Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1830 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1830 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7366/2020 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrente – contro
– controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza n. 1266/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata l’8.8.201 9;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.11.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Al ricorrente, già dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, venne inflitta la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal servizio per sei mesi per essere rimasto assente dal lavoro oltre il termine di durata del corso di dottorato di ricerca per il quale aveva usufruito del congedo straordinario ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 476 del 1984. La datrice di lavoro dispose, altresì, il recupero degli emolumenti percepiti dal lavoratore nei periodi di assenza eccedenti la durata triennale dei due corsi di dottorato ai quali egli si era iscritto e che aveva frequentato: uno presso l’RAGIONE_SOCIALE , con decorrenza del congedo dal 30.8.2001; l’altro presso l’RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dal 23.3.2007.
Il lavoratore impugnò il provvedimento disciplinare, convenendo in giudizio anche il RAGIONE_SOCIALE, e il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, accolse parzialmente la sua domanda, annullando il provvedimento di recupero degli emolumenti solo con riguardo al primo dottorato (periodo eccedente dal 1°.1.2003 al 30.5.2004) e condannando l’RAGIONE_SOCIALE a restituire il relativo importo, che nel frattempo era già stato recuperato. Quanto alla posizione del RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale dichiarò il suo difetto di legittimazione passiva.
La sentenza di primo grado venne impugnata dal lavoratore e, in via incidentale, anche dall’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’ appello principale del lavoratore e dichiarò inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale.
Contro la sentenza d’appello il solo lavoratore ha presentato ricorso per cassazione articolato in diciotto motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, peraltro depositato il 29.4.2020, ovverosia tardivamente rispetto al termine di 20 giorni fissato nell’art. 370, comma 3, c.p.c. (testo vigente ratione temporis ), a decorrere dalla notifica al ricorrente, avvenuta l’11.3.2020 .
Il ricorso è stato notificato anche al RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , che sono rimasti intimati.
Il ricorrente ha depositato altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi tra di loro dal comune e duplice riferimento al vizio di omessa pronuncia e di mancato rilievo del giudicato interno.
1.1. Il primo motivo è rubricato «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per error in procedendo . Omesso rilievo del giudicato interno malgrado la valutazione di tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale. Violazione degli artt. 436 e 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)».
Come già riferito sopra, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande del lavoratore, annullò il provvedimento di recupero degli emolumenti pagati nel periodo di assenza eccedente la durata legale del primo dottorato (dal 1°.1.2003 al 30.5.2004). La sentenza fu impugnata, in parte
qua , dall’RAGIONE_SOCIALE, ma l’appello incidentale fu dichiarato inammissibile, perché tardivo. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello ne avrebbe dovuto trarre la conseguenza del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE‘accertamento che il congedo straordinario non era limitato alla durata del corso, ma prorogato al tempo ulteriore impiegato per preparare e discutere la tesi; con la conseguenza che tale accertamento con efficacia di giudicato avrebbe dovuto essere esteso anche al secondo dottorato di ricerca e al l’assenza eccedente la durata legale di quest’ultimo.
1.2. Il secondo motivo è rubricato «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2 legge n. 476/1984 (art. 360, n. 3, c.p.c.)».
Questo motivo completa il ragionamento posto a sostegno del precedente, aggiungendo l’affermazione che il giudicato si sarebbe formato «sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 l . 476/19844, nel senso che ‘l’aspettativa retribuita per il dottorato di ricerca termina con l’esame finale inclusa la proroga’ », e sarebbe pertanto da estendere anche all’applicazione di quella legge al fatto verificatosi in occasione del secondo dottorato di ricerca.
2. I due motivi sono infondati.
2.1. Nella sentenza qui impugnata è riportato uno stralcio RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado da cui risulta che la decisione ivi assunta con riferimento al recupero degli emolumenti relativi all’eccedente durata del primo congedo straordinario è basata su una ragione ad esso peculiare e non estensibile al secondo dottorato e al secondo congedo straordinario.
Quel primo recupero di emolumenti venne ritenuto illegittimo dal Tribunale « tenuto conto del rilevante lasso temporale intercorso tra il periodo di assenza in contestazione e la data di adozione del provvedimento di recupero, intervenuto circa 9 anni dopo in epoca prossima il perfezionamento del termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c. , RAGIONE_SOCIALEa iniziale richiesta del ricorrente di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita …, del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa debenza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione maturata dal ricorrente dal 1°.1.2002 fino alla fine del periodo di aspettativa (20.5.2004) con provvedimento adottato dalla RAGIONE_SOCIALE il 3.6.2004 … , del conseguente evidente e comprensibile affidamento contrattuale riposto dal ricorrente sulla legittimità del proprio operato e del provvedimento datoriale adottato il 3.6.2004 avendo la resistente valutato, in tale atto, la situazione lavorativa e di studio del ricorrente una volta terminato il periodo di aspettativa dopo aver pertanto potuto esaminare in maniera esaustiva e completa la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dall’art. 2 l. n. 476/1984 , anche rispetto all’effettiva durata del periodo di aspettativa » (pagg. 14 e 15 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Il Tribunale valorizzò, dunque, l’ « evidente e comprensibile affidamento contrattuale riposto dal ricorrente sulla legittimità del proprio operato » desumendolo dal lungo tempo trascorso prima che venisse chiesto il rimborso degli emolumenti erogati (quasi dieci anni) e dal fatto che il pagamento era stato disposto ed effettuato dopo (non durante ) il congedo straordinario.
Non si tratta qui di discutere RAGIONE_SOCIALEa correttezza di questa decisione, dal momento che l’appello incidentale sul punto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE venne dichiarato inammissibile e che
la relativa statuizione non è stata impugnata. Si tratta, invece, di rilevare che entrambi gli elementi considerati dal Tribunale per giustificare il legittimo affidamento nel caso del primo dottorato non ricorrono nel secondo dottorato, rispetto al quale la richiesta di rimborso fu molto più tempestiva e il congedo straordinario era fin dall’origine previsto con retribuzione, la quale, quindi, venne erogata durante l’assenza del lavoratore.
2.2. È quindi da escludere che la sentenza di primo grado fosse basata su un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 476 del 1984 conforme a quella qui propugnata dal ricorrente. Tant’è che questo, tra i motivi d’appello, contestò al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE proprio la «Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 Legge n. 476/1984 in relazione all’art. 55 -quater , comma 1, lett. b), d.lgs. n. 165/2001» (v. pag. 11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza qui impugnata). Ed è evidente la vistosa contraddizione tra il sostenere che la sentenza del Tribunale avesse accolto l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 pre conizzata dal ricorrente e avere appellato quella sentenza proprio per l’asserita violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2.
2.3. Del resto, giammai potrebbe esserci, nel sentenza di primo grado, un giudicato implicito sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa durata del congedo straordinario connesso al secondo dottorato, in contrasto e incompatibile con il giudicato esplicito di rigetto RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda del lavoratore. Tutt’al più si potrebbe ravvisare una contraddizione tra le due decisioni contenute nella stessa sentenza; contraddizione che, invece, non sussiste, per la sopra ricordata diversità RAGIONE_SOCIALEe due situazioni, valorizzata nella specificità RAGIONE_SOCIALEa motivazione di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda relativa al primo congedo straordinario.
2.4. Questo per quanto riguarda il giudicato, mentre il vizio di omessa pronuncia sulla relativa questione non sussiste per la semplice ragione che la sentenza impugnata, decidendo nel merito, ha implicitamente escluso la sussistenza del preteso giudicato e, quindi, si è pronunciata sul punto.
Il terzo motivo di ricorso prospetta «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., motivazione inesistente in relazione all’aspettativa legittima art. 1, prot. 1, CEDU, 325 TFUE, art. 1 l. 241/1990 (art. 360, n. 4, c.p.c.)».
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione sul l’eccezione di legittimo affidamento e sulla censura di omessa pronuncia, da parte del Tribunale, su tale eccezione.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. Occorre premettere, con osservazione a valere anche con riguardo ai motivi a seguire, che « La riformulazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l ‘ art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente ‘ l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall ‘ art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l ‘ anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all ‘ esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, come risulta dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si
esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di ‘ sufficienza ‘ , nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico ‘ , nella ‘ motivazione apparente ‘ , nel ‘ contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ‘ , nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ » (Cass. S.U. n. 8053/2014, con numerose successive conformi).
Di conseguenza, non può essere denunciato con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione che consista nel non avere il giudice preso analiticamente in considerazione ogni singolo argomento portato dalla parte a sostegno RAGIONE_SOCIALEe proprie pretese; come del resto statuito dalla giurisprudenza già sotto il regime del previgente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che pure considerava vizio censurabile anche la mera insufficienza di motivazione (v. Cass. nn. 868/1975; 2328/1974; 2534/1973; 3663/1972; 667/1970).
3.1.2. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha comunque motivato l’accertamento negativo del legittimo affidamento da parte del lavoratore, esponendo, a contrario , le ragioni per cui ha ritenuto censurabile ed illegittimo il suo comportamento (pagg. 23 e 24 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Tant’è che lo stesso ricorrente , nell’illustrazione del motivo, riconosce che nella sentenza una motivazione sul punto esiste, salvo esprimere il giudizio -non condivisibile, ma in ogni caso irrilevante in questa sede -che «essa discende dall’esame molto parziale RAGIONE_SOCIALEa vicenda» ( id est : si prospetta una motivazione insufficiente).
Il quarto motivo denuncia «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge 241/1990, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., del principio europeo di legittimo affidamento, e degli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)».
Il motivo ripropone direttamente, anche in questa sede, la questione del legittimo affidamento (indicata anche come
«aspettativa legittima»), che nel precedente motivo è stata trattata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa pretesa mancanza di motivazione.
4.1. Per come formulato il motivo è inammissibile, sia perché pone una questione di fatto (valutazione del concreto contegno del lavoratore e RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione), sia perché l’illustrazione si limita a un breve cenno alla tutela del legittimo affidamento quale «principio generale tanto RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento costituzionale interno, quanto del diritto e RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento comunitario» , senza condurre una specifica critica all’uso che di tale principio è fatto nella sentenza impugnata.
Il quinto motivo è rubricato «violazione dei termini (di 120 e 40 giorni) del procedimento disciplinare e decadenza dall’azione, art. 55 -bis , commi da 1 a 4, d.lgs. 165/2001 (art. 360, n. 3, c.p.c.)».
Con questo motivo l ‘attenzione si sposta sugli aspetti procedimentali RAGIONE_SOCIALE‘irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare . Secondo il ricorrente non sarebbero stati rispettati né il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, né quello di 40 giorni per la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito.
5.1. Il motivo è in parte infondato e, per il resto, inammissibile.
5.1.1. Trova applicazione, nel caso di specie, il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis del d.lgs. n. 165 del 2001 vigente all’epoca, anteriore alle modifiche apportate dall’art. 13 de l d.lgs. n. 75 del 2017 e integralmente riportato nella sentenza impugnata.
La Corte d’Appello ha individuato il dies a quo per il computo dei termini alla data del 20.2.2012, constatando, quindi, sia la tempestività RAGIONE_SOCIALEa contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio del Procedimento Disciplinare (12.3.2012), da effettuare entro 40 giorni, sia quella RAGIONE_SOCIALEa conclusione del
procedimento (1°.6.2012), che deve intervenire entro 120 giorni.
Vi è, nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, una imprecisione, perché, a pag. 19, si indica il 20.2.2012 quale data di «formalizzazione degli addebiti», mentre, a pag. 18, si distinguono, correttamente, la data di segnalazione del possibile illecito all’U.P.D. da parte del Settore Gestione Risorse (appunto il 20.2.2012) e la data RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito al lavoratore da parte RAGIONE_SOCIALE‘U.P.D. (12.3.2012).
Inoltre, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza si evince che il ricorrente consegnò il 6.2.2012 alla RAGIONE_SOCIALE provinciale di RAGIONE_SOCIALE la documentazione richiesta e ritenuta necessaria per verificare la legittimità o meno RAGIONE_SOCIALE ‘ assenza, sicché -alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis , comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 -sarebbe stato corretto individuare in tale data la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare, che decorre dalla «prima acquisizione RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile RAGIONE_SOCIALEa struttura in cui il dipendente lavora» (è infatti irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza, il tempo necessario al responsabile RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di appartenenza per completare l ‘ esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione ricevuta ed esprimere la propria valutazione in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti denunciati: Cass. n. 1164/2024).
Tuttavia, entrambe le imprecisioni sono irrilevanti, perché anticipare al 6.2.2012 il dies a quo del termine per la conclusione del procedimento disciplinare, così come considerare il 12.3.2012 quale dies ad quem per la formale contestazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito , mantiene comunque inalterato il rispetto di entrambi i termini perentori.
5.1.2. La censura del ricorrente è infatti basata sulla diversa prospettazione che la «prima acquisizione RAGIONE_SOCIALEa notizia
RAGIONE_SOCIALE‘infrazione» risalga , in realtà, a molto tempo prima del 6.2.2012, indicando varie date del 2010 e del 2011 in cui sarebbe documentata la conoscenza, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa sua assenza dal lavoro.
La tesi non è però condivisibile, perché la conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘assenza dal lavoro è cosa ben diversa dalla conoscenza degli elementi di fatto che connotano quell’assenza come illecita. L’interpretazione data dalla Corte d’Appello all’art. 55 -bis , comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, al concetto di «prima acquisizione RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘infrazione» è conforme a quella recepita nella giurisprudenza di legittimità, essendosi statuito che « la notizia di infrazione è acquisita all’esito di tutti quegli accertamenti che -secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante -avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa condotta in rilievo o di quelle connesse »; e si è ritenuta invece « Irragionevole l’interpretazione di segno opposto … che comporterebbe il decorso del termine iniziale per la conclusione del procedimento fin dal primo risultato utile alla contestazione, senza possibilità di compiere i necessari accertamenti atti, secondo una valutazione prognostica anticipata, a colorare di maggiore o minor disvalore la condotta in rilievo o quelle connesse in modo da poter -se del caso -procedere alla contestazione disciplinare nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione » (Cass. n. 14896/2024; analogamente, v. Cass. nn. 9313/2021; 21193/2018; 16706/2018; 7134/2017).
5.1.3. Infondato è, pertanto, il motivo di ricorso laddove propone un’interpretazione che riduce la «prima acquisizione RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘infrazione» alla mera conoscenza del fatto in sé RAGIONE_SOCIALE‘assenza dal lavoro.
È invece inammissibile, perché attinente alla valutazione del merito, la diversa opinione del ricorrente -rispetto a quella RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello riguardo alla necessità dei documenti consegnati il 6.2.2012 ai fini RAGIONE_SOCIALEa effettiva e definitiva acquisizione RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘infrazione , da intendersi nei termini sopra precisati. Diversa opinione del ricorrente che viene motivata con riferimenti diretti al l’apprezzamento del materiale istruttorio disponibile.
6. Il sesto motivo censura «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALEa U.E.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost. e RAGIONE_SOCIALEa norma interposta art. 6 RAGIONE_SOCIALEa CEDU; degli artt. 97 e 111 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Difetto di imparzialità e terzietà RAGIONE_SOCIALE‘UPD monocratico, perché riunisce anche le funzioni di Direttore Generale e Capo Ufficio Disciplina: segnalatore, istruttore e giudice sono cumulati nella stessa persona».
Sempre con riguardo agli aspetti procedimentali RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare, il ricorrente prospetta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa norma organizzativa interna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che non garantirebbe «l’imparzialità oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante».
6.1. Il motivo è infondato, perché le norme e i principi che si assumono violati riguardano il procedimento giurisdizionale e il giudice, mentre il principio di terzietà RAGIONE_SOCIALE ‘ U.P.D., pur postulandone la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente, non va confuso con il principio di imparzialità RAGIONE_SOCIALE ‘ organo giudicante, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie per il dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, che è parte del rapporto (v. Cass. nn. 15239/2021; 1753/2017).
Quanto poi alla legittimità RAGIONE_SOCIALEe norme di organizzazione interna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , non è corretta la rubrica del
motivo laddove si afferma che lo stesso soggetto (Direttore regionale) avrebbe cumulato in sé i ruoli di segnalatore, istruttore e «giudice». Infatti, nella sentenza, ma anche nell’illustrazione del motivo, si dà atto che la segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito al Direttore regionale (U.P.D. monocratico) venne fatta dal Settore ( alias Ufficio) Gestione Risorse.
Il settimo motivo propone una «eccezione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis , comma 4, d.lgs. 165/2001 in parte qua . Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 2, Cost. c.c. , RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del Trattato U.E., RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost. in relazione alla norma interposta art. 6 CEDU e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 97 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c. e art. 23 legge cost. 11.3.1953)».
Il motivo riprende la stessa questione posta con il motivo precedente, questa volta sub specie di questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego, se non interpretabile in senso conforme ai già invocati principi di rango costituzionale, anche tramite il rinvio alle norme interposte sovranazionali.
7.1. Il motivo è inammissibile, perché prospettare una questione di legittimità costituzionale è cosa diversa e incompatibile con la denuncia di un vizio di violazione di norme di diritto nella sentenza impugnata. Infatti, la Corte d’Appello non avrebbe potuto certo disapplicare la legge (in ipotesi) incostituzionale, né potrebbe questa Corte cassare la sentenza per non avere il giudice d’appello sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
7.2. Rimane l’implicita sollecitazione a sollevare la questione in questa sede di legittimità, dovendosi peraltro rilevare la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione stessa, in quanto basata sulla già rilevata confusione tra terzietà
RAGIONE_SOCIALE‘U.P.D. e imparzialità del giudice , alla quale ultima soltanto si riferiscono i principi invocati.
Con l’ ottavo motivo si censura «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 1, prot. 1, CEDU ex art. 117 Cost. Omessa pronuncia (art. 360, n. 4, c.p.c.). Restituzione di retribuzione percepita contro l’affidamento determinato dall’amministrazione dal 2004 (§ 101 appello)».
Il motivo riprende un argomento già trattato, sotto altro profilo, nei primi due motivi, ovverosia quello RAGIONE_SOCIALEa rilevanza del comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione con riguardo al primo congedo straordinario ai fini RAGIONE_SOCIALEa induzione nel ricorrente di un incolpevole affidamento sulla legittimità del proprio comportamento in occasione del secondo congedo straordinario.
8.1. Il motivo è palesemente inammissibile, perché si prospetta un vizio di «omessa pronuncia», con riferimento non a una domanda o eccezione di parte, bensì a un argomento utilizzato a sostegno di una domanda.
La questione potrebbe quindi porsi, a tutto concedere, nei termini di una assenza di motivazione sul punto, ma deve essere qui ribadito quanto già ricordato decidendo sul terzo motivo in merito ai limiti in cui il difetto di motivazione può essere censurato con il ricorso per cassazione.
Il nono motivo è rubricato «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 ‘preleggi’ in relazione all’ art. 2 legge n. 476/1984, art. 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU degli artt. 3 e 97 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Violazione RAGIONE_SOCIALEa parità di trattamento fra dipendenti pubblici».
Il motivo è volto a sostenere la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘assenza dal lavoro prolungata dopo la scadenza del dottorato di ricerca presso l’RAGIONE_SOCIALE, per essersi il ricorrente iscritto ad
un ulteriore (terzo) corso di dottorato presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e prospetta che la contraria decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello sia basata su un’indebita applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 476 del 1984 , come modificato dall’art. 19, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 240 del 2010.
9.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La modifica legislativa cui fa riferimento il ricorrente ha aggiunto, ne ll’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 476 del 1984 , le parole «compatibilmente con le esigenze RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione», ponendo una condizione all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda del pubblico impiegato di usufruire del congedo straordinario per frequentare un corso di dottorato di ricerca. Secondo il ricorrente, tale modifica non era ancora in vigore quando egli si iscrisse al terzo dottorato di ricerca presso l’RAGIONE_SOCIALE, sicché -si sostiene -il congedo per dottorato doveva intendersi «automaticamente riconosciuto alla ricorrenza dei due requisiti RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al corso e RAGIONE_SOCIALEa qualità di dipendente pubblico».
Sennonché, nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, non viene affatto valorizzata la sopravvenuta discrezionalità RAGIONE_SOCIALE ‘amministrazione nell’accordare il congedo straordinario , mentre si sottolinea che «nessuna domanda di congedo straordinario per la partecipazione a tale Dottorato [ id est : il dottorato presso l’RAGIONE_SOCIALE] era stata presentata dal COGNOME». E non vi è dubbio che l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 476 del 1984, anche nel testo previgente alla riforma, stabiliva che il pubblico dipendente è collocato in congedo straordinario «a domanda» e non «automaticamente» per il semplice fatto di essere stato ammesso a un corso, all’insaputa del datore di lavoro.
Ciò fermo restando che la Corte d’Appello ha comunque considerato anche altri aspetti, quale il fatto che le lezioni del corso di dottorato presso la RAGIONE_SOCIALE iniziarono dopo più di un anno dalla scadenza RAGIONE_SOCIALEa durata del corso del dottorato presso l’RAGIONE_SOCIALE.
10. Il decimo motivo denuncia la «violazione del diritto di difesa del lavoratore art. 24 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 2733 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)».
Il ricorrente censura la mancanza di un formale invito del datore di lavoro a riprendere servizio, una volta constatata l’assenza ingiustificata d el dipendente, e si sofferma su alcune pretese irregolarità del procedimento disciplinare.
10.1. Il motivo è inammissibile perché manca un comprensibile collegamento tra le disposizioni indicate in rubrica come norme di diritto violate e le circostanze descritte nella successiva illustrazione, in modo tale da poter discernere la prospettazione di un vizio RAGIONE_SOCIALEa sentenza censurabile in sede di legittimità.
L’undicesimo motivo prospetta «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia sulla censura di violazione degli artt. 9 e 33, comma 6, 34 Cost., autonomia RAGIONE_SOCIALEa ricerca scientifica; art. 3 Cost. e art. 7, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, prerogative e ordinamento ricerca scientifica (art. 360, n. 4, c.p.c. ed ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.)».
Si sostiene che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale «conculca il diritto del ricorrente alla ricerca scientifica secondo le norme in vigore, con vantaggi del pubblico datore di lavoro, e lo subordina alle esigenze spicciole RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE».
11.1. Anche questo motivo è inammissibile perché si prospetta un’omessa pronuncia, non su una domanda o una eccezione, bensì su una specifica argomentazione svolta a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda su cui la Corte d’Appello, con il rigetto, si è pronunciata.
12. Il dodicesimo motivo denuncia «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla censura di violazione de ll’ art. 3 e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 7, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, disparità di trattamento, violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità art. 97 Cost. (art. 360, n. 4, in subordine n. 3, c.p.c.). Due profili ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.».
Il ricorrente sostiene di avere subito una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto avvenuto nei confronti dei dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ai quali sarebbe stata riconosciuta -tramite decisioni dei giudici contabili e amministrativi -la proroga del congedo straordinario oltre la durata legale del corso di dottorato di ricerca.
12.1. Il motivo è inammissibile, perché ancora una volta si prospetta un’omessa pronuncia con riferimento a un argomento speso a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda e non con riferimento alla domanda stessa.
Deve essere comunque evidenziato che il divieto di trattamento discriminatorio di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 è cosa ben diversa dall’obbligo di parità di trattamento contrattuale, che è posto -con riferimento particolare al trattamento economico -dall’art. 45 del medesimo d.lgs. e che opera solo all’inte rno RAGIONE_SOCIALEa singola amministrazione. In nessun caso al ricorrente potrebbe essere accordato un trattamento diverso da quello previsto dalla legge per il fatto, asserito, che ne avrebbero goduto alcuni dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
13. Con il tredicesimo motivo è svolta la seguente censura: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura di omessa pronuncia di domanda in primo grado, in relazione alla lesione dei doveri generali di lealtà, buona fede e correttezza e del divieto di contraddire al fatto proprio (art. 360, n. 4). Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni afflittive: accessibilità, chiarezza, tassatività, irretroattività. Violazione art. 7 CEDU».
Il ricorrente ravvisa, nel comportamento tenuto dalla datrice di lavoro nei suoi confronti, la violazione dei doveri generali di correttezza e torna sulla questione RAGIONE_SOCIALEa applicazione retroattiva del testo novellato RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 476 del 1984.
13.1. Il motivo è inammissibile per la consueta ragione (non si prospetta un’omessa pronuncia, ma, a tutto concedere, una omessa esplicita risposta a un determinato argomento posto a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda) e perché, come si è già scritto sopra, la sentenza impugnata non è affatto basata sull’applicazione retroattiva del la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 476 del 1984 apportata dalla legge n. 240 del 2010.
14. Il quattordicesimo motivo prospetta «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio di costituzione del giudice collegiale ex art. 158 c.p.c. Illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 legge 98/2013 che converte il d.l. 69/2013, a cospetto degli artt. 102, comma 1, 106, commi 1 e 2, Cost. (art. 360, n. 4, c.p.c.)».
Si sostiene che la sentenza impugnata sia nulla, perché pronunciata da un collegio di cui faceva parte un giudice ausiliario, in violazione del principio costituzionale che riserva la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari selezionati per concorso, mentre la legge può prevedere che giudici onorari
siano assegnati solo allo svolgimento di funzioni monocratiche (art. 106, comma 2, Cost.).
14.1. Il motivo è infondato, in quanto riferito all’art. 158 c.p.c., dal momento che il collegio è stato costituito in conformità alle norme di legge di cui si prospetta solo la illegittimità costituzionale.
Quanto a quest’ultima, la questione è già stata risolta dalla sentenza n. 41/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, ma solo « nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e RAGIONE_SOCIALEe funzioni RAGIONE_SOCIALEa magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ».
15. Anche il quindicesimo motivo pone una censura di omessa pronuncia, nei seguenti termini: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su censura di violazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2087 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis , comma 5, d.lgs. n. 165/2001 (art. 360, n. 4, c.p.c.). Violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di diligenza, collaborazione e lealtà del funzionario di grado superiore anche in sede di accesso. Violazione del diritto di difesa».
Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla censura avente ad oggetto la violazione del diritto di accesso del lavoratore agli atti istruttori del procedimento disciplinare, con conseguente violazione del suo diritto alla difesa in quel procedimento.
15.1. Il motivo è inammissibile, sia perché cerca ancora una volta di presentare in termini di omessa pronuncia la mancanza di una analitica considerazione di ogni singolo argomento portato a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda respinta dal
giudice, sia perché il fugace cenno all’art. 2087 c.c. manca di specificità, con riferimento all’indicazione d i se, come, quando e dove una domanda di risarcimento del danno ai sensi di tale disposizione fosse stata proposta nel giudizio di primo grado.
16. Il sedicesimo motivo propone un’ulteriore censura di omessa pronuncia: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull ‘eccepita nullità degli atti firmati dai dirigenti incaricati senza concorso (art. 360, n. 4, c.p.c.)».
Il ricorrente osserva che «con la sentenza n. 37/2015 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale tutti i dirigenti incaricati senza concorso sono decaduti, tra di essi anche il dott. NOME COGNOME e il dott. NOME COGNOME».
16.1. Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non indica se, dove, come e quando la relativa eccezione fosse stata sollevata nel giudizio di merito.
Inoltre, non si tratta di questione di puro diritto, implicando l’allegazione, in fatto, senza che ciò risulti dalla sentenza, che la decadenza abbia riguardato anche funzionari che abbiano avuto un ruolo decisivo nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione al ricorrente e il cui intervento sia consistito nell’adozione di atti per la cui validità la qualifica di dirigente fosse requisito essenziale.
17. Il penultimo motivo denuncia «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., relativa alla nullità RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa progressione economica (art. 360, n. 4, c.p.c.)».
Si contesta che la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata «sulla censura RAGIONE_SOCIALE‘errore del Tribunale circa la mancata notifica al lavoratore RAGIONE_SOCIALEa nota datoriale del 6.7.2012 … che revocava la progressione economica» .
17.1. Il motivo è inammissibile, sia perché non si può trattare di un’ omessa pronuncia, a fronte di un rigetto, perlomeno implicito, di tutte le domande svolte dal lavoratore, sia per mancanza di specificità, dal momento che il ricorrente non spiega se e in che modo il preteso «errore del Tribunale» avrebbe influito sull’esito del processo.
Infine, il diciottesimo motivo censura «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura alla sentenza di primo grado, nella parte in cui non ha riconosciuto le ferie maturate fino a marzo 2007 e non godute (art. 360, n. 4, c.p.c.)».
Si afferma che «in base al prospetto orario del marzo 2007» risulterebbero 20 giorni di ferie maturate e non godute, poi non più riportati, senza alcuna giustificazione, nei prospetti successivi. E ci si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata sul punto.
18.1. Anche questo motivo è inammissibile per mancanza di specificità, posto che, nella brevissima sua illustrazione, il ricorrente non indica in che modo e in che termini la questione era stata posta in primo grado e nel giudizio d’appello.
Due brevi considerazioni si rendono necessarie a completamento RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
19.1. Il contro ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in quanto depositato tardivamente rispetto alla data di notificazione al ricorrente, deve essere dichiarato improcedibile (v. Cass. n. 18091/2005; orientamento costante a partire da Cass. S.U. 3062/1979).
19.2. Il ricorrente ha depositato ben oltre il termine di dieci giorni anteriori alla data fissata per la camera di consiglio un ulteriore atto («Sintesi dei motivi con documenti richiamati nel ricorso») e documenti, di cui non è possibile tenere alcun
conto, in mancanza di istanza di rimessione in termini e non trattandosi di documenti sopravvenuti rispetto alla scadenza del termine.
20. Rigettato il ricorso, non si dà luogo a decisione sulle spese legali, data l’improcedibilità del controricorso depositato dall’RAGIONE_SOCIALE, mentre le altre controparti individuate dal ricorrente sono rimaste intimate.
21. Si dà atto che, in base all’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa