ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA – N. R.G. 00045387 2025 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione AVV_NOTAIO
Il AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha emesso la seguente ORDINANZA:
visto il ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso da (difesa dall’AVV_NOTAIO) nei confronti del , con cui si chiede di: ‘volere ordinare ex art. 700 c.p.c. al resistente, in persona del Ministro p.t., di emettere Decreto di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 e successive modifiche e integrazioni a favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, con dichiarazione di illegittimità del provvedimento avente protocollo n. NUMERO_DOCUMENTO del 20/10/2025 emesso dalla Dirigente scolastica AVV_NOTAIOssa AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dell’RAGIONE_SOCIALE e qui espressamente impugnato per le ragioni tutte espresse in narrativa e, per l’effetto, dichiarare l’annullamento e/o la disapplicazione dello stesso’ ;
vista la memoria di costituzione e risposta del
,
in cui si chiede il rigetto del ricorso per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ;
letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta; a scioglimento RAGIONE_SOCIALE riserva di cui all’udienza 17.2.2026, si osserva quanto segue.
La ricorrente, attualmente servizio come docente precaria presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘INDIRIZZO di Roma, in forza di contratto avente decorrenza 01/09/2025 e scadenza 30/06/2026, in data 04/09/2025 ha presentato (v. doc. 4 RAGIONE_SOCIALE relativa produzione), in qualità di affine di primo grado e convivente, istanza di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n.151/2001, per assistere la suocera, riconosciuta portatrice di disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’art 3, comma 3, L. 104/1992 (v. verbale sanitario
NRG. NUMERO_DOCUMENTO
dalla RAGIONE_SOCIALE civili e L. 104/92 di Nola, a seguito di visita del 18/06/2024 -doc. 1 RAGIONE_SOCIALE produzione di parte ricorrente).
L’art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001, nella sua attuale formulazione, stabilisce che: ‘ Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini RAGIONE_SOCIALE presente disposizione, la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, RAGIONE_SOCIALE legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, RAGIONE_SOCIALE medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o RAGIONE_SOCIALE parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e RAGIONE_SOCIALE madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo ‘.
E’ pacifico tra le parti che, già nell’anno scolastico 2024/2025, la ricorrente, quale docente precaria presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO CastelnuovoINDIRIZZO di Roma, aveva fatto richiesta di congedo straordinario, usufruendo di tale beneficio dal 23/09/2024 al 29/01/2025 e dal 14/02/2025 al 30/06/2025, per un totale di 263 giorni.
Con provvedimento avente protocollo n. NUMERO_DOCUMENTO del 20/10/2025, la Dirigente scolastica dell’RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, ha invece rigettato la richiesta di congedo avanzata da parte ricorrente per l’anno scolastico in corso, con la seguente motivazione: ‘ Considerato che i soggetti
risultanti al primo e al secondo posto dell’ordine di priorità stabilito dalla legge sono deceduti e perciò mancanti, è stato possibile scorrere l’ordine fino al terzo posto. In particolare, in riferimento alla signora , figlia RAGIONE_SOCIALE persona in situazione di disabilità, la dipendente ha presentato una certificazione di presenza di patologie invalidanti riferite alla stessa. In merito a tale circostanza, è da far rilevare che il mero riconoscimento dell’invalidità non integra la sussistenza RAGIONE_SOCIALE patologia invalidante richiesta dalla normativa sul congedo. A tal proposito, si fa presente che ai fini dell’individuazione delle ‘patologie invalidanti’, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il RAGIONE_SOCIALE, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lett. d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 RAGIONE_SOCIALE L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 2000 ‘.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente ha integralmente ribadito le motivazioni addotte dalla Dirigente scolastica nel suddetto provvedimento di diniego, aggiungendo poi che la ricorrente, in sede amministrativa, a seguito ad una richiesta di integrazione documentale, si sarebbe limitata ad allegare ‘ una generica dichiarazione di mancanza di sussistenza delle condizioni assistenziali continuative ed esclusive, in ragione di un’invalidità totale e permanente di inabilità lavorativa ‘, senza però produrre ‘ alcuna documentazione medica che consenta di ricondurre le patologie RAGIONE_SOCIALE Sig.ra alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE patologia invalidante richiesta dalla normativa sul congedo ‘, come a suo dire dimostrato dal doc. 13 (denominato ‘ Rinuncia figlia ‘), che tuttavia neppure risulta prodotto in atti.
Dal canto suo, la ricorrente ha prodotto dichiarazione di rinuncia ai benefici L. RAGIONE_SOCIALE Sig.ra , figlia RAGIONE_SOCIALE persona in situazione di disabilità grave, con allegato verbale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento
dell’invalidità civile (v. doc. 2), in cui, all’esito di visita del 18/10/2022, la è stata riconosciuta ‘ invalido con totale e permanente inabilità lavorativa -100%, ex art. 2 e 12 L. 118/1071 -non revisionabile’. Nella predetta certificazione, risultano indicate anche le patologie invalidanti sulla base dei quali è stata riconosciuta la predetta condizione di totale inabilità: ‘ K mammario dx, (carcinoma duttale di alto grado G3), melanoma maculopatia degenerativa, con visus in OS di 3/10 e visus OD di ombre e luci, sindrome artromialgica e stato depressivo. La Commisione medica riporta inoltre nel verbale sanitario le seguenti disabilità rilevate: Intervento chirurgico mutilante, limitazioni funzionali movimenti articolati ‘.
E’ bene precisare che, dandosi atto nel provvedimento di diniego adottato dalla Dirigente scolastica che la ricorrente ‘ ha presentato una certificazione di presenza di patologie invalidanti riferite alla ‘, neppure vi sono margini per sostenere, come fatto dalla difesa del resistente, che in sede amministrativa non sia stata prodotta la certificazione idonea a comprovare lo stato di invalidità RAGIONE_SOCIALE figlia RAGIONE_SOCIALE persona per assistere la quale la ricorrente ha presentato istanza di congedo. Né vi sono ragioni per ritenere che in sede amministrativa la parte ricorrente possa aver prodotto solo la prima pagina RAGIONE_SOCIALE suddetta certificazione (quella contenente il riconoscimento dello stato di invalidità) e non anche la pagina successiva (contenente la specificazione delle patologie), con ciò non mettendo la Dirigente scolastica in condizione di valutare pienamente le condizioni di salute RAGIONE_SOCIALE , considerato che la parte resistente, che sembra contestare la completezza di tale produzione, neppure ha prodotto in atti il doc. 13, che tale assunto avrebbe dovuto confermare.
Ebbene, esaminando la predetta certificazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento dell’invalidità civile non può che riconoscersi la condizione di totale inabilità RAGIONE_SOCIALE , oltre che la piena inquadrabilità delle patologie da cui questa è affetta nell’ambito di quelle previste dall’art. 2, comma 1, lett. d), numeri 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale n. 278/2000, individuante le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, L. 53/2000.
Si legge, infatti, nella predetta disposizione regolamentare che i gravi motivi che possono giustificare la fruizione di un permesso, ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 53/2000, sono, tra l’altro, ‘ d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente , derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà ‘ .
Trattasi invero di norma che specifica i presupposti per la configurabilità RAGIONE_SOCIALE situazione di invalidità del soggetto in favore del quale si intende prestare assistenza e non già i presupposti per la configurabilità RAGIONE_SOCIALE situazione di invalidità del soggetto che, seppur indicato in via prioritaria dalla legge come beneficiario del diritto al congedo, non è invece in condizione di prestare assistenza. Tuttavia, anche volendo assumere tale disposizione come riferimento per colmare la genericità del richiamo, contenuto nel citato art. 42, alla ‘ presenza di patologie invalidanti ‘ in capo ai soggetti indicati in via prioritaria come aventi diritto al beneficio in questione, al fine di riconoscere la trasmissione del beneficio stesso al soggetto in posizione inferiore, non può che riconoscersi la piena inquadrabilità RAGIONE_SOCIALE patologia tumorale e RAGIONE_SOCIALE condizione di quasi cecità da cui è affetta la nell’ambito delle patologie così come tipizzate dalla lett. d) dell’art. 2, comma 1, del citato Regolamento attuativo.
Tanto chiarito, appare opportuno aggiungere un’ulteriore considerazione, in merito al fatto che la neppure è convivente con la madre: la prima risulta residente in
INDIRIZZO (v. annotazione in tal senso sulle Certificazioni di invalidità), mentre la seconda è residente, così come la ricorrente, in INDIRIZZO, INDIRIZZO (v. certificato di residenza -doc. 14 RAGIONE_SOCIALE produzione di parte ricorrente).
Ebbene, l’istituto del congedo ha finalità preminente di tutela del disabile, per cui è del tutto logico che venga preferito il familiare disposto a farsi carico RAGIONE_SOCIALE sua assistenza, che già convive con lui, rispetto a quelli che, seppur indicati in via prioritaria dalla legge, non convivono né abbiano intenzione di farlo per prestare la necessaria assistenza.
In caso contrario, se cioè fosse sufficiente la mera presenza di un familiare di grado più vicino al disabile, ma non convivente né intenzionato ad esserlo, a impedire a quello di grado più lontano ma convivente, di ottenere il congedo, verrebbe frustrata la finalità RAGIONE_SOCIALE norma, che è quella di assicurare un’assistenza tendenzialmente continua alla persona che ne ha bisogno e che trae origine da una convivenza già in atto o imminente.
Pertanto, la condizione prevista di ‘ mancanza, decesso o … presenza di patologie invalidanti ‘, che consente ad un familiare in posizione successiva nell’ordine stabilito dalla legge, di poter ottenere il congedo, deve essere intesa non solo come insussistenza del soggetto, ma anche come indisponibilità dello stesso a convivere con il disabile per farsi carico RAGIONE_SOCIALE sua assistenza, posto che già la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 203/2013, nel dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norma, nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo anche gli affini entro il terzo grado, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti indicati dalla legge in ordine di priorità, ha motivato tale decisione, ritenendo che la limitazione dei soggetti previsti dalla norma all’epoca vigente potesse ‘ pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso ‘.
Quindi, al di là del documentato stato di totale inabilità RAGIONE_SOCIALE figlia RAGIONE_SOCIALE disabile, è anche la condizione di mancata convivenza tra le due a consentire di riconoscere il congedo alla ricorrente, in quanto convivente con la persona disabile necessitante di assistenza.
In conclusione, deve ritenersi che la ricorrente sia ad oggi l’unica familiare convivente nella concreta possibilità di assistere la suocera, per essere: pacificamente deceduti il coniuge e i genitori di quest’ultima, pacificamente detenuti in carcere i figli e , totalmente inabile la figlia neppure convivente, pacificamente totalmente inabili, con impossibilità di deambulare autonomamente senza l’aiuto di un accompagnatore, i fratelli , e
In relazione poi all’ulteriore requisito per l’accoglibilità del presente ricorso cautelare, è appena il caso di soggiungere che, nel tempo necessario per far valere il diritto con giudizio ordinario, verrebbe gravemente limitata, se non del tutto preclusa, la possibilità di assistenza dell’anziana e malata congiunta, con definitiva (e non adeguatamente risarcibile per equivalente) compromissione del relativo diritto.
In conclusione, per quanto osservato, ritenuto anche il requisito del periculum in mora , deve ordinarsi al di concedere alla ricorrente il richiesto congedo ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi cautelari di valore indeterminabile, senza istruttoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accogliendo il ricorso cautelare promosso da nei confronti del , ordina al resistente di concedere alla ricorrente il richiesto congedo ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.
Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 3.228,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA. Si comunichi.
Roma, 18.2.2026.
Il AVV_NOTAIO