Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5222 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ORISTANO n. 281/2023, depositata il 25/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 321/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore Generale p.t., NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL;
-ricorrente-
contro
Rilevato in fatto che:
con sentenza n. 237/2018, il Giudice di Pace di Oristano accoglieva, previa disapplicazione della Delibera del Commissario straordinario dell’Ente d’Ambito della Sardegna n. 18 del 26.06.2014, la domanda di NOME COGNOME volta ad ottenere l’accertamento negativo del diritto di RAGIONE_SOCIALE gestore unico dei servizi idrici in ambito regionale, alla somma di euro 369,85, indicata nella fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 28.04.2016, e, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla convenuta, dichiarava il credito estinto per prescrizione ai sensi dell’art. 2948, 1° comma, n. 4, cod. civ., nonché, in ogni caso, illegittimi gli addebiti effettuati da RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE;
avverso tale sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE: i) lamentando la violazione da parte del giudice di pace (che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria in luogo di quella amministrativa) degli artt. 103 e 104 Cost., degli artt. 2, 4 e 5 dell’Allegato E alla L. 2248/1865, dell’art. 2, comma 25, della L. n. 481/1995, degli artt. 7, comma 5, e 133, comma 1, lett. l) e z ter) cod. proc. amm.; b) invocando la decorrenza del termine di prescrizione da epoca successiva all’emanazione delle delibere n. 643/2013 del 27.12.2013 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico e n. 18/2014 del Commissario Straordinario dell’Autorità dell’Ambito Ottimale della Sardegna; c) ripercorrendo il quadro normativo, allo scopo di giustificare la richiesta dei conguagli per partite pregresse anche per il periodo, oggetto della contestata fatturazione, compreso fra il 2005 e il 2011;
il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 281/2023, depositata il 25/05/2023 , ha rigettato l’appello e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado;
segnatamente, ha ritenuto: a) sussistente la giurisdizione del giudice civile; b) prescritto il diritto, in forza del principio di diritto di cui all’ordinanza n. 29593/2022 di questa Corte <> ; c) i conguagli regolatori astrattamente legittimi, in quanto, come componenti tariffarie, costituiscono costi applicati ora per allora; d) impossibile, in concreto, <<affermare che la deroga al principio di irretroattività -che, quanto al periodo anteriore al 2012, chiaramente emerge dal sistema tariffario descritto dalle delibere n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 dell'A.E.E.G.S.I. e n. 18 del 26.06.2014 del Commissario Straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna -abbia quale presupposto legittimante il principio di integrale recupero dei costi sancito dall'art. 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006: tale norma, di rango primario, in quanto (sicuramente) atta a giustificare il sistema dei conguagli regolatori per il periodo successivo al 2014 (e, dunque, avuto riguardo alle date delle delibere, per il futuro), non è, infatti, univocamente indicativa della volontà del legislatore di consentire, in deroga al disposto dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, altresì il recupero delle partite pregresse relative alle annualità fra il 2005 e il 2011; e) illegittime, per violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la delibera n. 643/2013/R/IDR dell'A.E.E.G.S.I. e la delibera n. 18 del 26.06.2014 del Commissario Straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna, nelle parti in cui sanciscono il diritto di RAGIONE_SOCIALE di ottenere il pagamento, quali componenti del prezzo dei servizi idrici, di conguagli per partite pregresse maturate fra il 2005 e il 2011; c) tenuto il gestore del servizio idrico integrato a dimostrare, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5127/2023), <>;
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo;
nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da NOME COGNOME rimasto intimato;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Considerato che:
1) il motivo è così rubricato <>;
lo sforzo confutativo della ricorrente è volto a dimostrare che <>; di conseguenza: a) <>; b) il gestore del servizio è privo di autonomia decisionale, dovendo procedere, in forza di un obbligo impostogli dalla autorità amministrative, al
recupero delle ‘partite pregresse ‘ o ‘conguagli regolatori’; c) i conguagli regolatori o partite pregresse non costituiscono <>;
la ricorrente sostiene anche di avere soddisfatto l’onere di provare l’imprevedibilità dei costi, di cui aveva chiesto retroattivamente il pagamento all’utente; chiede, inoltre, dopo aver individuato gli estremi di un contrasto tra gli orientamenti di questa Corte, di rimettere alle Sezioni Unite la questione della pretesa dei conguagli regolatori;
con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile di questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutarne l’assegnazione alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori posta anche dal ricorso qui scrutinato;
l’udienza pubblica delle Sezioni Unite è stata fissata il 6 maggio 2025;
va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2025 dalla