Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18852 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7061 R.G. anno 2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
COGNOME Giovanni e RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrenti avverso la sentenza n. 2024/2021 depositata il 4 agosto 2021 della Corte di appello di Bologna.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
─ NOME COGNOME titolare dell’omonima ditta operante nel
settore della produzione e del commercio di prodotti di pelletteria, aveva ottenuto un provvedimento cautelare nei confronti di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE fondato sull’uso di una denominazione sociale e di un marchio – «RAGIONE_SOCIALE» confondibili col proprio segno «Minelli».
In esito al successivo giudizio di merito il Tribunale di Bologna, ritenendo insussistente la confondibilità dei segni, ha rigettato le domande proposte dall’attore, revocato l’ordinanza cautelare e compensato le spese di giudizio.
2 . ─ In sede di gravame la Corte di Bologna ha respinto l’appello principale di COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento di quello incidentale, ha disposto la condanna dell’appellante a rifondere le spese del giudizio di primo grado.
– P er la cassazione della sentenza della Corte gli appello di Bologna ricorre per cassazione, con quattro motivi, NOME COGNOME. NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso e hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo di oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 2564 e 2598 c.c. e l’illogicità della motivazione, nonché l’errore di giudizio in merito alla non confondibilità dei segni distintivi. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non confondibili i segni «Renato COGNOME» e «RAGIONE_SOCIALE», in quanto, a detta della Corte di appello, essi rappresentavano, rispettivamente, un patronimico e un nome di fantasia, «privo di alcun significato nella lingua italiana (e, si suppone, giapponese)» e in quanto risultavano inoltre sovrapponibili solo nella porzione costituita dalle lettere «mine», priva di alcun valore semantico e inidonea a generare un effetto confusorio, «tenuto conto per di più che l’assonanza fonetica dei due segni, come correttamente rilevato dal primo Giudice, non neppure essere compiutamente valutata con riguardo alla
lingua giapponese, ossia quella del mercato nell’ambito del quale sarebbero stati utilizzati». Deduce il ricorrente che l’assonanza tra i due segni sarebbe data in misura rilevante anche dalla somiglianza tra il suffisso «lli» di «Minelli» e il prefisso «Le» di «Lemine». Assume, poi, l’irrazionalità dell’argomento fondato sulla mancata conoscenza del comportamento dell’uditore straniero; rileva, infine, che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente prima affermato di non poter conoscere quale fosse la percezione fonetica del segno all’orecchio del fruitore giapponese, e poi supposto che la parola «Lemine» non avesse alcun significato nella lingua giapponese.
Il motivo è nel complesso infondato.
Anzitutto esso denuncia, al pari del secondo e del terzo, la violazione e falsa applicazione di due norme di legge, senza nulla spiegare al riguardo. Come è noto, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998).
Inammissibile è, del resto, la deduzione del vizio consistente nel l’«e rrore di giudizio in merito alla non confondibilità dei segni distintivi», che non è riferito a specifici profili giuridici e non è pertanto riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. .
Quanto al vizio di illogicità della motivazione, pure dedotto, esso in tanto può riconoscersi in questa sede di legittimità, in quanto
l’anomalia motivazionale consista in un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o in una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (sulla formulazione dell’art . 360 c.p.c. a seguito della modifica disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, per tutte: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598). La pronuncia, nella parte che interessa, non prospetta tali anomalie motivazionali: spettava del resto alla Corte di appello individuare le parti dei segni che assumevano maggior rilievo sul piano confusorio, posto che l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti costituisce un giudizio di fatto (per tutte: Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764); né è censurabile un argomento (quello del significato che in lingua giapponese assumerebbe il termine «Lemine»), che non assume alcuna centralità sul piano argomentativo, per essere oltretutto espresso in termini di mera supposizione.
2. – Col secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2564 e 2598 c.c., l’omessa motivazione «in merito al concreto episodio di confusione del cliente giapponese RAGIONE_SOCIALE» e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. La Corte di appello ha osservato ciò: era stato denunciato un unico episodio di confusione, il quale aveva trovato espressione nella mail di un cliente giapponese che aveva ritenuto che COGNOME e NOME COGNOME (importatore dei prodotti sia di COGNOME e che di COGNOME in Giappone) rappresentassero la stessa realtà imprenditoriale; il Tribunale aveva rilevato che da quella stessa comunicazione emergeva che Osaka aveva fornito al cliente indicazioni che lasciavano presumere un intento contrario rispetto a quello, illecito, che a lui era stato addebitato e l’appellante non aveva mosso alcuna specifica censura all’argomentazione del primo Giudice. Assume il ricorrente di aver invece espressamente criticato, sul punto, la decisione del Tribunale e che la motivazione di quest’ultimo risultava
affetta da violazione di legge laddove aveva escluso il fatto confessorio e anticoncorrenziale «per il semplice fatto, successivo, che il signor COGNOME avrebbe poi reindirizzato (una volta che la ditta COGNOME si era accorta della vicenda) il cliente all’originario fornitore».
Il motivo è inammissibile.
Nel conferire evidenza al dato della mancata impugnazione dell’argomentazione spesa dal Tribunale, la Corte di appello ha inteso affermare che il motivo era carente di contenuto critico, onde inammissibile ex art. 342 c.p.c.: in conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare, a norma dell’art. 360, n. 4, c.p.c., un error in procedendo . Inadeguata si rileva la censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c, in quanto l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo (come, nella specie, la deduzione difensiva che si deduce non essere stata presa in considerazione) non è riconducibile al vizio lamentato, quanto, appunto, a quello al vizio di cui art. 360, n. 4, c.p.c. (ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza) (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785).
In tema di errores in procedendo non è consentito, poi, alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione (tra le tante: Cass. 2 settembre 2019, n. 21944; Cass. 10 novembre 2015, n. 22952; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27728; 24 novembre 2004, n. 22130).
La censura portata contro la sentenza di primo grado -denunciando un vizio di violazione di legge che non è nemmeno esplicato non può, infine, avere ingresso: è infatti estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunce diverse da quella impugnata (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125).
3. – Col terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2564 e 2598 c.c. , l’illogicità della motivazione e l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente si duole dell’affermazione della Corte di appello secondo cui due documenti da lui prodotti, allegati a una perizia di parte, i quali avrebbero provato l’accostamento tra i segni creato da controparte, sarebbero stati «integralmente e tempestivamente contestati nel giudizio di primo grado fin dalla comparsa di costituzione e risposta».
Il motivo è privo di fondamento.
La censura di violazione di legge è incomprensibile; quella relativa al vizio motivazionale è palesemente inconsistente, visto che la sentenza ha diffusamente argomentato sul punto, riproducendo il contenuto della deduzione difensiva formulata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta di primo grado; la doglianza di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inoltre inammissibile, dal momento che il ricorrente nemmeno spiega quale sarebbe il fatto storico oggetto dell’omesso esame.
Col motivo ci si duole pure della mancata ammissione di una prova testimoniale. Ma il ricorrente nulla chiarisce quanto alle vicende processuali che hanno riguardato la relativa istanza: in particolare, non illustra se su ll’istanza si sia pronunciato il Tribunale e se, in caso affermativo, essa fosse stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (dovendo, in difetto, la richiesta ritenersi abbandonata, salva l’emersione della volontà inequivoca della parte di insistere per l’ ammissione della prova: Cass. 4 aprile 2022, n. 10767). Oltretutto, la doglianza è priva dei riferimenti che consentano di meglio comprendere il contenuto dei capitoli di prova: questi sono bensì riprodotti nell’epigrafe della sentenza impugnata, ma nessuno di essi fa preciso riferimento ai documenti indicati dal ricorrente (numerati come 13a e 13b: nel capitolo di prova richiamato in ricorso si fa invece menzione dei documenti identificati come 13 e 14).
4. – Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 669 -novies e 669decies c.p.c., nonché la contraddittorietà
della motivazione con riguardo alla statuizione di inefficacia o revoca del provvedimento cautelare. Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove è ivi affermato che la revoca, disposta dal Tribunale, del provvedimento cautelare per ritenuta insussistenza delle fattispecie anticoncorrenziali dedotte comportava «il venir meno ex tunc sia dell’inibitoria che della penale, aventi efficacia meramente interinale e provvisoria ». Oppone l’istante che sia il Giudice di prima istanza che la Corte di appello non avevano dichiarato l’inefficacia del provvedimento cautelare per declaratoria di inesistenza del diritto sottostante ex art. 669novies c.p.c., ma ne avevano formalmente disposto la revoca, che era consentita solo in presenza dei presupposti e con le modalità di cui all’art. 669 -decies c.p.c..
Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto non coglie il senso della decisione della Corte felsinea sul punto. Il Giudice del gravame ha inteso infatti rilevare come il provvedimento di revoca adottato dal Tribunale fosse diretto a rimuovere un provvedimento che era divenuto privo di effetti in ragione del sopraggiungere della decisione di merito che aveva dichiarato inesistente il diritto a tutela del quale era stato concesso il provvedimento cautelare. In tal senso si spiega l’evocazione, da parte della detta Corte, del principio, enunciato da Cass. 11 aprile 2013, n. 8906, per cui la declaratoria di inefficacia di un sequestro giudiziario, pronunciata d’ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante ex lege , ai sensi dell’art. 669novies , terzo comma, c.p.c.. Sicché il riferimento del ricorrente alla revoca di cui all’art. 669 -decies c.p.c. si mostra privo di conferenza.
5 . -Il ricorso è respinto.
6. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione