Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18181 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19352/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso sentenza del Tribunale di Sassari n. 14/2021 depositata il 7.1.2021
udite alla pubblica udienza del 23.5.2024 le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso quanto ai motivi secondo e terzo;
uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per la parte ricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Sassari con sentenza n.162 del 2019 ha accolto la domanda di NOME COGNOME che aveva chiesto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE non debenza da parte sua RAGIONE_SOCIALE somma di € 198,33 di cui a una fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, relativa ai consumi effettuati nel periodo 2005-2011 a titolo di «conguagli regolatori» per consumi d’acqua.
Ha proposto appello NOME, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, chiedendo accertarsi la legittimità degli addebiti per i «conguagli regolatori» e dei provvedimenti presupposti e sostenendo che il diritto era sorto al momento RAGIONE_SOCIALE sua previsione e che il richiamo al periodo 20052011 non si riferiva all’effettivo consumo idrico erogato agli effetti RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Nella resistenza di NOME COGNOME, il Tribunale di Sassari con sentenza del 7.1.2021 ha respinto l’appello con aggravio di spese.
Il Tribunale ha ritenuto che la giurisdizione spettasse all’autorità giudiziaria ordinaria alla stregua del criterio del petitum sostanziale, poiché l’attore aveva chiesto accertarsi la non debenza da parte sua delle somme pretese da RAGIONE_SOCIALE a conguaglio di partite pregresse e la sua domanda riguardava il rapporto individuale di utenza, senza proporre impugnazione dei provvedimenti generali di revisione tariffaria, pur essendo diretta a rilevare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE tariffa applicata e quinci concerneva diritti soggettivi di fonte contrattuale, pur comportando una indagine incidentale sugli atti amministrativi.
Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto che il potere di RAGIONE_SOCIALE di determinare la tariffa del servizio idrico secondo il principio del
recupero dei costi efficienti non comprendeva la possibilità di applicare una integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati, poiché tale provvedimento, con la quantificazione dei conguagli sulla base dei consumi già effettuati, si risolveva nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva, illegittima in violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi e comunque comportava la violazione dei principi di affidamento e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Secondo il Tribunale non era consentita una modifica «ora per allora» RAGIONE_SOCIALE tariffa con ricalcolo senza limiti delle partite debitorie.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 2.7.2021 ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, svolgendo tre motivi.
NOME COGNOME non si è costituito nel giudizio di legittimità.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Con ordinanza interlocutoria del 19.1.2024 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’accoglimento dei motivi secondo e terzo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.1, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dei limiti RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario, nonché violazione dell’art.113 cod.proc.civ. e dell’art.133, comma 1, lettera c), cod.proc.amm.
Osserva la ricorrente che la posizione dedotta non era meramente patrimoniale e le contestazioni investivano in via principale la legittimità delle scelte tecnico amministrative discrezionali delle Autorità di settore (RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE) in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato e all’ammontare dei conguagli regolatori per partire pregresse.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3 , e 154 del d.lgs. 152/2006, all’art.9 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2000/60/CE, all’art.21, commi 13 e 19 del d.l. 201 del 2011, conv. con modif. dalla legge 22.12.2011 n.214, all’art.10 d.l. 70/2011, conv. con modif. dalla legge 12.7.2011 n.106, all’art.3 d.p.c.m. 22.7.2012, all’art.1339 cod.civ., alla delibera RAGIONE_SOCIALE 643/2013/R/IDR, alla delibera 26.6.2014 n.18 dell’RAGIONE_SOCIALE, al regolamento del servizio idrico integrato.
La ricorrente lamenta l’errata interpretazione delle norme che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato perché la definizione delle partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) era conforme al fondamentale principio, nazionale ed europeo, del pieno recupero dei costi di investimento e gestione ottimale del servizio; le determinazioni tariffarie delle Autorità di settore integrano ex art.1339 cod.civ. il regolamento di fornitura.
Con il terzo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/06, 9 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2000/60/CE, 21, commi 13, e 19 del d.l. n. 201/11, come convertito, 10 del d.l. n. 70/11, come convertito, 3 del d.p.c.m. 22 luglio 2012, nonché RAGIONE_SOCIALE delibera n. 643/2013/R/idr RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché del regolamento del servizio idrico integrato.
Il motivo investe la sentenza impugnata là dove il giudice d’appello non ha accolto il motivo di appello di COGNOME, ritenuto assorbito, avverso la sentenza di primo grado in punto prescrizione RAGIONE_SOCIALE sua pretesa.
Il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 del 1.7.2024, pronunciata nel proc. r.g.9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 23.5.2024 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE