Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18254 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 8201/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, nonché giusta procura in calce alla memoria del 7 dicembre 2023 dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma, INDIRIZZO, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME
avverso la sentenza del tribunale di Oristano n. 7/2021, depositata in data 7 gennaio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso nei suoi motivi secondo e terzo , che uditi, per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO hanno chiesto l’ accogliersi il proprio ricorso;
Considerato che:
NOME COGNOME esponeva che, a fronte del contratto di utenza con RAGIONE_SOCIALE, aveva ricevuto la fatture emessa in data 28/4/2016, con la quale era stata unilateralmente inserita la voce «partite pregresse conguagli regolatori 2005/2011».
Rilevava che gli veniva chiesto, quale utente della fornitura del servizio per uso domestico presidente, il pagamento di euro 276,58.
Il giudice di pace respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da COGNOME, mentre accoglieva la domanda con riferimento alle partite pregresse.
Il tribunale di Oristano rigettava l’appello articolato da RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente respingeva il motivo d’appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In realtà, la controversia sorta tra le parti non riguardava in via principale la legittimità degli atti amministrativi di revisione tariffaria, di cui si chiedeva la
disapplicazione, bensì la legittimità della pretesa creditoria fondata sul rapporto di utenza.
Il tribunale respingeva anche il secondo motivo di impugnazione di COGNOME, con cui quest’ultima lamentava l’erroneità e l’ingiustizia della decisione impugnata, sul presupposto della legittimità della delibera n. 18 del 26 giugno 2014 e della pretesa afferente le «partite pregresse».
Per il giudice d’appello, il gestore aveva illustrato i conguagli per le partite pregresse, chiamandoli «regolatori» e trasferendo così, nominalmente, all’oggetto un attributo del titolo, e li aveva definiti come una componente tariffaria di competenza dell’anno 2014, rappresentativa «della differenza tra i costi e ricavi sino al 2011, per un ammontare commisurato ai consumi di ciascun utente nel 2012».
Tale deliberazione non poteva porsi in contrasto con il principio di irretroattività.
Pertanto, la pretesa di cui alla fattura del 28 aprile 2016, emessa a titolo di conguagli per partite pregresse, in relazione agli anni 2005/2011, era priva di titolo giuridico e la pretesa differenza non era dovuta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
E’ rimasto intimato NOME COGNOME.
A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2880/2024, depositata il 31 gennaio 2024, è stata fissata l’udienza pubblica del 23 maggio 2024.
Il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 dell’1/7/2024, pronunciata nel proc. r.g. 9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima
Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.
P.Q.M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 maggio