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Confusione tra marchi: ‘***INE’ vs ‘***INELLA’

Una società titolare del marchio “***INELLA” ha citato in giudizio un concorrente che utilizzava il segno “***INE COFFEE & BAKERY”, lamentando la contraffazione. La convenuta si è difesa sostenendo che “***INELLA” fosse un marchio debole. Il Tribunale di Milano ha respinto questa tesi, qualificando “FARINELLA” come marchio di fantasia e quindi forte. Ha poi accertato la sussistenza di un’elevata somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i due segni, idonea a generare confusione tra marchi nel consumatore medio. Di conseguenza, ha inibito l’uso del marchio contraffatto, ordinandone la rimozione.

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Pubblicato il 8 gennaio 2025 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Confusione tra Marchi: Quando un Nome Simile Diventa Illecito?

Nel competitivo settore della ristorazione, il nome di un’attività è tutto. Un marchio ben consolidato è una garanzia di qualità e riconoscibilità. Ma cosa succede quando un concorrente adotta un nome troppo simile? Una recente sentenza del Tribunale di Milano offre un’analisi dettagliata su come si valuta la confusione tra marchi, stabilendo una linea netta tra lecita concorrenza e violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il caso ha visto contrapporsi il titolare del marchio “***ineLLA” e un’impresa che utilizzava il segno “***ine COFFEE & BAKERY”.

I Fatti di Causa: La Controversia tra “***ineLLA” e “***ine”

La vicenda nasce dall’azione legale di un gruppo societario, titolare di diversi marchi registrati contenenti il termine “***ineLLA”, che opera da anni nel settore della ristorazione. Il gruppo ha citato in giudizio un’azienda concorrente che aveva aperto dei punti vendita utilizzando i marchi “***ine COFFEE & BAKERY” e “***ine BAKERY CAFE”.

Secondo gli attori, l’uso di un segno dominato dalla parola “***ine”, foneticamente e visivamente quasi identica alla radice del proprio marchio, costituiva un atto di contraffazione e concorrenza sleale, idoneo a ingannare i consumatori sull’origine dei servizi offerti.

La Difesa: Marchio Debole e Assenza di Confusione

La società convenuta ha respinto le accuse, presentando una domanda riconvenzionale per far dichiarare nullo il marchio verbale “***ineLLA”. La tesi difensiva si basava sull’idea che “***ineLLA” fosse un “marchio debole”, ovvero un segno con scarsa capacità distintiva, in quanto sarebbe un mero diminutivo del termine generico “farina”, descrittivo per prodotti da forno e servizi di ristorazione. Di conseguenza, secondo la difesa, anche lievi modifiche sarebbero state sufficienti a escludere qualsiasi rischio di confusione.

L’Analisi del Tribunale sulla Confusione tra Marchi

Il Tribunale di Milano ha rigettato completamente la tesi della difesa, offrendo una lezione chiara sui criteri di valutazione della confondibilità.

La Forza del Marchio “***ineLLA”

In primo luogo, il giudice ha stabilito che “***ineLLA” non è un marchio debole. Al contrario, è un marchio di fantasia e quindi “forte”. Il termine non è un comune diminutivo di “farina” nella lingua italiana, ma evoca piuttosto il nome di una maschera di carnevale e di un piatto tipico di Putignano, elementi non direttamente collegati ai servizi di ristorazione generica. Questo carattere fantasioso conferisce al marchio un’elevata capacità distintiva e, di conseguenza, una tutela più ampia.

La Valutazione della Somiglianza Visiva, Fonetica e Concettuale

Il cuore della decisione risiede nell’analisi comparativa tra i segni. Il Tribunale ha riscontrato una forte somiglianza sotto tutti i profili:
* Visivo: Entrambi i marchi usano la parola “***ine” come elemento dominante, scritta in caratteri maiuscoli di grandi dimensioni. Gli elementi aggiuntivi (“Coffee & Bakery”) sono considerati secondari e generici, incapaci di differenziare adeguatamente i segni.
* Fonetico: Le prime tre sillabe (FA-RI-NE) sono identiche, e rappresentano la parte del nome che il consumatore tende a memorizzare di più. La leggera variazione finale (“-LLA”) non è sufficiente a eliminare l’assonanza.
* Concettuale: Entrambi i marchi operano nello stesso settore (caffetterie, panetterie, ristorazione), rivolgendosi allo stesso pubblico di consumatori.

Questa triplice somiglianza, secondo il Tribunale, è più che sufficiente a generare un concreto rischio di confusione tra marchi.

Le Motivazioni della Decisione

Il giudice ha motivato la sua decisione sottolineando che il consumatore medio, che si affida a un ricordo imperfetto del marchio, potrebbe facilmente credere che i locali “***ine” siano collegati all’azienda titolare di “***ineLLA”, magari come una nuova linea o un format diverso. La parola “***ine” è l’elemento che cattura l’attenzione e viene assorbita completamente nel marchio anteriore “***ineLLA”. L’imitazione è evidente, poiché, nonostante le differenze, gli elementi comuni determinano una forte somiglianza complessiva che induce in errore il pubblico.

Le Conclusioni: Inibitoria e Tutela del Marchio

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda degli attori. Ha dichiarato che l’uso dei marchi “***ine COFFEE & BAKERY” costituisce contraffazione del marchio “***ineLLA”.
Di conseguenza, ha emesso un’ordinanza inibitoria, vietando immediatamente ai convenuti di utilizzare ulteriormente tali segni. Ha inoltre ordinato la rimozione di tutte le insegne entro 40 giorni, fissando una penale di 500 euro per ogni violazione futura o giorno di ritardo. La questione del risarcimento del danno è stata rimandata a una fase successiva del processo per la sua quantificazione.

Un marchio che contiene una parola evocativa come “farina” può essere considerato forte?
Sì. Il Tribunale ha stabilito che “***ineLLA”, pur contenendo la radice di “farina”, è un nome di fantasia non comunemente usato per descrivere prodotti da forno. Questo gli conferisce un carattere distintivo forte e una tutela legale ampia, non potendo essere qualificato come marchio debole.Quando due marchi nel settore della ristorazione creano confusione?
La confusione tra marchi si verifica quando esiste un’elevata somiglianza visiva (caratteri, layout), fonetica (suono delle parole) e concettuale (stesso settore di mercato). In questo caso, la radice comune “***ine” e l’identico ambito di attività sono stati decisivi per accertare il rischio che il consumatore associ erroneamente le due imprese.Quali sono le conseguenze immediate per chi contraffà un marchio?
L’azienda che contraffà un marchio viene condannata con un’ordinanza inibitoria, che impone la cessazione immediata dell’uso del segno illecito. Il giudice ordina anche la rimozione fisica delle insegne e di altro materiale, fissando una penale economica (astreinte) per ogni giorno di ritardo o futura violazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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