Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6054 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6054 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
17563/2023 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso gli indirizzi PEC dei difensori risultanti dai registri di giustizia, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
Milano Arturo , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, presso avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 308/2023 pubblicata in data 26/06/2023, n.r.g. 202/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/01/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era stato dipendente di RAGIONE_SOCIALE dal 02/08/2000, con qualifica di operaio rizzatore e da ultimo con mansioni di
–
OGGETTO:
congedo modalità
parentale
previste
dal
CCNL – rilevanza
coordinamento/preposto in turno, livello 4^ previsto dal CCNL per i lavoratori dei porti.
In data 16/08/2018 aveva ricevuto contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni dal 12 al 15 agosto 2018, assenza poi prolungatasi fino al 27 agosto 2018.
Con missiva dell’08/09/2018 la società datrice di lavoro, ritenute insufficienti le giustificazioni e la documentazione addotte dal lavoratore, intimava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo ma ‘ in tronco ‘ , riconoscendosi debitrice dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Il Milano adìva il Tribunale di Palmi per impugnare il licenziamento, di cui chiedeva l’accertamento dell’illegittimità , con la conseguente tutela c.d. reale ex art. 18 L. n. 300/1970 per insussistenza del fatto.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale -con sentenza all’esito dell’unificazione della fase sommaria e di quella a cognizione piena accoglieva la domanda, ritenendo che con la pec del 06/07/2018 il lavoratore avesse tempestivamente comunicato alla datrice di lavoro la richiesta di fruire del congedo parentale fino al 27 agosto 2018.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il reclamo può essere deciso in base alla ragione più liquida, non avendo la società impugnato quella parte della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale ha escluso l’addebito sostenendo che la comunicazione pacifica mediante SMS dell’11/08/2018 e la presentazione dell’istanza di congedo all’INPS in data 06/07/2018 escludevano il carattere ingiustificato dell’assenza;
la società si è limitata ad insistere sulla mancata prova dell’invio e della ricezione della PEC del 06/07/2018, ma neppure un cenno ha dedicato alla rilevanza riconosciuta dal Tribunale agli SMS inviati in successione l’11, il 12 ed il 13 agosto 2018, nei quali peraltro si dava atto dell’istanza del 06/07/2018 presentata all’INPS e della ragione dell’assenza;
il difetto di censura sul punto assorbe ogni altra questione e rende superflua l’ammissione dei mezzi istruttori, oggetto del secondo motivo di reclamo.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- Milano NOME ha resistito con controricorso.
6.- La società ricorrente ha depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 3), c.p.c. la ricorrente lamenta in primo luogo un error in procedendo , rappresentato da ll’omessa pronunzia sul motivo di reclamo, con conseguente nullità della sentenza, relativo alla mancata prova dell’invio e della ricezione della pec del 06/07/2018 con cui il lavoratore avrebbe comunicato l’assenza per congedo parentale; in secondo luogo lamenta la violazione del d.P.R. n. 68/2005 e degli artt. 2119, 1334 e 1335 c.c., del d.lgs. n. 82/2005 e degli artt. 24 e 35, lett. g) CCNL dei dipendenti dei porti per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente il fatto contestato. Infine la ricorrente si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata valutazione di risultanze processuali e per l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Con riguardo alla ragione più liquida, il motivo è fondato in relazione alla prospettata violazione dell’art. 24 CCNL dei dipendenti dei porti (art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.), che testualmente prevede al terzo comma: ‘ La richiesta di congedo parentale … dovrà essere presentata al datore di Lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni ‘.
La Corte territoriale ha completamente omesso di considerare questa clausola del CCNL, che onera il dipendente di comunicare con una precisa tempestività la richiesta di astensione dal lavoro (c.d. congedo parentale), con un preavviso di almeno 15 giorni. A fronte di tale onere la società ha sempre sostenuto nei gradi di merito di non aver ricevuto la pec del 06/07/2018. Tanto basta a far gravare sul lavoratore l’onere della prova di aver osservato i tempi di comunicazione della domanda di congedo parentale, perché solo a tale condizione l’assenza può ritenersi giustificata
(ferma la salvezza, espressamente prevista dall’art. 24 cit., dei casi di oggettiva impossibilità della comunicazione preventiva e tempestiva, il cui onere di allegazione e di prova grava ugualmente sul lavoratore). Tale profilo non è stato accertato e da tale mancato accertamento deriva la violazione della clausola collettiva citata.
Rispetto a tale necessità ai fini decisori è del tutto irrilevante il fatto -invece evidenziato dai giudici del reclamo come non contestato dalla società -che il Tribunale avesse fondato la sua decisione anche sull’avvenuto invio, da parte del lavoratore, di SMS nei giorni 11, 12 e 13 agosto 2018, in cui si faceva cenno alla richiesta di congedo parentale. Ciò, infatti, non poteva comunque giustificare l’assenza dal lavoro dall’11 agosto in poi, ma soltanto -semmai -dal 26 agosto in poi, considerati i 15 giorni di preavviso previsti come necessari dall’art. 24, co. 3, CCNL, di cui è onerato il lavoratore.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per il doveroso accertamento in ordine all’avvenuta comunicazione tempestiva dell’istanza di congedo parentale da parte del Milano.
2.- Resta in tal modo assorbito il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., con cui la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica, contraddittoria e per relationem , in violazione dell’art. 132 c.p.c.
3.- Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, in relazione al motivo accolto, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in