Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1070 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1070 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34809-2018 proposto da:
Ministero dell’istruzione dell ‘ università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ‘Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 519/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 24/05/2018 R.G.N. 579/2017;
R.G.N. 34809/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 07/12/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
la Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ad NOME COGNOME assunto come docente a tempo determinato per il periodo dal 9 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, il diritto agli emolumenti maturati nel periodo di congedo straordinario per dottorato di ricerca;
la Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 2 della l. n. 476 del 1984 non fa distinzione fra dipendenti assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi valorizzando l’obbligo di restituzione, che si rifer isce ad una cessazione del rapporto per volontà del dipendente, situazione che non ricorre nel rapporto a termine;
avverso tale pronunzia propone ricorso il Ministero affidato ad un unico motivo, cui resiste il Ruta con controricorso;
il controricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che :
c on l’unico motivo il M inistero deduce la violazione dell’art. 2, comma 2, della l. n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, della l n. 448 del 2001, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto ricompreso nella platea dei destinatari della retribuzione in congedo straordinario per dottorato di ricerca anche i dipendenti a tempo determinato;
2. il motivo è fondato, come da precedente di questa Corte, secondo cui «l ‘aspettativa retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca, prevista dall’art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, è stata riservata dal legislatore al rapporto a tempo indeterminato, come si desume dal riferimento alla prosecuzione del rapporto, per un periodo minimo di durata, dopo il conseguimento del dottorato. La limitazione agli assunti a tempo indeterminato non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell ‘ accordo quadro allegata alla direttiva 1999/70/CE nel caso in cui non vi sia compatibilità fra la condizione risolutiva prevista dallo stesso art. 2, giustificata da una legittima finalità, e la durata del contratto a termine, tale da non consentire, dopo il conseguimento del dottorato, la prosecuzione almeno biennale del rapporto.» (Cass. Sez. L., 05/05/2018, n. 8414); 3. il ricorso va, dunque, respinto, non ravvisandosi motivi per discostarsi dall’interpretazione già resa, cui va data continuità ;
3.1. in particolare, non possono assumere pregio le circostanze evidenziate in particolare, nella memoria, circa la reiterazione dei contratti termine sino all’assunzione in ruolo, che comporterebbero, in sostanza, il raggiungimento dello scopo sotteso all ‘istituto, considerato non possono rilevare le vicende, eventuali e sopravvenute, rispetto alla natura a termine del rapporto intrattenuto al momento del riconoscimento del congedo straordinario per il dottorato, dovendosi nel resto richiamare la condivisa motivazione addotta nel precedente citato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. ;
in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;
la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della proposta dal COGNOME in primo grado, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 cod. proc. civ.);
quanto alle spese, considerato che l’interpretazione di questa Corte si è consolidata sul punto in epoca successiva alla presentazione del ricorso, le spese di lite del l’intero processo possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e , decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da NOME COGNOME
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023.