Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30668 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE PER RILASCIO DI FONDO RUSTICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5460/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con domicilio telematico all’indirizzo EMAIL de l proprio difensore
-ricorrente –
contro
NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori
-controricorrente – avverso la sentenza n. 130/2021 della CORTE DI APPELLO DI POTENZA, depositata il giorno 31 agosto 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In forza di un decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato della procedura fallimentare a carico di NOME COGNOME, NOME, aggiudicataria, con atto di precetto minacciò e di poi promosse in danno di NOME COGNOME esecuzione forzata per rilascio di un compendio di terreni, ricadenti nel Comune di Irsina.
NOME COGNOME dispiegò una duplice opposizione all’esecuzione: avverso l’atto di precetto (ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e avverso la procedura per rilascio (ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ.).
Riunite le controversie, le opposizioni sono state rigettate in prime cure dal Tribunale di Matera -sezione specializzata agraria.
La decisione in epigrafe indicata ha disatteso (con la formula del rigetto, adoperata in dispositivo) l’appello dell’originaria opponente.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, per cinque motivi. Resiste con controricorso NOME.
Parte ricorrente deposita memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A suffragio dell’impugnazione di legittimità in scrutinio, parte ricorrente prospetta:
1.1. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per inosservanza dell’art. 434, primo comma, cod. proc. civ., assumendo che i motivi del dispiegato appello non erano generici (primo motivo);
1.2. ancora violazione dell’art. 434, primo comma, cod. proc. civ., ma stavolta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., sempre criticando la declaratoria di inammissibilità per genericità dell’appello (secondo motivo);
1.3. nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., ma stavolta per violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale
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dichiarato l’inammissibilità dell’appello senza sottoporre previamente la questione al contraddittorio tra le parti (terzo motivo);
1.4. nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. per inosservanza de ll’art. 429, primo comma, cod. proc. civ., per contrasto tra il dispositivo letto in udienza, con cui era stato pronunciato il rigetto dell’appello, e la motivazione della sentenza, argomentata nel senso dell’inammissibilità dell’appello (quarto motivo);
1.5. violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ, per essere la sentenza impugnata in contrasto con la ordinanza della Corte di Cassazione n. 4003/2020, la quale « aveva cassato il titolo in base al quale era stata ottenuta dalla sig.ra NOME l’esecuzione per rilascio dei fondi » in danno della ricorrente (quinto motivo).
È preliminare (e, per quanto in appresso si dirà, assorbente) la disamina del quarto motivo di ricorso.
All’esito della udienza di discussione celebrata il 3 marzo 2021, la Corte d’appello aveva pronunciato, mediante lettur a, dispositivo del seguente tenore: « rigetta l’appello ».
La motivazione della sentenza in vaglio è così strutturata:
-) in incipit vi è l’ affermazione che « l’appello va rigettato perché inammissibile, ai sensi dell’art. 434, primo comma, cod. proc. civ. »;
-) segue la trascrizione del principio di diritto (e di alcuni stralci di motivazione) della sentenza di questa Corte del 23/03/2018, n. 7332, ponendosi in risalto, mediante l’utilizzo del carattere sottolineato, che « è indispensabile che l’appellante individui, sotto il profilo quantitativo, in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum e formuli, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice »;
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-) si accerta, infine, la trasgressione del riportato principio ad opera dell’appellante, alla quale si imputa di essersi «limitata a riprodurre pedissequamente e pletoricamente le numerosissime tappe del lunghissimo contenzioso in essere tra le parti, senza spiegare in modo comprensibile gli effetti delle sentenze di merito da ultimo intervenute dopo l’aggiudicazione in sede fallimentare dei fondi contesi » e « quale fatto nuovo, verificatosi successivamente alla formazione del giudicato sulla sussistenza dei diritti azionati, abbia perciò privato di validità ed efficacia la sentenza impugnata ».
La motivazione esprime dunque, in tutta evidenza, un giudizio di difformità dell’atto di appello dal paradigma normativo di riferimento (l’art. 434, primo comma, cod. proc. civ.), in specie per genericità degli articolati motivi di gravame: riscontra, così, il difetto del requisito prescritto dalla citata norma a pena di inammissibilità dell’appello.
Palese emerge, allora, il contrasto tra dispositivo e motivazione denunciato dalla parte ricorrente.
Invero, la formula del « rigetto » adoperata nel dispositivo manifesta una statuizione di infondatezza (cioè a dire una valutazione sul merito) dell’impugnazione: essa è invece inidonea a sottendere un decisum di inammissibilità, caratterizzata dall’esaurimento della potestas iudicandi con l’esclusivo rilievo di un vizio processuale (nel caso, la genericità dell’atto di appello) impediente l’esame nel merito dell’impugnazione.
Orbene, nel rito del lavoro (al quale soggiacciono i processi in materia agraria), il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e che non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, atteso che la sua lettura in udienza fissa in maniera immodificabile tale comando portandolo ad immediata conoscenza delle parti. Pertanto, il contrasto insanabile fra motivazione
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e dispositivo determina la nullità della sentenza (cfr. Cass. 22/08/2019, n. 21618; Cass. 17/11/2015, n. 23463; Cass. 17/11/2015, n. 23463; Cass. 26/10/2010, n. 21885; Cass. 21/03/2008, n. 7698).
L’accoglimento dell’illustrato motivo assorbe lo scrutinio delle ulteriori doglianze sollevate con l’atto introduttivo.
Previa cassazione della sentenza impugnata, va disposto rinvio alla Corte di appello di Potenza -sezione specializzata agraria, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa, tenendo conto del principio, consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia, secondo cui nelle controversie di opposizioni esecutive il thema decidendum è salva la incidenza di eventuali fatti sopravvenuti – definito e circoscritto con i motivi addotti con l’atto introduttivo della lite, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi (ancorché basato su giudicati pregressi) una inammissibile domanda nuova, ancor di più se ulteriori ragioni vengano dedotte per la prima volta in grado di appello (sul tema: da ultimo, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; in precedenza, Cass. 28/07/2011, n. 16541).
Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Potenza -sezione specializzata agraria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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