Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9641 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9641 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6103/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CAGLIARI INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato NOME che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro CONDOMINIO INDIRIZZO;
-intimato-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CAGLIARI n. 2193/2022 depositata il 20/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Abbanoa ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza n. 2193 del 21 settembre 2022, del Tribunale di Cagliari.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso Abbanoa denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10, d.l. 70/2011, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; art. 3, d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera aeegsi n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (art. b.16).
Occorre premettere che, in materia di servizio idrico integrato e richiesta di pagamento di partite pregresse o conguagli regolatori, la Prima Sezione Civile, dopo aver rimesso a pubblica udienza la causa riguardante la medesima Società RAGIONE_SOCIALE per approfondire il fondamento normativo del relativo potere, con l’ordinanza n. 18009 del 1° luglio 2024 ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
La questione rimessa riguarda l’esigenza di: a) valutare e interpretare la portata della precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ordinanza n. 29593 dell’11 ottobre 2022; b) risolvere un contrasto giurisprudenziale attuale tra due orientamenti delle
sezioni semplici, sebbene uno di essi risulti nettamente prevalente; c) considerare le perplessità irrisolte sollevate dall’orientamento attualmente dominante; d) esaminare una questione di principio di particolare rilievo, in ragione della sua connessione con il diritto dell’Unione Europea e dell’ampia platea di soggetti coinvolti, comprendente sia utenti consumatori che non consumatori.
3.1. Poiché le questioni di diritto oggetto del presente ricorso sono state rimesse al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte, si appalesa la necessità di attendere la pronunzia delle medesime, dovendo conseguentemente rinviarsi la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza