIALE salubrità dell’acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone (cfr. C- 186/95, cit., art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, art. 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/60/CE). La dimensione normativa comunitaria risulta inequivocabilmente ispirata da un concetto di economicità, id est di razionalità economica, intesa come un vincolo da gestire e non già come una variabile da massimizzare; segnatamente, secondo la dottrina tecnoeconomica, la tariffazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si basa sulla “capacità dell’organizzazione, nel rispetto dei vincoli economici e delle condizioni esterne, di pensare e raggiungere attraverso
la progettazione e realizzazione nel tempo – i propri fini e obiettivi”; è stato, infatti, efficacemente affermato che a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione ed un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti – anche qualitativamente – le determinanti (costi umani, materiali e finanziari’) e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto territoriale e socioeconomico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del RAGIONE_SOCIALE pubblico, che sfocia nell’applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed assets ed evitare la duplicazione RAGIONE_SOCIALE contabilizzazione. Tanto risulta avvalorato: a) dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 26/01/2011, n. 26, ha ribadito che “coessenziale alla nozione di ‘rilevanza’ economica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è l’esercizio dell’attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno RAGIONE_SOCIALE copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)”; b) dalla lettura coordinata del Considerando 38 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/60 che rinvia all’analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine RAGIONE_SOCIALE domanda e dell’offerta nel distretto idrografico, dell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE medesima direttiva che regola le caratteristiche del distretto idrografico, l’esame dell’impatto ambientale delle attività umane e l’analisi economica dell’utilizzo RAGIONE_SOCIALE e dell’allegato III, già citato; c) dalla giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che: i) il d.lgs. n. 152/2006 ha inteso coniugare il fine sociale (l’erogazione di un bene fondamentale ma scarso) e la sostenibilità economica, delineando un modello di gestione che sia sintesi di efficienza, anche imprenditoriale, del RAGIONE_SOCIALE, nell’RAGIONE_SOCIALE dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono
titolari di un diritto fondamentale, e di universalità del RAGIONE_SOCIALE; ii) “la tariffa è definita dall’art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricalca l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/60/CE, in linea con la configurazione – delineata nella Comunicazione COM 2000/447 – RAGIONE_SOCIALE tariffa dei servizi idrici quale “mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell’RAGIONE_SOCIALE di ogni specifico settore economico”, come “il corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE“; iii) il principio di recupero dei costi consente di ‘riconoscere al gestore solo i costi «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del RAGIONE_SOCIALE, ovvero all’incremento degli investimenti o all’ottimizzazione dei costi di gestione” (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d’impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all’utenza dei maggiori costi del RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate; d) dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione RAGIONE_SOCIALE quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio né criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l’attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento RAGIONE_SOCIALE disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del RAGIONE_SOCIALE e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base RAGIONE_SOCIALE sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina in materia tariffaria: si veda in tal senso Cass. 23/06/2021, n.17959.
Ne deriva pertanto non già l’immodificabilità delle tariffe, che non potrebbe giustificarsi invocando la tutela dell’affidamento riposto nella ricorrenza di un rapporto di durata a condizioni prestabilite, perché il contratto stipulato con il gestore non si limita ad indicare il corrispettivo a quest’ultimo dovuto per l’espletamento del RAGIONE_SOCIALE, ma prevede anche forme di revisione del contratto di utenza “per l’ipotesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l’equilibrio contrattuale, determinandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione” (Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n.5386), ma l’obbligo di far confluire nella tariffa esclusivamente costi che siano in nesso di corrispettività con il RAGIONE_SOCIALE reso. Ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà tuttavia ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del RAGIONE_SOCIALE. Va invece esclusa la legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il RAGIONE_SOCIALE offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all’anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n.3484; Cons. Stato 29/12/2020, n.8502).
In sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, indici dell’incapacità di approntare un meccanismo di RAGIONE_SOCIALE incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice
che permea l’intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell’aderenza delle pretese economiche rivolte all’utenza ai costi effettivamente sostenuti dall’impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica.
La relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, graverà sull’ente gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; infatti l’imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al RAGIONE_SOCIALE offerto, costituiscono “fatti costitutivi” RAGIONE_SOCIALE pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).
5.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 D.L. 70/2011 conv. con modificazione dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012; Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’RAGIONE_SOCIALE; regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (par. b.16). pag. 24
La sentenza impugnata sarebbe, altresì, illegittima nella parte in cui il Tribunale, al pari del Giudice di Pace, ha rigettato il motivo di appello relativo alla prescrizione dei conguagli regolatori.
L’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento emerge tenuto conto che il diritto alla riscossione dei conguagli regolatori e dunque il dies a quo di decorrenza del relativo
termine di prescrizione, devono essere necessariamente collocati nel momento in cui NOME è stata autorizzata a fatturare i relativi importi a seguito RAGIONE_SOCIALE loro effettiva quantificazione (i.e., 26 giugno 2014, data RAGIONE_SOCIALE delibera n. 18 dell’RAGIONE_SOCIALE d’Ambito).
In applicazione dell’art. 2935 c.c., il Gestore ha potuto procedere alla fatturazione delle partite pregresse soltanto a seguito dell’adozione dei provvedimenti resi in materia dall’RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE) e dall’RAGIONE_SOCIALE.
5.3.1. Anche il terzo motivo è fondato.
La questione è stata affrontata nonché risolta dalle Sezioni unite con la decisione n. 29593/2022, citata, nei termini che si riportano: “la nozione di recupero dei costi, in cui si sostanzia il “conguaglio”, “implica in sé l’applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; il che comporta che, prima RAGIONE_SOCIALE determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell’art. 2935 cod.civ.; d’altronde, ammettere l’assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l’incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero”; il motivo, pertanto, è fondato e merita accoglimento; Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già espresse con numerose sentenze.
In tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull’ente gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare l’imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività
rispetto al RAGIONE_SOCIALE offerto, trattandosi di fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE pretesa (tra le tante, Cass. Sez. 3. del 17 febbraio 2023, n. 5127; Cass. Sez. 3. del 22 febbraio 2023, n. 5492; Cass. Sez. Un. del 11 ottobre 2022, n. 29593; Cass. Sez. 3. del 17 aprile 2023, n. 10204; Cass. Sez. 3. del 17 febbraio 2023, n. 5127; Cass. Sez. 3. del 3 febbraio 2023, n. 3453; Cass. Sez. 3. del 3 febbraio 2023, n. 3449; Cass. Sez. 3. del 1 febbraio 2023, n. 3065; Cass. Sez. 3. del 1 febbraio 2023, n. 2967; Cass. Sez. 3. del 11 settembre 2023, n. 26281; Cass. Sez. 3. del 6 settembre 2023, n. 26227.
5.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1224, comma 2, c.c.. La sentenza è errata nella parte in cui il giudice dell’appello ha confermato le statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza del giudice di pace relative alla condanna RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE al rimborso a favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE somma di euro 622,86 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sostiene la società ricorrente che il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi deve essere inteso come ammissibile unicamente nelle obbligazioni cosiddette di valore è, pertanto, non applicabile al caso di specie che è inquadrabile come obbligazioni di valuta.
5.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 13, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge 31 dicembre 2012 n. 247, D.M. n. 55/2014. La sentenza è errata nella parte delle liquidazione delle spese.
5.5.1. Il quarto e quinto motivo sono assorbiti dall’accoglimento dei precedenti motivi.
All’ accoglimento del secondo e terzo motivo nei suindicati termini, assorbiti il quarto e quinto motivo, rigettato il primo
motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Nuoro, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il quarto e quinto motivo, rigetta il primo, Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Nuoro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione