Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1070 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34809-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ‘RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 519/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze, depositata il 24/05/2018 R.G.N. 579/2017;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/12/2023
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE e confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ad NOME COGNOME, assunto come docente a tempo determinato per il periodo dal 9 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, il diritto agli emolumenti maturati nel periodo di congedo straordinario per dottorato di RAGIONE_SOCIALE;
la Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 476 del 1984 non fa distinzione fra dipendenti assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi valorizzando l’obbligo di restituzione, che si rifer isce ad una cessazione del rapporto per volontà del dipendente, situazione che non ricorre nel rapporto a termine;
avverso tale pronunzia propone ricorso il RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo, cui resiste il COGNOME con controricorso;
il controricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che :
c on l’unico motivo il M inistero deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, RAGIONE_SOCIALEa l n. 448 del 2001, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto ricompreso nella platea dei destinatari RAGIONE_SOCIALEa retribuzione in congedo straordinario per dottorato di RAGIONE_SOCIALE anche i dipendenti a tempo determinato;
2. il motivo è fondato, come da precedente di questa Corte, secondo cui «l ‘aspettativa retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato di RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 448 del 2001, è stata riservata dal legislatore al rapporto a tempo indeterminato, come si desume dal riferimento alla prosecuzione del rapporto, per un periodo minimo di durata, dopo il conseguimento del dottorato. La limitazione agli assunti a tempo indeterminato non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo quadro allegata alla direttiva 1999/70/CE nel caso in cui non vi sia compatibilità fra la condizione risolutiva prevista dallo stesso art. 2, giustificata da una legittima finalità, e la durata del contratto a termine, tale da non consentire, dopo il conseguimento del dottorato, la prosecuzione almeno biennale del rapporto.» (Cass. Sez. L., 05/05/2018, n. 8414); 3. il ricorso va, dunque, respinto, non ravvisandosi motivi per discostarsi dall’interpretazione già resa, cui va data continuità ;
3.1. in particolare, non possono assumere pregio le circostanze evidenziate in particolare, nella memoria, circa la reiterazione dei contratti termine sino all’assunzione in ruolo, che comporterebbero, in sostanza, il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo sotteso all ‘istituto, considerato non possono rilevare le vicende, eventuali e sopravvenute, rispetto alla natura a termine del rapporto intrattenuto al momento del riconoscimento del congedo straordinario per il dottorato, dovendosi nel resto richiamare la condivisa motivazione addotta nel precedente citato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. ;
in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa proposta dal COGNOME in primo grado, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 cod. proc. civ.);
quanto alle spese, considerato che l’interpretazione di questa Corte si è consolidata sul punto in epoca successiva alla presentazione del ricorso, le spese di lite del l’intero processo possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e , decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da NOME COGNOME.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023.