Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18153 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18153 Anno 2024 Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME NOME Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9778/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso sentenza del Tribunale di Sassari n. 930/2020 depositata il 3.10.2020;
udite alla pubblica udienza del 23.5.2024 le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso quanto ai motivi primo, secondo e quinto; uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per la parte ricorrente; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Sassari con sentenza n.129 del 2018 ha accolto la domanda di NOME COGNOME che aveva chiesto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE non debenza da parte sua RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di € 2.803,66 relativa ad alcune fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, in parte per deposito cauzionale (€ 33,23), in parte per consumi pregressi (€ 2.462,75) e in parte relativa ai consumi effettuati nel periodo 2005-2011 a titolo di «conguagli regolatori» per consumi d’acqua (€ 307,68). Inoltre il Giudice di pace ha escluso che fosse dovuta alcuna somma dall’utente per costi di riparto e ha condannato NOME a pagare al NOME la somma di € 50,00 per mancata tempestiva evasione di un reclamo.
NOME si era costituita solo all’udienza fissata per l’assunzione in decisione, dopo essere stata dichiarata contumace.
Ha proposto appello COGNOME, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, chiedendo accertarsi la legittimità degli addebiti per i «conguagli regolatori» e dei provvedimenti da essi presupposti e sostenendo che il diritto era sorto al momento RAGIONE_SOCIALE sua previsione e che il richiamo al periodo 2005-2011 non si riferiva all’effettivo consumo idrico erogato agli effetti RAGIONE_SOCIALE prescrizione. COGNOME ha impugnato la sentenza anche con riferimento all’accolta eccezione di prescrizione per la fatturazione di consumi pregressi, alla ritenuta non debenza del deposito
cauzionale e alla sanzione irrogata per mancata tempestiva evasione di un reclamo.
Nella resistenza di NOME COGNOME, il Tribunale di Sassari con sentenza del 3.10.2020 ha riformato la sentenza di primo grado solo quanto all’esclusa debenza del deposito cauzionale, confermando nel resto la sentenza di primo grado con aggravio di spese per NOME.
3. Il Tribunale ha ritenuto che la quota fissa di accesso al servizio fosse dovuta nella sola misura di € 8,37; che non fosse dovuto alcun corrispettivo per il servizio di riparto, indimostrato e comunque facoltativo; che il deposito cauzionale fosse dovuto; che la prescrizione non decorresse dal momento RAGIONE_SOCIALE fatturazione ma dal momento dei consumi, a prescindere dal momento RAGIONE_SOCIALE richiesta di pagamento; che il potere di RAGIONE_SOCIALE di determinare la tariffa del servizio idrico secondo il principio del recupero dei costi efficienti non comprendeva la possibilità di applicare una integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati, poiché tale provvedimento, con la quantificazione dei conguagli sulla base dei consumi già effettuati, si risolveva nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva, illegittima in violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi e comunque comportava la violazione dei principi di affidamento e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Secondo il Tribunale non era consentita una modifica «ora per allora» RAGIONE_SOCIALE tariffa con ricalcolo senza limiti delle partite debitorie.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato COGNOME,
il 31.3.2021 ha proposto ricorso per cassazione svolgendo sei motivi.
Con controricorso notificato il 20.5.2021 NOME COGNOME si è costituito nel giudizio di legittimità, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso avversario.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Con ordinanza interlocutoria del 19.1.2024 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.
Con istanza del 24.1.2024 la parte controricorrente ha chiesto che la verifica dei criteri tabellari e la rimessione RAGIONE_SOCIALE controversia alla 3° sezione civile.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’accoglimento dei motivi primo, secondo e quinto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3 , e 154 del d.lgs. 152/2006, all’art.9 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2000/60/CE, all’art.21, commi 13 e 19 del d.l. 201 del 2011, conv. con modif. dalla legge 22.12.2011 n.214, all’art.10 d.l. 70/2011, conv. con modif. dalla legge 12.7.2011 n.106, all’art.3 d.p.c.m. 22.7.2012, all’art.1339 cod.civ.,alla delibera RAGIONE_SOCIALE 643/2013/R/IDR, alla delibera 26.6.2014 n.18 dell’RAGIONE_SOCIALE, al regolamento del servizio idrico integrato.
La ricorrente lamenta l’errata interpretazione delle norme che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato perché la definizione delle partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) era conforme al fondamentale principio, nazionale ed europeo, del pieno recupero dei costi di investimento e gestione ottimale del servizio; le determinazioni tariffarie delle Autorità di settore integrano ex art.1339 cod.civ. il regolamento di fornitura.
Con il secondo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/06, 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2000/60/CE, 21, commi 13, e 19 del d.l. n. 201/11, come convertito, 10 del d.l. n.
70/11, come convertito, 3 del d.p.c.m. 22 luglio 2012, nonché RAGIONE_SOCIALE delibera n. 643/2013/R/idr RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nonché del regolamento del servizio idrico integrato.
Il motivo investe la sentenza impugnata là dove il giudice d’appello non ha accolto il motivo di appello di COGNOME, ritenuto assorbito, avverso la sentenza di primo grado in punto prescrizione RAGIONE_SOCIALE sua pretesa.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.13 RAGIONE_SOCIALE legge 5.1.1994 n.36, del d.m. 1.8.1996, RAGIONE_SOCIALE Delibera CIPE 52/2001 e del provvedimento CIP 45/1974.La ricorrente impugna la decisione laddove ha ritenuto che la quota fissa di accesso al servizio non possa superare il triplo del nolo contatore, ma che essa vari per singole unità abitative a seconda RAGIONE_SOCIALE tipologia dii utenza utilizzata.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del regolamento del servizio idrico integrato e del regolamento di attuazione dell’articolazione tariffaria di cui alla delibera n.18 del 31.3.2011 del Commissario ATO, nonché dell’art.17 del contratto di somministrazione del 19.12.2001 stipulato con il precedente gestore Comune di Alghero, quanto alla mancata remunerazione del servizio di riparto.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.2935 e 2948 n.4 cod.civ. quanto all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione relativamente alla fattura del 4.9.2015 inerente i consumi dal 24.1.2006 al 14.3.2013, perché il termine quinquennale decorreva dalla scadenza del termine di pagamento e non dal momento di erogazione del servizio.
Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.10 RAGIONE_SOCIALE carta dei servizi e dell’art.28 del regolamento del servizio idrico integrato e dell’art.113 cod.proc.civ. e contesta la decisione laddove ha condannato NOME al pagamento di € 50,00 per il ritardo nel riscontro al reclamo inviato in data 23.1.2017.
La parte controricorrente ha rivolto istanza alla Prima Presidente per l’assegnazione alla sezione tabellarmente competente, individuata nella 3° sezione civile e la Prima Presidente ha demandato al Collegio RAGIONE_SOCIALE 1° sezione civile ogni decisione al proposito. Il Collegio ritiene che sussista la legittimazione RAGIONE_SOCIALE 1° sezione civile, competente in materia di pubblica amministrazione, a trattare il presente ricorso che riguarda essenzialmente i temi RAGIONE_SOCIALE natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle Autorità regolatrici del pubblico servizio idrico.
Il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 del 1.7.2024, pronunciata nel proc. r.g.9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 23.5.2024 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE