Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10176 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10176 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27507/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata come da indirizzo pec indicato, in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso,
-ricorrente –
contro
PAU NOMENOME
-intimato – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 243/2022 del Tribunale di Nuoro pubblicata l’ 11.4.2022,
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.1.2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 282/2020 del 18.8.2020 il Giudice di Pace di Nuoro, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda svolta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, annullò la fattura 500253061 di euro 347,3, emessa il 28.4.2016 per conguagli partite pregresse 2005/2011, e ordinò alla convenuta di procedere
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Conguaglio costi – Recupero – Fondamento – Limiti
al ricalcolo RAGIONE_SOCIALE fatture 20110341117384 (periodo dall’1.12.2010 al 12.2.2011 di euro 904,32) NUMERO_DOCUMENTO (periodo dal 13.2.2011 al 31.10.2011 di euro 418,02) mediante la riduzione del 50% per i periodi in cui l’acqua erogata non era risultata potabile. La convenuta, inoltre, fu onerata RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 243/2022, pubblicata l ’11. 4.2022, investito dell’appello da parte di RAGIONE_SOCIALE, conferm ò la sentenza del Giudice di Pace, gravando l’appellante RAGIONE_SOCIALE spese del grado in favore dell’appellato.
Il Tribunale in relazione alla fattura 500253061, emessa il 28.4.2016 per conguagli partite pregresse 2005/2011, evidenziò che il potere dell’RAGIONE_SOCIALE, a cui sono state attribuite RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del settore, nonché di individuazione dei costi per la determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffa, non può includere tramite una valutazione ex post anche una integrazione tariffaria commisurata ai consumi già effettuati, potendo operare tale modifica solo per il futuro così da evitare il protrarsi dello squilibrio e non anche degli effetti negativi prodotti nel passato. Di qui la conferma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado in ordine alla intervenuta prescrizione quinquennale del credito oggetto RAGIONE_SOCIALE fattura 500253061 («conguagli partite pregresse 2005/2011»), basata su una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati, per la quale il dies a quo decorre in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo e non dalla fatturazione o dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE delibera ATO del 26.6.2014.
Quanto ai crediti riportati nelle fatture 20110341117384 e 20120315902, la mancata erogazione di acqua potabile in violazione RAGIONE_SOCIALE disciplina (primaria e secondaria ) e di quanto previsto nell’art. B.2 del regolamento del S.I.I. integrava un inadempimento inesatto, stabilendo, peraltro, l’art. 154 d.lgs. 152/2006 che la tariffa ha natura di corrispettivo e che deve essere determinata sulla base RAGIONE_SOCIALE ‘ qualità RAGIONE_SOCIALE risorsa idrica e del servizio fornito ‘. Trovando applicazione in materia di somministrazione le norme relative al contratto cui corrispondono le singole prestazioni e, quindi, quelle in tema di garanzia per vizi RAGIONE_SOCIALE cosa venduta (art. 1490 cod. civ.) e di riduzione del prezzo richiedibile dal compratore (art. 1492 cod. civ.), doveva essere confermata la decisione di primo
grado di riduzione del corrispettivo in via equitativa come già previsto nel provvedimento del C.I.P. n. 26/1975.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi. NOME COGNOME è rimasto intimato.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione: agli artt. 142, co. 3, e 154 D. Lgs. 152/2006; all’art. 9 Dir. 2000/60/CE; all’art. 21, co. 13 e 19, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011; all’art. 10, co. 11 e ss. , D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011; all’art. 3 D.P.C.M. 22.07.2012; art. 1339 cod. civ. nonché alle Delibere 643/2013/R/IDR dell’RAGIONE_SOCIALE e n. 18/2014 dell’AATO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed al Regolamento del S.I.I. (art. B.16).
Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata è inficiata da un’interpretazione gravemente errata RAGIONE_SOCIALE disposizioni che regolano il sistema tariffario nel SII.
1.1. In particolare, RAGIONE_SOCIALE deduce che:
la definizione RAGIONE_SOCIALE c.d. ‘partite pregresse’ ad opera RAGIONE_SOCIALE competenti RAGIONE_SOCIALE amministrative (RAGIONE_SOCIALE, EGAS) è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, c.d. ‘Codice dell’Ambiente’);
ii) a fronte dell’introduzione di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all’anno base non considerati in precedenza ai fini tariffari -sono stati legittimamente inseriti dalle competenti RAGIONE_SOCIALE amministrative, analogamente a quanto avviene in tutti i settori regolati (gas, elettricità, etc.), come voci di conguaglio inserite in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio, di derivazione europea, del ‘full cost recovery’ (art. 9 Dir. 2000/60/CE);
iii) le determinazioni tariffarie entrano di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 del Codice civile;
iv) il contratto d’utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle RAGIONE_SOCIALE amministrative di settore, rispetto ai quali il Gestore del servizio non ha alcuna autonomia decisionale; in particolare, la ‘Sezione 19’ del co ntratto che regola il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e gli utenti, stabilisce che ‘il contratto con RAGIONE_SOCIALE ha per oggetto la fornitura RAGIONE_SOCIALE risorsa idrica e/o il servizio di fognatura e/o di depurazione. L’attività di erogazione dei servizi richiesti da parte di RAGIONE_SOCIALE è disciplinata dal Regolamento per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…)’ e l’anzidetto Regolamento, al par. B.16 ‘Fatturazione’, dispone chiaramente che ‘alla dete rminazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE‘.
1.2. La ricorrente, inoltre, precisa che il previgente sistema tariffario per il servizio idrico RAGIONE_SOCIALE -costituito dal c.d. ‘Metodo Tariffario Normalizzato’ (MTN) di cui al D.M. 1° agosto 1996 -era fondato sul meccanismo del c.d. price cap , che limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all’utenza. Il predetto impianto regolatorio prevedeva, in ogni caso, che l’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE determinasse a posteriori , con incrementi tariffari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al Gestore.
Con riferimento alla Regione RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE Revisione del Piano d’RAGIONE_SOCIALE, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 223/2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva provvisoriament e quantificato le partite di conguaglio fino al 2010 per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con riserva di aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche.
Tuttavia, il recupero di tali partite è stato necessariamente posticipato -non considerando così tale componente ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE tariffa -in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap . In altri termini, l’anzidetto metodo del price cap di cui al MTN non precludeva evidentemente il recupero dei costi (efficienti) di gestione del servizio idrico, ma si fondava proprio sull’integrale computazione in tariffa degli stessi
costi sostenuti dal gestore, pur mediante incrementi dilazionati nel corso del tempo. La riscontrata inadeguatezza del modello a garantire una efficiente gestione del servizio idrico ha indotto successivamente il legislatore nazionale a modificare integralmente l’impianto regolatorio ed il riparto RAGIONE_SOCIALE competenze istituzionali in materia, introducendo un nuovo sistema tariffario.
In particolare, le modalità di determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffe applicabili oggi all’utenza sono definite da apposite disposizioni normative dalle quali emerge che: (i) l’RAGIONE_SOCIALE (oggi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) è c hiamata a definire le componenti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché le regole ed i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012); (ii) nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni regolatorie adottate dall'(allora) RAGIONE_SOCIALE, ciascun RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE determina la tariffa di base applicabile all’utenza di riferimento (art. 154, comma 4, del Codice dell’ambiente); (iii) il Gestore si limita ad applicare la tariffa determinata sulla base RAGIONE_SOCIALE prescrizioni e RAGIONE_SOCIALE regole definite dalle predette RAGIONE_SOCIALE Pubbliche (art. 154, comma 5, del Codice dell’Ambiente).
In virtù RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del settore (art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), l’RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR (cfr. doc. 7) ha app rovato il nuovo ‘Metodo Tariffario RAGIONE_SOCIALE‘, ove, tra l’altro, sono state definite le componenti dei costi ammissibili sulla base dei quali procedere alla definizione del nuovo sistema tariffario.
Per quanto rileva in questa sede, l’art. 31 dell’Allegato A reca la disciplina relativa alla ‘quantificazione e riconoscimento RAGIONE_SOCIALE partite pregresse’, stabilendo in particolare che ‘Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento a ll’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o dagli altri soggetti compet enti e comunicati all’RAGIONE_SOCIALE‘.
Sulla scorta dei principi che sovrintendono il settore in esame, l’RAGIONE_SOCIALE ha dunque espressamente riconosciuto, ai fini tariffari, i conguagli (da intendersi riferiti ai costi sostenuti dal Gestore e non certo ai consumi effettuati dagli utenti)
relativi agli anni precedenti al 2012, qualora di tali partite non si sia tenuto, o potuto, tenere conto nelle precedenti determinazioni tariffarie.
L’RAGIONE_SOCIALE ha affidato ai singoli RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, dislocati a livello regionale, la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali RAGIONE_SOCIALE detenevano i dati e le risultanze contabili RAGIONE_SOCIALE singole gestioni, riferite agli anni precedenti. Con riferimento alla Regione RAGIONE_SOCIALE, in modo del tutto analogo a quanto avvenuto nelle altre Regioni, l’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE ha proceduto a dare attuazione alla previsione sopra richiamata.
Nel dettaglio, il Commissario Straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE ha emanato la delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e il riconoscimento dei conguagli relativi alle ‘partite pregresse’, autorizzando l’odierna ricorrente ad effettuare la riscossione di detti conguagli, per l’importo complessivo di 106 milioni di euro.
1.3. In ossequio ai criteri e alle modalità sanciti dall’art. 31.2 RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013 e dalla delibera dell’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 18/2014, RAGIONE_SOCIALE ha tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011 , mediante l’invio di distinte fatture, in cui sono stati puntualmente specificati la natura dei maggiori costi richiesti ed i riferimenti regolatori mediante i quali è stata determinata tale componente tariffaria. RAGIONE_SOCIALE, dunque, si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi adottati dalle RAGIONE_SOCIALE di settore sulla base di una valutazione tecnico discrezionale.
1.4. Tanto premesso, la società ricorrente ne trae la conseguenza che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo per aver travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per aver violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico RAGIONE_SOCIALE e la giurisprudenza civile ed amministrativa formatasi in materia.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.
La sentenza impugnata -che, in tema di prescrizione del diritto di credito vantato da RAGIONE_SOCIALE a titolo di ‘partite pregresse’ o ‘conguagli regolatori’, si è limitata a confermare la pronuncia del primo giudice, che ha accolto la relativa eccezione sollevata da COGNOME – è errata, là dove, sulla scorta di un esame parziale e, per ciò stesso, riduttivo RAGIONE_SOCIALE normativa di settore, ha individuato il dies a quo , dal quale far decorrere il termine quinquennale, previsto dall’art. 2948, n°4, cod. civ., nella data di scadenza di ciascun periodo di commisurazione del consumo dell’utente (v. capo 8.1 dell’impugnata sentenza, pag. 9).
Invero, la voce tariffaria in contestazione, non si correla a consumi effettivi dell’utente, accertati ex post dal gestore ed imputabili al periodo 2005-2011, ma è il parametro temporale utilizzato dall’AAEGSI al quale imputare la ricognizione dei maggiori costi sostenuti dal Gestore, non considerati nelle precedenti determinazioni tariffarie. Il dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione, pertanto, non decorre da ‘ ogni scade nza del periodo di commisurazione del consumo stesso’ , ma va individuato nel giorno in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile da parte di NOME, coincidente con la data in cui quest’ultima è stata autorizzata alla fatturazione dei conguagli regolatori nella misura effettivamente quantificata, ossia, il 26.06.2014, data di adozione RAGIONE_SOCIALE Delibera n°18 del Commissario Straordinario dell’ AATO, stante il precedente limite del price cap previsto dal ‘Metodo Tariffario Normalizzato’.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1490, 1492 e 1226 c.c., all’art. 13 del provvedimento C.I.P. n°26/1975, all’art. 2, comma 12, lett. g), h), m), n), L. 481/1995, agli artt. 119 e 154, D.Lgs. n°152/2006, all’art. 2, comma 461, L. n°244/2007, all’art. 2, comma 1, e 3, comma 1, D.P.C.M. 20.07.2012, alle deliberazioni dell’RAGIONE_SOCIALE 135/2013/E/IDR del 20.03.2013, 199/2014/E/IDR del 30.04.2014, 655/2015/R/IDR del 28.09.2015 e 917/2017/R/IDR del 27.12.2017, per quanto concerne la tutela dei diritti degli utenti del RAGIONE_SOCIALE in caso di acqua non potabile e del relativo criterio di indennizzo applicabile.
Il Tribunale di Nuoro, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE specifica normativa di settore vigente in tema di qualità dell’acqua destinata al consumo umano e di
RAGIONE_SOCIALE del servizio idrico RAGIONE_SOCIALE, ha erroneamente ritenuto che dovesse essere confermata la valutazione del primo giudice sul diritto dell’utente alla riduzione nella misura del 50% RAGIONE_SOCIALE tariffa a causa RAGIONE_SOCIALE non potabilità dell’acqua, avvalendos i, in applicazione del proprio potere discrezionale e del criterio equitativo stabilito dall’art. 1226 cod. civ., del parametro contenuto nell’art. 13 del provvedimento C.I.P. n°26/1975, benché non più in vigore.
Impropriamente, il Tribunale di Nuoro ha applicato gli artt. 1490 e 1492 cod. civ., poiché non sussiste alcuna riduzione del valore del bene ‘acqua’ somministrato, rapportabile alla somma necessaria per il ripristino dell’inconveniente o all’eliminazione del vizio. Infatti, il contratto di somministrazione d’acqua ha ad oggetto un servizio RAGIONE_SOCIALE -complesso, regolato da un sistema tariffario, che, tra le varie voci di costo, non contempla una componente connessa alla qualità RAGIONE_SOCIALE risorsa, ossia alla distinzione tra acqua ‘potabile’ e ‘non potabile’, che possa giustificare una riduzione di valore del corrispettivo. Tant’è vero che, diversamente dal contratto di compravendita, il corrispettivo dovuto dall’utente è determinato sulla base dei costi complessivi del servizio erogato e non sulla scorta di un valore attribuito all’acqua quale bene materiale oggetto del contratto di somministrazione. La mancanza di una disposizione, volta a disciplinare la riduzione del prezzo e la misura di esso in favore dell’utente, ogniqualvolta l’acqua sia stata dichiarata non potabile , perché non conforme ai parametri fissati dal D.Lgs. n°31/2001, lungi dal rappresentare un vuoto normativo è frutto di una precisa scelta del legislatore.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere una riduzione del prezzo, la decisione l’ ha riconosciuto nella misura del 50%, avvalendosi, in via equitativa, del parametro previsto dall’art. 13 del provvedimento CIP n°26/1975. Sta di fatto che l ‘azione esperita dall’utente era quella di riduzione ex art. 1492 cod. civ. e non anche quella di risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ. e, quindi, impropriamente era stato evocato il potere di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. afferente all’ambito del risarcimento del danno.
Del pari impropriamente il Tribunale di Nuoro ha fatto riferimento all’art. art. 13 del provvedimento CIP n°26/1975, trattandosi di provvedimento emanato quando le tariffe erano deliberate da ogni singolo Comune, mentre la
Tariffa Unica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oltre che operante per l’intero ambito regionale, è deliberata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in forza di parametri, tra i quali non è contemplato quello RAGIONE_SOCIALE qualità dell’acqua , fermo restando che nella voce «idrico» la parte riferibile alla «potabilizzazione» incide per il 22% e, quindi, non la sarebbe potuta decurtare integralmente.
Con il quarto motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio (non potabilità dell’acqua e diritto dell’utente alla riduzione del prezzo), che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt.111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n°4, cod. proc. civ.
La ricorrente lamenta che, in relazione alla lamentata non potabilità dell’acqua somministrata da RAGIONE_SOCIALE nell’abitato di Siniscola dove è ubicato l’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALE fornitura, ossia INDIRIZZO, ed alla conseguente pretesa riduzione del prezzo del servizio idrico nella misura del 50%, il Tribunale ha confermato ‘ la valutazione del primo giudice sul diritto dell’utente alla riduzione nella misura del 50% RAGIONE_SOCIALE tariffa per la sola voce ‘idrico’ nei periodi in cui l’acqua non era potabile …’, motivando detta decisione per relationem a quella del primo grado, attraverso una generica condivisione RAGIONE_SOCIALE ricostruzione in fatto e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal Giudice di Pace, fatta eccezione per la riconosciuta erroneità del riferimento, da parte di quest’ultimo, all’art. 13 del provvedimento del C.I.P. n°26/1975. Per converso, sarebbe stato necessario un esame critico RAGIONE_SOCIALE ordinanze sindacali emesse con riferimento ai periodi indicati nelle fatture azionate, in base alle quali il divieto di consumo non era mai stato né ‘assoluto’ né particolarmente lesivo del diritto di fruizione del bene da parte dell’utenza . Da qui, la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per motivazione apparente.
Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica -quella RAGIONE_SOCIALE spettanza al gestore del servizio idrico RAGIONE_SOCIALE dei conguagli regolatori – posta dal primo motivo dell’odierno ricorso.
Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALE causa, in attesa RAGIONE_SOCIALE pronunzia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite in argomento.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALE pronunzia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALE