Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29781 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29781 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2450/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SASSARI n. 680/2021 depositata il 22/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
I signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione avverso l’induzione con cui RAGIONE_SOCIALE aveva preteso il pagamento di euro 3552,90, per alcune fatture rimaste in pagate. Sostenevano che NOME non avesse titolo per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento e come il credito non fosse né certo nel liquidò né esigibile come era già stato contestato in sede di reclamo. Inoltre, ritenevano di non dover nulla per i consumi degli anni 2006, 2007 2008, essendo il credito estinto per intervenuta prescrizione ex articolo 2948 n. 4 c.c. con conseguente esclusione da quanto preteso del credito di varie fatture.
Il Giudice di pace di Sassari, con sentenza n. 476 del 2018, accoglieva l’opposizione ritenendo che RAGIONE_SOCIALE non potesse procedere alla riscossione mediante ingiunzione fiscale senza l’autorizzazione ministeriale che era condizione per l’esercizio della potestà della RAGIONE_SOCIALE. In particolare, riteneva che RAGIONE_SOCIALE non potesse avvalersi dell’ingiunzione come titolo esecutivo, avendo solo una funzione di mero accertamento che avrebbe consentito la formazione dei ruoli. Dichiarava, pertanto la mancanza di titolo in capo alla società e di conseguenza annullava l’ingiunzione.
La Corte d’Appello di Sassari, con la sentenza n. 680 del 24 giugno 2021 riformava parzialmente la sentenza impugnata.
Affermava che nell’ingiunzione emessa dalla RAGIONE_SOCIALE vi era un titolo esecutivo riportando anche la causa del debito e decideva nel merito di alcuni crediti vantati dalla società.
I signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione con due motivi, avverso la sentenza n. 680 del 22 giugno 2021 del Tribunale ordinario di Sassari che ha riformato la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace di Sassari.
3.1. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla base di due motivi.
3.2. Tutte le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Considerato che:
Ricorso Principale.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. 46 del 1999, art. 2 e 5 ss. del R.D. 639 del 1910, titolo II del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, art. 130 D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 5 e 32 del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 65 del R.D. 30.01.1941 n. 2. ‘
La sentenza del Tribunale di Sassari deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto all’ingiunzione emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE idoneità a costituire titolo esecutivo utile per promuovere procedure espropriative disciplinate dal cod. proc. civ.. Il motivo è infondato.
Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto RAGIONE_SOCIALE, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni
di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto utilizzabile quel procedimento per consentire all’Amministrazione di conseguire la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza, poi annullata dalla Corte di cassazione, dopo che il processo si era estinto per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio).
Questo principio si salda con l’altro, secondo cui la società in house affidataria di pubblici servizi non è un soggetto distinto dalla p.a., ma va parificata ad un organo di questa (ex multis, sia pure ai diversi fini del riparto di giurisdizione: : La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l’autonomia della personalità giuridica rispetto all’ente RAGIONE_SOCIALE, ossia quando la società possa definirsi “in house”, per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il RAGIONE_SOCIALE sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile. (Sez. U, Sentenza n. 5491 del 10/03/2014, Rv. 629863 – 01).
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la Art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4, 2944, 1988 c.c. Art. 360 n. 4 c.p.c. -violazione artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. Art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui il giudicante assume di prendere in esame l’eccezione di prescrizione formulata fin dal febbraio del 2014 dagli attuali ricorrenti, prima in via stragiudiziale con la proposizione del reclamo e con l’intervento del legale e, successivamente, con l’atto di citazione davanti al Giudice di Pace nei termini di seguito trascritti (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Il Tribunale, pur condividendo la natura di quella eccepita dagli attuali ricorrenti e cioè la prescrizione breve di cinque anni di cui all’art. 2948 n. 4 c.p.c. prevista per i crediti che devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, come quelli derivanti dai contratti di somministrazione d’acqua, erra nell’individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione delle somme pretese con la fattura n. 2013035777024 emessa il 31.12.2013 e relativa ai consumi gennaio 2006 fino a marzo 2013 dell’importo complessivo di €. 8.191,36 che COGNOME sosteneva fosse rimasta insoluta per la somma di €. 2.457,38. Si tratta di una delle fatture poste a sostegno della ingiunzione di pagamento impugnata con citazione davanti al Giudice di Pace (cfr. doc. 1 nel fascicolo di parte del Giudice di Pace); documento prodotto col n. 6 dalla società RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio davanti al giudice di pace unitamente alla comparsa di costituzione (cfr. doc. 2 nel fascicolo ex art. 369 n. 4 c.p.c).
Il motivo è infondato.
In tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull’ente
gestore del servizio idrico l’onere di provare l’imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa.
Nel caso di specie la Corte d’Appello ha esaminato tutte le somme richieste della società RAGIONE_SOCIALE e le ha valutate ritenendole dovute.
E comunque, con le censure, aldilà della veste formale, il ricorrente si limita a proporre una rivalutazione di merito. Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito
Ricorso Incidentale NOME .
5.1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. – violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario. Violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1, lett. C) C.P.A..
Denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata nei limiti in cui il Giudice di secondo grado, ha ritenuto munito di giurisdizione per la presente controversia il Giudice ordinario, in contrasto con i criteri di riparto della giurisdizione di cui all’art. 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010). La controversia de qua esula dalla giurisdizione del Giudice ordinario
poiché il vero oggetto del contendere afferisce, in via principale, alla legittimità delle scelte tecnico – discrezionali delle Autorità amministrative (RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, ed RAGIONE_SOCIALE) in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla determinazione dell’ammontare dei c.d. conguagli regolatori (anche ‘partite pregresse’), questione, questa, che, come meglio desumibile nelle motivazioni della pronuncia impugnata, è stata erroneamente messa in discussione e decisa dal Giudice dell’appello.
Il motivo è infondato.
Il motivo, pur ponendo una questione di giurisdizione che di regola va decisa dalla Suprema Corte a sezioni unite, può essere esaminato da questa sezione semplice in virtù del disposto di cui all’art. 374, comma primo, secondo periodo, cod. proc:. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dall’art. 8 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), a tenore del quale «tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite». Tale ultima condizione si verifica infatti nel caso di specie atteso 3 che sulla identica questione si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite, dichiarandola infondata (Cass. Sez. U. 11/10/2022, n. 29593; ma v. anche Cass., Sez. U. 18/02/2022, n. 5386; Id. 20/07/2021, n. 20692, in materia di gestione dei rifiuti): ragione per cui, ovviamente, anche il motivo in esame, che non prospetta nuovi argomenti o elementi diversi da prendere in considerazione, deve essere disatteso. Hanno, infatti, rilevato le Sezioni Unite che «la domanda con la quale l’utente del servizio RAGIONE_SOCIALE di erogazione dell’acqua contesti l’importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché
non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11); la controversia ha dunque effettivamente natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l’ordinamento del servizio RAGIONE_SOCIALE destinato alla soddisfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l’erogatore del servizio opera, ma solo l’esecuzione della singola prestazione contrattuale (Cass. n. 5492/2023)
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, c. 3, e 154 del D.Lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/Ce; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (par. b.16)
La sentenza impugnata è inficiata da un’interpretazione gravemente errata delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel SII.
La definizione delle c.d. ‘partite pregresse’ ad opera delle competenti Autorità amministrative (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) risulta del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell’ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi disinvestimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, c.d. ‘Codice dell’Ambiente’).
A fronte dell’introduzione di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all’anno base non considerati in precedenza ai fini tariffari -sono stati legittimamente inseriti dalle competenti Autorità amministrative, analogamente a quanto avviene in tutti i
settori regolati (gas, elettricità, etc.) come voci di conguaglio inserite in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio, di derivazione europea, del ‘full cost recovery’ (art. 9 Dir. 2000/60/CE).
Le determinazioni tariffarie entrano di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 del codice civile. Il contratto d’utenza di un servizio RAGIONE_SOCIALE non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle Autorità amministrative di settore, rispetto ai quali il Gestore del servizio non ha alcuna autonomia decisionale.
Il rapporto di somministrazione idrica trova la propria disciplina, oltre che nelle clausole pattizie stipulate tra le parti, negli atti amministrativi eterodeterminati, e avulsi da un’autonoma potestà di intervento del Gestore, che stabiliscono e disciplinano le tariffe per i servizi resi in conformità al principio dell’eterointegrazione del contratto.
Il motivo è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte.
Infatti, sul punto si sono già espresse numerose pronunce di questa sezione cui si intende dare continuità (cfr. Cass. Cass. 6453/2023; Cass. 4456/2023; Cass. 5127/2023; Cass. 4457/2023).
La società ricorrente è nel vero quando sostiene che il gestore del servizio idrico deve essere messo in condizione di recuperare i costi straordinari provocati da situazioni anomale ed imprevedibili, in virtù del principio del full recovery cost (meglio: di economicità della gestione).
Erra, invece, quando mostra di ritenere che qualunque costo sopravvenuto, da qualunque causa determinato, consente al gestore di pretenderne la rifusione da parte degli utenti senza alcuna ulteriore dimostrazione.
Questa conclusione discende dall’unica interpretazione che questa Corte ritiene possibile della normativa comunitaria e di quella
nazionale in tema di remunerazione del servizio di somministrazione dell’acqua.
Pertanto, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio. Deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all’anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n. 3484; Cons. Stato 29/12/2020, n. 8502).
In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all’utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti “ora per allora” solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla “ratio” che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall’aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall’impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica.
Pertanto, la Corte rigetta il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie nei limiti della motivazione il secondo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza in
relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Sassari in diversa composizione personale.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie nei limiti della motivazione il secondo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Sassari in diversa composizione personale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza