Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5222 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5222  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ORISTANO n. 281/2023, depositata il 25/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 321/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  Generale  p.t.,  NOME COGNOME,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  NOME  COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL;
-ricorrente- contro
Rilevato in fatto che:
con sentenza n. 237/2018, il Giudice di Pace di Oristano accoglieva, previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa Delibera del RAGIONE_SOCIALE straordinario RAGIONE_SOCIALE‘Ente d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 18 del 26.06.2014, la domanda di NOME COGNOME, volta ad ottenere l’accertamento negativo del diritto di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in ambito regionale, alla somma di euro 369,85, indicata nella fattura n. 2016000500129366 del 28.04.2016, e, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla convenuta, dichiarava il credito estinto per prescrizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, 1° comma, n. 4, cod. civ., nonché, in ogni caso, illegittimi gli addebiti effettuati da RAGIONE_SOCIALE;
avverso tale sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE: i) lamentando la violazione da parte del giudice di pace (che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria in luogo di quella amministrativa) degli artt. 103 e 104 Cost., degli artt. 2, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato E alla L. 2248/1865, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 25, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 481/1995, degli artt. 7, comma 5, e 133, comma 1, lett. l) e z ter) cod. proc. amm.; b) invocando la decorrenza del termine di prescrizione da epoca successiva all’emanazione RAGIONE_SOCIALEe delibere n. 643/2013 del 27.12.2013 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e n. 18/2014 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; c) ripercorrendo il quadro normativo, allo scopo di giustificare la richiesta dei conguagli per partite pregresse anche per il periodo, oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestata fatturazione, compreso fra il 2005 e il 2011;
il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 281/2023, depositata il 25/05/2023 , ha rigettato l’appello e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado;
segnatamente, ha ritenuto: a) sussistente la giurisdizione del giudice civile; b) prescritto il diritto, in forza del principio di diritto di cui all’ordinanza n. 29593/2022 di questa Corte <> ; c) i conguagli regolatori astrattamente legittimi, in quanto, come componenti tariffarie, costituiscono costi applicati ora per allora; d) impossibile, in concreto, <<affermare che la deroga al principio di irretroattività -che, quanto al periodo anteriore al 2012, chiaramente emerge dal sistema tariffario descritto dalle delibere n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 RAGIONE_SOCIALE'ARAGIONE_SOCIALES.I. e n. 18 del 26.06.2014 del RAGIONE_SOCIALE -abbia quale presupposto legittimante il principio di integrale recupero dei costi sancito dall'art. 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006: tale norma, di rango primario, in quanto (sicuramente) atta a giustificare il sistema dei conguagli regolatori per il periodo successivo al 2014 (e, dunque, avuto riguardo alle date RAGIONE_SOCIALEe delibere, per il futuro), non è, infatti, univocamente indicativa RAGIONE_SOCIALEa volontà del legislatore di consentire, in deroga al disposto RAGIONE_SOCIALE'art. 11 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale, altresì il recupero RAGIONE_SOCIALEe partite pregresse relative alle annualità fra il 2005 e il 2011; e) illegittime, per violazione RAGIONE_SOCIALE'art. 11 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale, la delibera n. 643/2013/R/IDR RAGIONE_SOCIALE'RAGIONE_SOCIALE e la delibera n. 18 del 26.06.2014 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nelle parti in cui sanciscono il diritto di RAGIONE_SOCIALE di ottenere il pagamento, quali componenti del prezzo dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di conguagli per partite pregresse maturate fra il 2005 e il 2011; c) tenuto il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a dimostrare, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5127/2023), <>;
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo;
nessuna  attività  difensiva  è  svolta  in  questa  sede  da  NOME COGNOME, rimasto intimato;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Considerato che:
1) il motivo è così rubricato <>;
lo  sforzo  confutativo  RAGIONE_SOCIALEa  ricorrente  è  volto  a  dimostrare  che <>; di conseguenza: a) <>; b) il RAGIONE_SOCIALE del  RAGIONE_SOCIALEo  è  privo  di  autonomia  decisionale,  dovendo  procedere, in  forza  di  un  obbligo  impostogli  dalla  autorità  amministrative,  al
recupero  RAGIONE_SOCIALEe  ‘partite  pregresse  ‘  o  ‘conguagli  regolatori’;  c)  i conguagli regolatori o partite pregresse non costituiscono <>;
la ricorrente sostiene anche di avere soddisfatto l’onere di provare l’imprevedibilità  dei  costi,  di  cui  aveva  chiesto  retroattivamente  il pagamento  all’utente;  chiede,  inoltre,  dopo  aver  individuato  gli estremi di un contrasto tra gli orientamenti di questa Corte, di rimettere alle Sezioni Unite la questione RAGIONE_SOCIALEa pretesa dei conguagli regolatori;
 con  ordinanza  n.  18009/2024,  depositata  il  1°/07/2024,  la Prima  Sezione  civile  di  questa  Corte  ha  disposto  la  trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutarne  l’assegnazione  alle  Sezioni  Unite  con  riferimento  alla  problematica RAGIONE_SOCIALEa spettanza al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei conguagli regolatori posta anche dal ricorso qui scrutinato;
l’udienza pubblica RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite è stata fissata il 6 maggio 2025;
va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2025 dalla